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FAQ (Domande e risposte)

Prima di presentare una richiesta all’URP di ARPA Puglia, si consiglia la lettura delle risposte alle Domande Frequenti (FAQ) in questa pagina.

Le medesime FAQ (Domande e risposte) si trovano in fondo alle pagine dei Temi/Servizi di interesse.

AcquaAlimentiAmiantoAriaBalneazioneBibliotecaCampi elettromagneticiEmergenze AmbientaliFitosanitariInquinamento luminoso
RadioattivitàRadonRadon Legge Regionale n.30 del 3/11/16 e s.m.i.RumoreSuolo e bonificheTerre e rocce da scavoTirociniTraversine ferroviarie (Rifiuti)

Verifiche impiantistiche


Per maggiore facilità d'uso, è possibile interrogare il motore di ricerca interno.

ACQUA (01): Un privato cittadino può richiedere ad ARPA Puglia l'analisi delle acque (domicilio, pozzo)?

L’attività di controllo su acqua per conto di privati non rientra fra gli adempimenti istituzionali di ARPA Puglia.
In alternativa tali controlli potranno essere richiesti ad un qualsiasi laboratorio pubblico/privato purché accreditato.
 

ACQUA (02): Dove è possibile effettuare analisi di acque (vedi FAQ ACQUA 01) ad un costo inferiore rispetto a quello di un laboratorio privato? Esiste un servizio pubblico che possa svolgere tale compito a un costo modesto?

Tale richiesta non è pertinente alle competenze istituzionali di questa Agenzia, in quanto non rientra tra le richieste di informazioni ambientali,  bensì di informazioni commerciali reperibili comunemente su internet. In ogni caso, qualsiasi informazione sullo specifico argomento sarebbe in contrasto con l’obbligatoria posizione di terzietà attribuita ad ARPA Puglia nel suo ruolo di Istituzione Pubblica, nonché potrebbe ledere il principio di libera concorrenza tra le aziende private eventualmente interessate.

ALIMENTI (01): Da privato, posso far analizzare ad ARPA Puglia degli alimenti?

ARPA Puglia attualmente non dispone di risorse umane eccedenti, per cui le sue attività, relativamente ai controlli analitici degli alimenti, devono concentrarsi sulle attività istituzionali obbligatorie.
Attività effettuate per conto di privati, sia pur a titolo oneroso, potrebbero sporadicamente essere prese in considerazione, caso per caso, in concerto con la Direzione Generale e la Direzione Scientifica.
Tuttavia, i privati cittadini, nei casi di sospetta adulterazione o sofisticazione alimentare, possono esporre il problema alla competente ASL o ai Carabinieri del NAS che, a loro volta, possono valutare la possibilità di effettuare un campionamento a norma di legge. 

AMIANTO (01): NEI PRESSI DELLA MIA ABITAZIONE, UN PRIVATO DISPONE DI UNA COPERTURA (CANNA FUMARIA, TETTOIA) CHE CREDO SIA IN AMIANTO, COME SI PUO' INTERVENIRE?

La normativa in materia di amianto prevede che sia il proprietario di un immobile a dover accertare, a sua cura e spese, la possibile presenza di materiali contenenti amianto e, in caso positivo, lo stato di conservazione o di degrado, predisponendo attraverso l'incarico ad un tecnico qualificato un programma di manutenzione e controllo del materiale.
Per materiali contenenti amianto in stato di diffuso deterioramento, è necessaria la bonifica, che può consistere nell'incapsulamento, il confinamento o la rimozione, sempre a cura e spese del proprietario dell'immobile o del manufatto.
L'Ente incaricato della vigilanza e controllo in tale materia è la ASL competente per territorio, cui spetta la verifica dell'effettiva messa in opera di tali provvedimenti e, in caso di non rispetto della normativa, l’irrogazione delle previste sanzioni e l’imposizione dei provvedimenti necessari e, in particolare, della bonifica.
Per legge, la rimozione dell'amianto deve essere effettuata tramite una ditta specializzata iscritta ad un apposito Albo, ed il relativo piano deve essere trasmesso preventivamente al Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro della ASL, che può analizzarlo e prescrivere modifiche o integrazioni.
Nel caso un cittadino voglia verificare la situazione di un manufatto sospetto di contenere amianto presente nell’immobile di residenza o nelle immediate vicinanze, può segnalare il caso alla ASL competente per territorio, che può richiedere il supporto tecnico di ARPA Puglia la quale non è, invece, dotata di potere prescrittivo.
 
