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Verifiche Impiantistiche

L’Agenzia effettua le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell’art.71 e dell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le modalità di esecuzione delle verifiche sono definite dal Decreto del Ministero del Lavoro del 11/04/2011. In particolare, l’Agenzia è soggetto titolare per l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
Tali verifiche sono finalizzate a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza delle suddette attrezzature di lavoro.
Inoltre, ARPA Puglia detiene ed aggiorna l’elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui può avvalersi per l’esecuzione delle suddette verifiche come previsto dall’art.2, comma 4, del suddetto DM 11/04/2011.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, ARPA Puglia effettua l’omologazione  degli impianti elettrici installati in luoghi con  pericolo di esplosione e denunciati dai datori di lavoro ai sensi del medesimo dispositivo legislativo.
In conformità a quanto previsto dal punto 4.3 dell’Allegato III del D.M. 11/04/2011 e definito nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 18/07/2013, entro il 15 febbraio di ogni anno, l’Agenzia trasmette all’INAIL i dati relativi alle verifiche periodiche eseguite nell’anno precedente.

Portale ARPAMIP – Servizio Macchine ed Impianti

L'attività di coordinamento e di espletamento delle verifiche impiantistiche è garantita dall’Agenzia mediante il Portale ARPAMIP attraverso cui ogni datore di lavoro può:

  • accedere all’anagrafe dei soggetti abilitati ai sensi del DM 11/04/2011;
  • inoltrare richiesta di verifica periodica ai Servizi Impiantistici dell’Agenzia, previa registrazione;
  • accedere al tariffario delle verifiche periodiche aggiornato secondo le ultime disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Riferimenti e contatti

Roma, Roma, Lazio, Italia
Telefono: 0805460301
Indirizzo email: e.laterza@arpa.puglia.it
Via Giuseppe Rosati, 139, Foggia, Provincia di Foggia, 71121, Puglia, Italia
Telefono: 0881 316803
Indirizzo email: a.fascia@arpa.puglia.it
Via Casamassima, km. 3.5, Città Metropolitana di Bari, 70010, Puglia, Italia
Telefono: 0809724300 - 3383764765
Indirizzo email: m.schirone@arpa.puglia.it
Via Ferdinando I d'Aragona, 95, Barletta, Provincia di Barletta-Andria-Trani, 76121, Puglia, Italia
Telefono: 0883953551 - 3383764765
Contrada Rondinella, 5220, Agip Petroli-ilva, Provincia di Taranto, 74123, Puglia, Italia
Telefono: 099 9946351
Via Antonio Miglietta, 2, Lecce, Provincia di Lecce, 73100, Puglia, Italia
Telefono: 08321810007 - 0832215371
Indirizzo email: am.dagnano@arpa.puglia.it

Domande frequenti

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (01): A CHI SI FA LA RICHIESTA DEL DUPLICATO DEL LIBRETTO DI IMMATRICOLAZIONE ASCENSORE COLLAUDATO DA ENPI?

La richiesta del duplicato del libretto di immatricolazione di un ascensore collaudato da ENPI va inoltrata ad ARPA Puglia, secondo la seguente procedura.
L'amministratore e/o proprietario dell'ascensore deve inviare una richiesta di duplicato al Direttore dei Servizi Territoriali del Dipartimento Provinciale (DAP) di ARPA Puglia territorialmente competente, indicando il numero di matricola ENPI dell'ascensore.
Successivamente ARPA Puglia richiederà il pagamento degli oneri amministrativi ai sensi della DGR n. 829 del 02/07/02 e s.m.i..
Gli indirizzi dei DAP cui inviare la richiesta sono disponibili nella pagina internet del portale ARPAMIP http://arpamip.weebly.com/contatti.html

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (02): QUALE PROCEDURA BISOGNA SEGUIRE NEL CASO DI DEMOLIZIONE, FUORI SERVIZIO O VENDITA DI UN APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO?

