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Prima di presentare una richiesta all’URP di ARPA Puglia, si consiglia la lettura delle risposte alle Domande Frequenti (FAQ) in questa pagina. Le medesime FAQ (Domande e risposte) si trovano in fondo alle pagine dei Temi/Servizi di interesse. AcquaAlimentiAmiantoAriaBalneazioneBibliotecaCampi elettromagneticiEmergenze AmbientaliFitosanitariInquinamento luminoso
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L’apparecchiatura deve essere messa fuori servizio, bonificata o smaltita a cura del detentore entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
È necessario effettuare la comunicazione obbligatoria (ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 209/99) entro 10 giorni dall’esecuzione della messa fuori servizio, bonifica o smaltimento dell’apparecchiatura contenenti PCB.
La comunicazione deve essere inviata ad ARPA Puglia – Direzione Scientifica – UOC Tecnologie della Sicurezza Ambientale, Monitoraggi Acqua e Suolo, Ciclo Rifiuti e Siti Inquinati / UO Acqua e Suolo, tramite la PEC: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Nell’Allegato 1 del D.M. del 11/10/2001 è presente il modello di comunicazione, mentre nell’Allegato 2 allo stesso decreto sono presenti le indicazioni per la compilazione.
A norma di legge il costruttore deve fornire con l’apparecchiatura la documentazione che attesti la presenza di PCB dal luglio 1988 in quantità inferiore a 100 ppm e, dal 28 settembre 1994, di 50 ppm. In tale documentazione è possibile che vi siano delle informazioni relative al tipo di fluido ed alla relativa concentrazione di PCB contenuto.
Il D.M. del 11/10/2001 indica la metodologia da utilizzare per l’effettuazione delle determinazioni analitiche sui PCB:
a) Norma europea En 12766-1 “Determinazione dei Pcb e prodotti correlati — Separazione e determinazione di cogeneri dei Pcb mediante gascromatografia (Gc) con rivelatore a cattura di elettroni (Ecd)” e la proposta di norma europea prEn 12766-2 “Determinazione dei Pcb e prodotti correlati — Parte 2: Calcolo del contenuto di policlorobifenili", per la determinazione del contenuto di Pcb nei prodotti derivati dal petrolio e negli oli usati;
b) Norma IEC 61619 “Liquidi isolanti — Contaminazione da policlorobifenili (Pcb) — Metodo di determinazione mediante gascromatografia con colonna capillare" per la determinazione del contenuto di Pcb nei liquidi isolanti.”
Non sono richieste dalla norma. I laboratori devono comunque essere in grado di effettuare l’analisi secondo il metodo descritto nella FAQ n.6.
Nella sezione “modulo DECONTAMINAZIONE/SMALTIMENTO” dell’Allegato 1 al DM 11/01/01 devono essere riportati i dati anagrafici di tutte le società coinvolte nelle fasi di smaltimento. Pertanto, nel caso di conferimento degli apparecchi contaminati da PCB e dei PCB in essi contenuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti (rispettivamente punti D13, D14, D15 dell’allegato B del D.Lgs. 152/06), dovranno essere dichiarati sia i dati relativi a tali soggetti, che quelli dell’impianto che effettua le operazioni di smaltimento finale dei rifiuti.
L’art.10, c.1, del D. Lgs. n. 209/99 stabilisce che i detentori di apparecchi contenenti PCB che non effettuano, o effettuano in modo incompleto o inesatto, la comunicazione sono puniti con la sanzione da 5 a 30 milioni di lire, cioè da 2.582,00 a 15.493,00 euro.
L’attività di controllo su acqua per conto di privati non rientra fra gli adempimenti istituzionali di ARPA Puglia.
In alternativa tali controlli potranno essere richiesti ad un qualsiasi laboratorio pubblico/privato purché accreditato.
Tale richiesta non è pertinente alle competenze istituzionali di questa Agenzia, in quanto non rientra tra le richieste di informazioni ambientali, bensì di informazioni commerciali reperibili comunemente su internet. In ogni caso, qualsiasi informazione sullo specifico argomento sarebbe in contrasto con l’obbligatoria posizione di terzietà attribuita ad ARPA Puglia nel suo ruolo di Istituzione Pubblica, nonché potrebbe ledere il principio di libera concorrenza tra le aziende private eventualmente interessate.
ARPA Puglia attualmente non dispone di risorse umane eccedenti, per cui le sue attività, relativamente ai controlli analitici degli alimenti, devono concentrarsi sulle attività istituzionali obbligatorie.
Attività effettuate per conto di privati, sia pur a titolo oneroso, potrebbero sporadicamente essere prese in considerazione, caso per caso, in concerto con la Direzione Generale e la Direzione Scientifica.
Tuttavia, i privati cittadini, nei casi di sospetta adulterazione o sofisticazione alimentare, possono esporre il problema alla competente ASL o ai Carabinieri del NAS che, a loro volta, possono valutare la possibilità di effettuare un campionamento a norma di legge.