 

AMIANTO (02): NELLA MIA CITTA' C'E' DELL'AMIANTO ABBANDONATO PER STRADA, COME SI PUO' INTERVENIRE?

La vigente normativa rende obbligatoria la bonifica nel caso di materiali a base di amianto i quali si trovino in condizioni di degrado e di abbandono.
In tali casi, il Comune e la ASL competente per territorio dispongono, con apposito provvedimento prescrittivo, l'immediata bonifica per rimozione del materiale in questione, in modo da salvaguardare l'igiene e la sanità pubblica. A tali Enti va, quindi, indirizzata una segnalazione, in modo da avviare subito le procedure per la messa in sicurezza e bonifica.
ARPA, che non possiede competenza diretta né poteri prescrittivi in materia, può fornire collaborazione e supporto tecnico in merito agli Enti citati, ove richiesto.

AMIANTO (03): SIAMO PREOCCUPATI PERCHÉ NELLA NOSTRA SCUOLA C'È DELL'AMIANTO. COME SI PUO' INTERVENIRE?

Il censimento dell’amianto nelle scuole e negli ospedali è stato disposto con una circolare di vari anni addietro (Circolare 10/7/86 n. 45 del Ministero della Sanità: "Amianto in scuole e ospedali"), la quale prescriveva che in ogni struttura pubblica di questo tipo, la ASL provvedesse a determinare la presenza e lo stato di conservazione dei materiali a base di amianto e, in caso di materiali degradati o suscettibili di liberare fibre nell’aria, disponesse la bonifica per incapsulamento, confinamento o rimozione.
In caso di materiali in buono stato di conservazione, la Circolare – così come la normativa vigente, intervenuta successivamente – prevede che sia formulato un programma di manutenzione e controllo, a cura e spese del soggetto titolare dell’immobile, in base al quale sono programmati i futuri provvedimenti di mantenimento, restauro o bonifica.Si suggerisce quindi di richiedere alla Direzione dell’Istituto e alla ASL di conoscere se tale attività di censimento è stata effettuata, quali siano i risultati e se il materiale, per il quale vi è preoccupazione, sia stato censito, classificato e quali provvedimenti siano previsti o programmati per esso.

AMIANTO (04): DAVANTI A CASA MIA STANNO RIMUOVENDO DELL'ETERNIT SENZA PRECAUZIONI, CHI DEVO AVVERTIRE?

Il fatto va subito segnalato alla Polizia Municipale e al servizio SPESAL della ASL competente per territorio, che interverranno immediatamente con il proprio personale ispettivo per accertare se la rimozione è stata autorizzata e se si stanno seguendo, o meno, tutte le precauzioni previste dal piano di rimozione e dalla normativa vigente in materia.
Gli Enti indicati potranno richiedere, se necessario, il supporto tecnico di ARPA, che non è dotata di diretto potere di controllo e prescrizione in materia.
 

AMIANTO (05):COSA DEVO FARE PER SOSTITUIRE/ TRATTARE IL MIO TETTO IN ETERNIT RISPETTANDO LE LEGGI?