E' necessario inviare una comunicazione all'ARPA Puglia e allo SPESAL, organo di vigilanza competente per territorio, indicando tutti i dati dell'attrezzatura come indicato nel modulo fac-simile .

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (03): COME PROCEDERE AD UNA RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA NEL CASO IN CUI L'AZIENDA, GIÀ REGISTRATA SUL PORTALE ARPAMIP, CAMBIA DENOMINAZIONE SOCIALE?

La ditta, cambiando denominazione sociale, deve effettuare una nuova registrazione sul portale ARPA MIP, visionabile sul sito di Arpa Puglia, seguendo le indicazioni riportate e poi procedere alla richiesta di verifica, solo dopo aver ricevuto la mail di notifica di avvenuta registrazione con allegate le credenziali di accesso.
Infatti,  secondo tali procedure, dal momento di avvenuta registrazione sul nostro portale, è possibile inoltrare regolarmente le richieste di verifica per via telematica, servendosi dell’apposita sezione del nostro portale e seguendo le indicazioni riportate all’ indirizzo : http://arpamip.weebly.com/registrazione.html

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (04): INFORMAZIONI UTILI SUL RILASCIO DEI LIBRETTI DI TIROCINIO PER CONDUTTORE DI GENERATORE DI VAPORE

Il decreto n. 94 del 7 agosto 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30 settembre 2020, ha stabilito nuove modalità di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore prevedendo patentini di abilitazione distinti in quattro gradi in funzione della potenza degli stessi, così come previsto dall’art.73-bis del D.Lgs. n.81/2008.

L’art.3 del decreto definisce le modalità ed i requisiti per il rilascio dei patentini di abilitazione.

Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento son indicati dall’Allegato II del medesimo decreto n. 94/2020. L’art.4 del decreto individua altresì i requisiti per l’accesso al suddetto corso di formazione ed all’esame di abilitazione in funzione del grado del patentino richiesto. Tra la data di completamento del corso e quella di presentazione della domanda di esame non può intercorrere un periodo superiore ad un anno (cfr. art.5).

I suddetti corsi di formazione teorico-pratica sostituiscono il tirocinio previsto dal D.M. 01/03/1974 che è stato abrogato dal DM n. 94 del 07/08/2020.

Pertanto, a partire dal 01/10/2021, non è più necessario rivolgersi all’Agenzia per la richiesta del rilascio del Libretto Personale di Tirocinio Pratico come Conduttore di Generatori di Vapore.

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (05): IN CASO DI TRASFERIMENTO DI UNA GRU A TORRE C/O UN ALTRO CANTIERE, DI CUI È STATA INVIATA UNA RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA AD ARPA PUGLIA, QUAL È LA PROCEDURA DA SEGUIRE?

In caso di trasferimento di una gru a torre c/o altro cantiere, per cui è stata richiesta una verifica periodica ad Arpa Puglia, il datore di lavoro, prima dello smontaggio, invia la sospensione della verifica secondo le procedure indicate sul nostro portale ArpaMip, nella sezione dedicata alle verifiche impiantistiche visionabile direttamente dalla home-page di Arpa Puglia www.arpa.puglia.it. Successivamente all’invio della comunicazione di montaggio della gru a torre c/o il nuovo cantiere, da inviare esclusivamente al Dipartimento Arpa di competenza per territorio, ai fini di informare lo stesso in caso di pianificazione della verifica, l’Azienda potrà riattivare la richiesta di verifica sempre on-line.

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (06): PER QUANTO RIGUARDA LE INFORMAZIONI O DOCUMENTAZIONI INERENTI UNA SPECIFICA RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA, AI SENSI DEL DM 11/04/2011 E DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 81/08, A CHI VANNO RIVOLTE?