La normativa in materia di amianto prevede che sia il proprietario di un immobile a dover accertare, a sua cura e spese, la possibile presenza di materiali contenenti amianto e, in caso positivo, lo stato di conservazione o di degrado, predisponendo attraverso l'incarico ad un tecnico qualificato un programma di manutenzione e controllo del materiale.
Per materiali contenenti amianto in stato di diffuso deterioramento, è necessaria la bonifica, che può consistere nell'incapsulamento, il confinamento o la rimozione, sempre a cura e spese del proprietario dell'immobile o del manufatto.
L'Ente incaricato della vigilanza e controllo in tale materia è la ASL competente per territorio, cui spetta la verifica dell'effettiva messa in opera di tali provvedimenti e, in caso di non rispetto della normativa, l’irrogazione delle previste sanzioni e l’imposizione dei provvedimenti necessari e, in particolare, della bonifica.
Per legge, la rimozione dell'amianto deve essere effettuata tramite una ditta specializzata iscritta ad un apposito Albo, ed il relativo piano deve essere trasmesso preventivamente al Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro della ASL, che può analizzarlo e prescrivere modifiche o integrazioni.
Nel caso un cittadino voglia verificare la situazione di un manufatto sospetto di contenere amianto presente nell’immobile di residenza o nelle immediate vicinanze, può segnalare il caso alla ASL competente per territorio, che può richiedere il supporto tecnico di ARPA Puglia la quale non è, invece, dotata di potere prescrittivo.
La vigente normativa rende obbligatoria la bonifica nel caso di materiali a base di amianto i quali si trovino in condizioni di degrado e di abbandono.
In tali casi, il Comune e la ASL competente per territorio dispongono, con apposito provvedimento prescrittivo, l'immediata bonifica per rimozione del materiale in questione, in modo da salvaguardare l'igiene e la sanità pubblica. A tali Enti va, quindi, indirizzata una segnalazione, in modo da avviare subito le procedure per la messa in sicurezza e bonifica.
ARPA, che non possiede competenza diretta né poteri prescrittivi in materia, può fornire collaborazione e supporto tecnico in merito agli Enti citati, ove richiesto.
Il censimento dell’amianto nelle scuole e negli ospedali è stato disposto con una circolare di vari anni addietro (Circolare 10/7/86 n. 45 del Ministero della Sanità: "Amianto in scuole e ospedali"), la quale prescriveva che in ogni struttura pubblica di questo tipo, la ASL provvedesse a determinare la presenza e lo stato di conservazione dei materiali a base di amianto e, in caso di materiali degradati o suscettibili di liberare fibre nell’aria, disponesse la bonifica per incapsulamento, confinamento o rimozione.
In caso di materiali in buono stato di conservazione, la Circolare – così come la normativa vigente, intervenuta successivamente – prevede che sia formulato un programma di manutenzione e controllo, a cura e spese del soggetto titolare dell’immobile, in base al quale sono programmati i futuri provvedimenti di mantenimento, restauro o bonifica.Si suggerisce quindi di richiedere alla Direzione dell’Istituto e alla ASL di conoscere se tale attività di censimento è stata effettuata, quali siano i risultati e se il materiale, per il quale vi è preoccupazione, sia stato censito, classificato e quali provvedimenti siano previsti o programmati per esso.
Il fatto va subito segnalato alla Polizia Municipale e al servizio SPESAL della ASL competente per territorio, che interverranno immediatamente con il proprio personale ispettivo per accertare se la rimozione è stata autorizzata e se si stanno seguendo, o meno, tutte le precauzioni previste dal piano di rimozione e dalla normativa vigente in materia.
Gli Enti indicati potranno richiedere, se necessario, il supporto tecnico di ARPA, che non è dotata di diretto potere di controllo e prescrizione in materia.
La legge prevede che la bonifica, per incapsulamento, confinamento o rimozione, di un materiale a base di amianto, sia effettuata tramite una ditta specializzata ed iscritta ad un apposito albo, presente presso la Provincia e i cui nominativi sono registrati anche presso il Servizio SPESAL della ASL competente per territorio.
La ditta è tenuta a notificare l’esecuzione dei lavori o, nel caso della rimozione, ad elaborare un piano di bonifica che deve essere presentato, prima dell’inizio dei lavori, allo SPESAL della ASL, in modo da consentire allo stesso servizio di formulare modifiche o integrazioni.Al termine dei lavori, la ditta deve fornire al committente una attestazione scritta di avvenuta bonifica, formulata secondo quanto previsto dalla normativa; nel caso della rimozione, la ditta dovrà inoltre fornire la copia del formulario di avvenuto smaltimento dell’amianto in discarica.Un bonifica effettuata non in accordo con la normativa è inefficace sia dal punto legale, che per quanto riguarda la prevenzione di possibili danni alla salute. In particolare, un rimozione mal effettuata, in proprio o tramite soggetti non autorizzati, può portare alla liberazione in aria di grandi quantità di fibre di amianto e all’esposizione dei lavoratori e degli occupanti l’edificio ad un rischio assai alto per la salute.