La legge prevede che la bonifica, per incapsulamento, confinamento o rimozione, di un materiale a base di amianto, sia effettuata tramite una ditta specializzata ed iscritta ad un apposito albo, presente presso la Provincia e i cui nominativi sono registrati anche presso il Servizio SPESAL della ASL competente per territorio.
La ditta è tenuta a notificare l’esecuzione dei lavori o, nel caso della rimozione, ad elaborare un piano di bonifica che deve essere presentato, prima dell’inizio dei lavori, allo SPESAL della ASL, in modo da consentire allo stesso servizio di formulare modifiche o integrazioni.Al termine dei lavori, la ditta deve fornire al committente una attestazione scritta di avvenuta bonifica, formulata secondo quanto previsto dalla normativa; nel caso della rimozione, la ditta dovrà inoltre fornire la copia del formulario di avvenuto smaltimento dell’amianto in discarica.Un bonifica effettuata non in accordo con la normativa è inefficace sia dal punto legale, che per quanto riguarda la prevenzione di possibili danni alla salute. In particolare, un rimozione mal effettuata, in proprio o tramite soggetti non autorizzati, può portare alla liberazione in aria di grandi quantità di fibre di amianto e all’esposizione dei lavoratori e degli occupanti l’edificio ad un rischio assai alto per la salute.
 

AMIANTO (06): QUALI SONO LE TECNICHE DI INTERVENTO PER I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO?

La normativa vigente prevede che, nel caso di materiali a base di amianto degradati in area estesa, sia effettuata una bonifica. Questa può essere effettuata mediante incapsulamento, confinamento o rimozione da parte di una ditta specializzata, iscritta in un apposito albo, che deve mettere in opera le procedure previste dalla normativa tecnica in materia (Decreto Ministeriale 6/9/1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto).
L’incapsulamento consiste nel rivestimento dell’amianto con uno strato di un prodotto verniciante, che ha lo scopo di proteggere il materiale da ulteriore degradazione (ad esempio, per azione degli agenti atmosferici) e impedire la liberazione di fibre nell’ambiente per spolveramento o per dilavamento meteorico. Il tipo di prodotti da impiegare, lo spessore, il colore e il numero degli strati da applicare oltre agli eventuali trattamenti preventivi all’applicazione dell’incapsulante, per aumentarne l’ancoraggio, sono previsti dalla una specifica norma (Decreto Ministeriale 20 agosto 1999 - Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto).
Il confinamento consiste nella messa in opera di una barriera, a tenuta d’aria, che isola completamente il materiale dal resto dell’edificio o dell’installazione. Questa soluzione è quella che produce minore dispersione di fibre, ma ha il difetto, oltre ad essere non definitiva, di “nascondere” l’amianto, e quindi di rendere possibili operazioni errate o pericolose in occasione di manutenzioni o demolizione, qualora la presenza dell’amianto non sia adeguatamente registrata o segnalata.
La rimozione è una soluzione definitiva, che consiste nell’asportazione dell’amianto, con tecniche tali da rendere minima la dispersione di fibre, e nel suo smaltimento come rifiuto. Prima dell’inizio dei lavori, la ditta incaricata deve presentare un piano di rimozione al servizio SPESAL della ASL competente per territorio, che può imporre modifiche o integrazioni.
Ogni lavoro si conclude con il rilascio al committente di una attestazione di avvenuta bonifica dell’amianto; nel caso della rimozione in “area confinata” (Questo tipo di rimozione è effettuato in presenza di una grande quantità di amianto friabile, per il quale non è possibile applicare la tecnica “glove bag”), inoltre, la bonifica si ritiene conclusa dopo il rilascio della certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati da parte della ASL, e quando l’amianto rimosso è conferito in discarica, con la trasmissione al committente del formulario di avvenuto smaltimento.
Nel caso l’amianto risulti in buone condizioni di conservazione, il proprietario dell’immobile o dell’installazione è tenuto a formulare e applicare un programma di manutenzione e controllo, mediante specifico incarico ad un tecnico qualificato.
 

AMIANTO (07): CHE DIFFERENZA C'È TRA AMIANTO FRIABILE E AMIANTO COMPATTO?

Un materiale friabile a base di amianto è definibile come un materiale che può essere frantumato o sbriciolato con il solo ausilio delle mani. Un materiale compatto può essere, invece, spezzato o ridotto in frantumi solo con l’uso di attrezzi meccanici.
Sono friabili i materiali isolanti, in fibre libere o tenuti in opera da intonaci o lamierini, i tessuti, le carte, i cartoni, le guarnizioni, e tutti i materiali che contengono amianto in una matrice friabile, tale da non bloccare saldamente le fibre. Questi materiali sono molto pericolosi e possono produrre una contaminazione ambientale da fibre di amianto anche se non sono interessati da lavorazioni meccaniche.
Sono materiali compatti il cemento-amianto e il vinil-amianto. Tali materiali trattengono fortemente le fibre, sono meno pericolosi, e non producono una contaminazione dell’ambiente in cui si trovano, a meno che non siano frantumati, o sottoposti a lavorazioni meccaniche, o non siano degradati in modo molto avanzato.

AMIANTO (08): QUAL È L'ITER GENERALE DI UN INTERVENTO DI BONIFICA DA AMIANTO?

Un lavoro di bonifica da amianto prevede la notifica allo SPESAL della ASL competente per territorio prima dell’inizio lavori o, nel caso della rimozione, la formulazione di un piano, che deve essere presentato, prima dell’inizio dei lavori, allo SPESAL della ASL, in modo da consentire allo stesso servizio di formulare eventuali modifiche o integrazioni.
I lavori di bonifica si concludono con l’attestazione di avvenuta bonifica da parte della ditta incaricata dal proprietario dell’immobile o dell’installazione.
Nel caso della rimozione di amianto in matrice friabile condotta in area confinata (Nel caso non sia applicabile la tecnica “glove-bag”), prima dell’inizio dei lavori la ASL dovrà collaudare il cantiere verificando l’efficacia del confinamento statico e dinamico. il termine della bonifica dovrà essere attestato dalla ASL, dopo una serie di campionamenti all’interno degli ambienti bonificati; in caso di esito positivo di tali controlli, la ASL provvederà ad emettere una certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati. Inoltre, la ditta incaricata della rimozione dovrà fornire la copia del formulario di avvenuto smaltimento dell’amianto in discarica.
La normativa prevede, tuttavia, una serie di lavorazioni che comportano esposizione ad amianto sporadica e di breve durata, per le quali non è obbligatoria né la notifica preventiva, né la presentazione di un piano alla ASL. Fra queste, sono comprese la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice, e l’incapsulamento e il confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato (Vedi anche: Circolare 25 gennaio 2011 - Esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 commi 2 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

 

ARIA (01): COME POSSO REPERIRE INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL MIO COMUNE?

ARPA Puglia gestisce una rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria, i cui dati vengono validati e pubblicati sul portale, nella sezione dedicata ai Dati di monitoraggio qualità dell'aria.
Nella stessa collocazione, si possono trovare le relazioni che vengono compilate mensilmente e riassumono lo stato della qualità dell’aria e le eventuali criticità, nel periodo di riferimento.
Sia i dati che le relazioni sono disponibili al pubblico, e possono essere scaricati dal sito indicato.
Tuttavia, non tutti i Comuni pugliesi sono sede di stazioni fisse di monitoraggio. Nel caso di siti non coperti dalla rete regionale, o nel caso di situazioni con specifiche peculiarità di inquinamento dell’aria, l’autorità municipale può fare richiesta di una campagna di monitoraggio, di durata di almeno trenta giorni, da effettuare mediante una delle stazioni mobili di rilevazione di cui l’Agenzia dispone.
 

ARIA (02): NELLE VICINANZE DELLA MIA ABITAZIONE È PRESENTE UNA DITTA (PANIFICIO, PIZZERIA) CHE PRODUCE FUMI DENSI/ODORI INSOPPORTABILI. QUALI PROCEDURE DEVO SEGUIRE PER RICHIEDERE UN CONTROLLO DI ARPA SULLE EMISSIONI DELL'AZIENDA?