La normativa vigente prevede che, nel caso di materiali a base di amianto degradati in area estesa, sia effettuata una bonifica. Questa può essere effettuata mediante incapsulamento, confinamento o rimozione da parte di una ditta specializzata, iscritta in un apposito albo, che deve mettere in opera le procedure previste dalla normativa tecnica in materia (Decreto Ministeriale 6/9/1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto).
L’incapsulamento consiste nel rivestimento dell’amianto con uno strato di un prodotto verniciante, che ha lo scopo di proteggere il materiale da ulteriore degradazione (ad esempio, per azione degli agenti atmosferici) e impedire la liberazione di fibre nell’ambiente per spolveramento o per dilavamento meteorico. Il tipo di prodotti da impiegare, lo spessore, il colore e il numero degli strati da applicare oltre agli eventuali trattamenti preventivi all’applicazione dell’incapsulante, per aumentarne l’ancoraggio, sono previsti dalla una specifica norma (Decreto Ministeriale 20 agosto 1999 - Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto).
Il confinamento consiste nella messa in opera di una barriera, a tenuta d’aria, che isola completamente il materiale dal resto dell’edificio o dell’installazione. Questa soluzione è quella che produce minore dispersione di fibre, ma ha il difetto, oltre ad essere non definitiva, di “nascondere” l’amianto, e quindi di rendere possibili operazioni errate o pericolose in occasione di manutenzioni o demolizione, qualora la presenza dell’amianto non sia adeguatamente registrata o segnalata.
La rimozione è una soluzione definitiva, che consiste nell’asportazione dell’amianto, con tecniche tali da rendere minima la dispersione di fibre, e nel suo smaltimento come rifiuto. Prima dell’inizio dei lavori, la ditta incaricata deve presentare un piano di rimozione al servizio SPESAL della ASL competente per territorio, che può imporre modifiche o integrazioni.
Ogni lavoro si conclude con il rilascio al committente di una attestazione di avvenuta bonifica dell’amianto; nel caso della rimozione in “area confinata” (Questo tipo di rimozione è effettuato in presenza di una grande quantità di amianto friabile, per il quale non è possibile applicare la tecnica “glove bag”), inoltre, la bonifica si ritiene conclusa dopo il rilascio della certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati da parte della ASL, e quando l’amianto rimosso è conferito in discarica, con la trasmissione al committente del formulario di avvenuto smaltimento.
Nel caso l’amianto risulti in buone condizioni di conservazione, il proprietario dell’immobile o dell’installazione è tenuto a formulare e applicare un programma di manutenzione e controllo, mediante specifico incarico ad un tecnico qualificato.
Un materiale friabile a base di amianto è definibile come un materiale che può essere frantumato o sbriciolato con il solo ausilio delle mani. Un materiale compatto può essere, invece, spezzato o ridotto in frantumi solo con l’uso di attrezzi meccanici.
Sono friabili i materiali isolanti, in fibre libere o tenuti in opera da intonaci o lamierini, i tessuti, le carte, i cartoni, le guarnizioni, e tutti i materiali che contengono amianto in una matrice friabile, tale da non bloccare saldamente le fibre. Questi materiali sono molto pericolosi e possono produrre una contaminazione ambientale da fibre di amianto anche se non sono interessati da lavorazioni meccaniche.
Sono materiali compatti il cemento-amianto e il vinil-amianto. Tali materiali trattengono fortemente le fibre, sono meno pericolosi, e non producono una contaminazione dell’ambiente in cui si trovano, a meno che non siano frantumati, o sottoposti a lavorazioni meccaniche, o non siano degradati in modo molto avanzato.
Un lavoro di bonifica da amianto prevede la notifica allo SPESAL della ASL competente per territorio prima dell’inizio lavori o, nel caso della rimozione, la formulazione di un piano, che deve essere presentato, prima dell’inizio dei lavori, allo SPESAL della ASL, in modo da consentire allo stesso servizio di formulare eventuali modifiche o integrazioni.
I lavori di bonifica si concludono con l’attestazione di avvenuta bonifica da parte della ditta incaricata dal proprietario dell’immobile o dell’installazione.
Nel caso della rimozione di amianto in matrice friabile condotta in area confinata (Nel caso non sia applicabile la tecnica “glove-bag”), prima dell’inizio dei lavori la ASL dovrà collaudare il cantiere verificando l’efficacia del confinamento statico e dinamico. il termine della bonifica dovrà essere attestato dalla ASL, dopo una serie di campionamenti all’interno degli ambienti bonificati; in caso di esito positivo di tali controlli, la ASL provvederà ad emettere una certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati. Inoltre, la ditta incaricata della rimozione dovrà fornire la copia del formulario di avvenuto smaltimento dell’amianto in discarica.
La normativa prevede, tuttavia, una serie di lavorazioni che comportano esposizione ad amianto sporadica e di breve durata, per le quali non è obbligatoria né la notifica preventiva, né la presentazione di un piano alla ASL. Fra queste, sono comprese la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice, e l’incapsulamento e il confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato (Vedi anche: Circolare 25 gennaio 2011 - Esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 commi 2 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).