Un panificio (con consumo giornaliero di farina inferiore a 300 Kg) o una pizzeria sono classificati dalla normativa fra le attività, definibili come “ad inquinamento atmosferico poco significativo”, che fruiscono di una deroga normativa rispetto alla necessità di una autorizzazione alle emissioni.
Ciò significa che le emissioni in atmosfera derivanti da tale attività non sono soggette a limiti autorizzativi, e il camino da cui escono i fumi in aria non è dotato dei requisiti tecnici necessari per eventuali misurazioni.
I fumi prodotti da tali attività possono, comunque, recare disturbo o danno a persone o ad insediamenti urbani pubblici o privati, e rientrare quindi, a querela di parte, nella fattispecie di cui all’art. 674 del Codice Penale per il quale, però, sono necessarie specifiche attività peritali e di indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria, non di competenza di ARPA.
Va detto che gli inconvenienti derivanti da emissioni convogliate di questo tipo possono essere rimossi tramite l’adozione di adeguate misure tecniche quali: l’innalzamento o la deviazione delle canne fumarie o dei condotti di espulsione; l’installazione di sistemi di aspirazione e di abbattimento degli inquinanti aeriformi; l’utilizzo di combustibili meno inquinanti (ad esempio sostituendo combustibili solidi - carbone, legna, ecc. - con combustibili gassosi) o di sistemi di cottura elettrici. Tali misure sono talvolta previste dai Regolamenti Comunali e possono, comunque, essere disposte da provvedimenti prescrittivi o ordinanze da parte del Comune, su indicazione della ASL competente per territorio, mentre l'ARPA non ha poteri di prescrizione in tal senso.
Si suggerisce di conseguenza di inoltrare, in questi casi, una richiesta di intervento al Comune e/o alla ASL competente per territorio, che possono verificare la rispondenza dei camini e dei sistemi di combustione, e prescrivere l'introduzione degli accorgimenti necessari, sopra esposti; ARPA può fornire supporto tecnico a tali Enti, ove richiesto.
 

ARIA (03): DOPO LA RICHIESTA DI VERIFICHE, ARPA HA ESEGUITO CONTROLLI ALLE EMISSIONI PRESSO UN'AZIENDA VICINA ALLA MIA ABITAZIONE ED HA COMUNICATO CHE I LIMITI ALLE EMISSIONI SONO RISPETTATI, MA L'ODORE/FUMO È SEMPRE INTOLLERABILE. COSA POSSO FARE?

Va considerato innanzitutto che i limiti imposti dalla normativa nazionale sulle emissioni in atmosfera sono rivolti a cautelare, in generale, da effetti gravi e irreversibili sulla salute, mentre non considerano l’impatto odorigeno delle sostanze emesse in aria.
Inoltre, vi è un largo numero di attività industriali e artigianali di piccole e medie dimensioni, le cui emissioni sono classificate come “ad inquinamento atmosferico poco significativo”, e che quindi possono beneficiare di una deroga al processo autorizzativo ed all’imposizione di limiti sulle emissioni in aria. Queste emissioni possono, però, recare comunque disagi e disturbi alla salute, qualora interessino le abitazioni e i luoghi di residenza posti nelle vicinanze dell’attività.
Tali problemi sono, spesso, risolubili tramite l’adozione di adeguate misure tecniche quali: l’innalzamento o la deviazione delle canne fumarie o dei condotti di espulsione; l’installazione di sistemi di aspirazione e di abbattimento degli inquinanti aeriformi; l’utilizzo di combustibili meno inquinanti (ad esempio sostituendo combustibili solidi - carbone, legna, ecc. - con combustibili gassosi) o di sistemi di cottura elettrici. Tali misure sono talvolta previste dai Regolamenti Comunali e possono, comunque, essere disposte da provvedimenti prescrittivi o ordinanze da parte del Comune, su indicazione della ASL competente per territorio, mentre l'ARPA non ha poteri di prescrizione in tal senso.
Nel caso, quindi, gli accertamenti svolti sulle emissioni non siano stati utili a eliminare il problema derivante dalla presenza di odori o fumi nell’aria, si suggerisce di richiedere la possibile imposizione delle misure tecniche volte all’eliminazione delle emissioni moleste, anche se inferiori ai limiti e/o non normate, da parte del Comune e della ASL, che possono richiedere il supporto tecnico dell’ARPA.
Si riporta infine che il disturbo o danno provocato dalla diffusione di fumi o odori può rientrare, a querela di parte, nella fattispecie di cui all’art. 674 del Codice Penale per il quale, però, sono necessarie specifiche attività peritali e di indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria.
 

ARIA (04): SI SENTE UN ODORE TERRIBILE PROVENIRE DALL'IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE O COMPOSTAGGIO O AZIENDA, POTETE GARANTIRE CHE NON SIA DANNOSO PER LA SALUTE?

ARPA Puglia affronta, da tempo, il problema delle emissioni di sostanze odorigene, caratterizzate da una soglia olfattiva estremamente bassa, capaci quindi di essere percepite all’olfatto anche a concentrazioni molto ridotte.
La problematica è molto complessa, sia perché la categoria delle sostanze "odorigene" è molto vasta, e comprende una grande quantità di composti chimici, anche molto diversi fra loro (acidi grassi, mercaptani, acido solfidrico, aldeidi, chetoni, alcoli, ammoniaca, ammine, eterocicli, ecc.), sia perché l'odore, nauseabondo e sgradevole, che viene segnalato deriva quasi sempre da un complesso di più sostanze, che insieme producono l'impressione olfattiva.
Proprio in ragione di tali concentrazioni molto basse, inferiori ai "valori limite" per la salute, il fenomeno degli odori non causa, in generale, effetti tossici in senso stretto - intendendo con ciò gravi ed irreversibili danni alla salute, lesivi in modo permanente ed immediato delle funzioni dell'organismo umano. Tuttavia, esiste certamente un significativo e, in molti casi, rilevante impatto sulla salute degli odori. Una ripetuta e continua presenza di odori nauseabondi può influire negativamente ed in modo che può divenire durevole sullo stato di salute degli individui e provocare disturbi fisici, oltre che personali e relazionali.
Vari e complessi sono i sistemi adottati per la rilevazione degli odori; fra questi, il più efficace è senz’altro quello della cosiddetta “olfattometria”, che si basa sulla rilevazione dell’intensità dell’odore attraverso un “panel” di annusatori, ed è quello che fornisce una indicazione più vicina al fenomeno lamentato.
In ogni caso, il problema della diffusione di odori nauseabondi da parte delle attività in parola (depurazione acque o compostaggio) può essere minimizzato dalla presenza di una buona configurazione degli impianti, associata ad una corretta gestione degli stessi; ed è proprio su tali aspetti (idoneità impiantistica e gestionale), in connessione con l’entità delle emissioni odorigene, che si concentrano i controlli espletati dall’Agenzia.
 

ARIA (05): PERCHÉ L'ODORE PROVENIENTE DA IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE O COMPOSTAGGIO O AZIENDA SI SENTE DI PIÙ IN DETERMINATE ORE O GIORNI (SABATO O DOMENICA TIPICAMENTE)?

C’è da dire, innanzitutto, che ARPA ha dei tecnici in costante reperibilità, pronti ad intervenire in ogni momento in caso di diffusioni di sostanze inquinanti in aria; molti interventi di controllo su impianti, possibili sorgenti di sostanze inquinanti o odorigene, sono stati effettuati proprio di notte o nei fine settimana, in seguito a segnalazioni di cittadini o forze dell’ordine.
Tuttavia, va detto che nelle ore notturne, l’assenza di insolazione provoca una condizione di particolare stabilità degli strati più bassi dell’atmosfera, con minore rimescolamento e diluizione degli inquinanti e possibili maggiori concentrazioni in aria, nelle immediate vicinanze degli impianti. Inoltre, nel fine settimana si registra, in generale, un maggiore tempo di permanenza delle persone nelle abitazioni, con conseguente maggiore sensibilità ed attenzione alla presenza di odori o concentrazioni moleste degli inquinanti in aria.

ARIA (06): È POSSIBILE RICHIEDERE AD ARPA LA RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN ZONE DEL MIO COMUNE NON MONITORATE?

ARPA Puglia gestisce alcune stazioni mobili per il monitoraggio della qualità dell’aria in zone non coperte dalla rete regionale di centraline fisse.
Tali campagne di rilevazione, della durata di almeno 30 giorni, possono essere richieste dai Comuni, cui i cittadini o le associazioni possono rivolgere motivate istanze in tal senso.
L’Agenzia non richiede, a tal fine, ai Comuni alcun corrispettivo, ma solo la messa a disposizione di un sito idoneo per la collocazione del mezzo mobile, in luogo protetto e/o sorvegliato, oltre alla fornitura dell’energia elettrica per tutto il periodo del monitoraggio.
 

ARIA (07): PERCHÉ NELLA MIA CITTÀ L'INDUSTRIA CONTINUA AD EMETTERE FUMI NOCIVI IN ARIA, E SOPRATTUTTO PERCHÉ ARPA NON FA QUALCOSA IN PROPOSITO?


Le emissioni in aria delle industrie sono soggette, fin dal 1988, ad un processo autorizzativo che trova giustificazione nell’impatto che un qualsiasi insediamento produttivo produce, in generale, sulle risorse ambientali, con conseguente peggioramento della qualità ambientale a fronte di un possibile beneficio legato alla produzione di beni e di occupazione. Ogni autorizzazione deve, cioè, essere preceduta da una attenta valutazione delle ricadute negative a livello ambientale, con le procedure previste dalla normativa (ad esempio, alcune aziende di particolare complessità sono soggette ad una specifica normativa per la Valutazione di Impatto Ambientale, o VIA, e ad un’Autorizzazione Integrata Ambientale, o AIA, che considera insieme tutti gli aspetti ambientali correlati al loro funzionamento).
Il processo autorizzativo deve anche tener conto delle possibili conseguenze della produzione industriale sulla salute dei residenti, oltre che dei lavoratori, e deve – ovviamente – tener conto di possibili criticità ambientali e sanitarie già occorrenti nel territorio in cui un nuovo insediamento dovesse collocarsi.
Una volta determinato, prima della costruzione di un impianto, quale potrà essere il suo impatto, mediante valutazioni di tipo tecnico, la concessione o meno dell’autorizzazione è una decisione politica, che contempera in sé considerazioni riguardanti anche aspetti economici, occupazionali, strategici, di comunicazione e di percezione del rischio.
La presenza di un’industria che emette in aria fumi inquinanti è quindi connessa ad un precedente processo autorizzativo che ha, in qualche modo, valutato tale aspetto, considerandone accettabile l’impatto in ragione delle limitazioni imposte dallo stesso provvedimento autorizzativo e degli effetti positivi dell’impianto stesso, da un punto di vista differente da quello ambientale.
Qualora tale autorizzazione sia stata, in qualche modo, superata (ad esempio, dalla urbanizzazione dell’area, dall’evoluzione normativa, dall’approfondimento delle conoscenze scientifiche sugli effetti degli inquinanti o sullo stato dell’ambiente), deve essere richiesto e avviato un processo di revisione dell’autorizzazione, che può portare anche alla sua revoca, sempre nella misura in cui la normativa lo consenta.
Naturalmente, ciò prescinde da eventuali irregolarità o superficialità nella produzione di tali autorizzazioni, che possono comportare gravi responsabilità morali e penali dei responsabili.
Non è superfluo ricordare che ARPA Puglia è una struttura tecnica, a supporto dell’Ente regionale e delle Amministrazioni locali, non è dotata di potere autorizzativo o prescrittivo ed è, inoltre, fortemente sottodimensionata in termini di personale rispetto alle altre omologhe Agenzie ambientali italiane (ad esempio, il rapporto rispetto al personale di ARPA Emilia Romagna è di circa 1:4).
Tuttavia, gran parte delle azioni di verifica, di revisione e di sanzione nei confronti della aziende sorgenti di emissioni inquinanti in aria nel territorio pugliese si sono originate o hanno fruito dei dati e delle elaborazioni prodotte da ARPA Puglia (vedi, in proposito, i documenti disponibili sul sito istituzionale www.arpa.puglia.it).
In ogni caso, ad ogni segnalazione di anomale emissioni di qualsiasi genere, ARPA interviene per l’identificazione della sorgente, a cui segue una ispezione presso il sito identificato con rilievo della situazione e informazione alle autorità competenti per le determinazioni conseguenti di titolarità di queste.
 

ARIA (08): COME POSSO FARE PER INSERIRE DATI NELLA BANCA DATI CET?

All’interno del sito istituzionale di ARPA Puglia è presente una sezione dedicata al CET, ovvero al Catasto delle Emissioni Territoriali, in cui le aziende sono tenute ad inserire i dati sugli impianti e sulle emissioni in atmosfera. In tale sezione è disponibile una apposita guida, che può essere scaricata dall’indirizzo http://www.cet.arpa.puglia.it
Qualora siano necessarie delle informazioni specifiche, queste possono essere richieste indirizzando un quesito all’indirizzo di posta elettronica certificata supporto.cet.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it; sono presenti anche delle specifiche FAQ, all’indirizzo http://www.cet.arpa.puglia.it/FAQ/FAQSHome.asp .
 

ARIA (09): LE SCIE DEGLI AEREI SONO INQUINANTI?

Sul fenomeno delle scie prodotte dagli aerei, e sulla loro permanenza, vi sono diversi riferimenti scientifici che forniscono una spiegazione del fenomeno (Ad esempio, la Royal Meteorological Society  spiega così il fenomeno: "We have all seen white streaks in the sky like those in the picture. What we are seeing are trails of ice crystals left in the wakes of jet aircraft. These condensation trails (known as 'contrails') sometimes persist for many minutes or even hours ... The exhausts of aircraft engines are hot and moist, the water vapour in them coming mostly from combustion of hydrogen in the aircraft's fuel. Behind an aircraft, exhaust gases cool rapidly, mainly from mixing with their surroundings but also to a small extent as a result of radiation loss ... The water droplets that are produced freeze very rapidly if the temperature is low enough. The resulting trails of ice crystals persist and spread if the atmosphere at contrail level is moist enough. Contrails (and water droplets) form when the saturation vapour pressure with respect to liquid water is exceeded. They persist when the air is saturated or supersaturated with respect to ice").
Le scie sono dovute alla trasformazione del vapore d'acqua emesso dagli scarichi degli aerei in minuti cristalli di ghiaccio, che persistono per un tempo più o meno lungo, in funzione delle condizioni di saturazione di vapore dell'atmosfera.
Naturalmente, gli aerei emettono anche gas di scarico; tuttavia, gran parte di tali inquinanti sono emessi nella parte alta dell'atmosfera, ed hanno quindi un'influenza limitata sulla parte più bassa della troposfera (il cosiddetto Planetary Boundary State, o strato limite planetario) in cui si concentrano i fenomeni diffusivi delle sostanze responsabili dell'inquinamento dell'aria che respiriamo.
In ogni caso, le emissioni aeroportuali sono incluse nell'inventario regionale stilato da ARPA per conto della Regione Puglia INEMAR.
 

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