Tutte le informazioni e le documentazioni inerenti una specifica richiesta di verifica periodica successiva alla prima, ai sensi del D.M. 11/04/2011 e dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08, vanno inoltrate ai Dipartimenti Territoriali Arpa Puglia di competenza.
Sul portale Arpa Mip di Arpa Puglia, raggiungibile al seguente link: http://arpamip.weebly.com/
sito appositamente creato per informatizzare tutte le richieste delle verifiche periodiche e la registrazione delle aziende, sono riportate tutte le indicazioni riguardanti le verifiche periodiche e il personale referente, nonché tutti gli indirizzi mail dei Dipartimenti Territoriali Arpa Puglia di competenza. I contatti sono raggiungibili al seguente link: http://arpamip.weebly.com/contatti.html

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (07): COME SI PUÒ SOSPENDERE UNA RICHIESTA DI VERIFICA?


Per sospendere una verifica, basta seguire la procedura indicata sul nostro portale, alla home-page di Arpa Puglia, sezione Arpa MIP - Macchine e Impianti http://arpamip.weebly.com, alla sezione dedicata alla Aziende, alla voce sospensione, dove indicherà la motivazione di tale sospensione, ovvero “mezzo fuori servizio”. Questo naturalmente, dopo aver proceduto all’ iscrizione della sua azienda e fatto richiesta di verifica, come indicato dalla nostra procedura.

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (08): COME SI PROCEDE PER LA TRASMISSIONE E LE DENUNCE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI?


Il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 - "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" - obbliga tutti i datori di lavoro a denunciare all'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (I.S.P.E.S.L.) ora INAIL - SETTORE RICERCA e all'Arpa di competenza per territorio tutti i nuovi impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione messi in servizio.
Per quanto riguarda gli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore al termine dei lavori equivale, a tutti gli effetti, alla omologazione degli impianti stessi. In Puglia la denuncia avviene tramite l'invio della dichiarazione di conformità, redatta ai sensi del DM 37/08, e dell'apposito Modulo di Invio Dichiarazione di Conformità debitamente compilato e firmato dal datore di lavoro, così come previsto dalle nostre procedure, appositamente previste, sul portale ARPA MIP del Servizio macchine ed impianti di Arpa Puglia.Premesso questo, si chiarisce che la prima verifica per tali impianti è effettuata a campione dall’INAIL, mentre per le verifiche periodiche successive, queste potranno essere espletate tanto da Arpa Puglia, quanto da un qualunque organismo individuato dal Ministero delle Attività Produttive.

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (09): IL DATORE DI LAVORO DEVE SEMPRE PROCEDERE ALLA DENUNCIA DI UNA GRU ANCHE SE IL MEZZO È FUORI SERVIZIO?

 
Per questo di tipo di attrezzature di sollevamento, ovvero per gru su autocarro, vige l'obbligo di denuncia sia all'INAIL Settore Ricerca di competenza per territorio per quanto concerne la richiesta di prima verifica, che all'ARPA per le verifiche periodiche successive alla prima, ai sensi dell'art. 71 D.Lgs 81/2008: "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche ed attrezzature di cui all'All. VII del D.L.gs 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui al medesimo articolo" e ai sensi del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011: "Attuazione dell'art. 71 co.13 del D.L.gs 9 aprile 2008, n. 81."
L'art. 71 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., prevede gli obblighi che il datore di lavoro deve adottare allo scopo di mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori.I nuovi ambiti di intervento stabiliti dal citato decreto prevedono la titolarità dell'INAIL per la prima delle verifiche periodiche degli impianti ed attrezzature di cui all'All. VII del DLgs 81/08 e delle Aziende Sanitarie Locali e delle Arpa per le verifiche successive alla prima.Il D.M. 11/4/2011 prevede, inoltre che i soggetti titolari (INAIL,ARPA e ASL) possano delegare parte dell'attività di verifica a soggetti privati abilitati secondo le modalità dettate dallo stesso D.M.Ogni attrezzatura durante il proprio ciclo funzionale è soggetta ad una serie di verifiche e controlli mirati ad accertarne la sicurezza di funzionamento ed il corretto utilizzo. La prima di queste verifiche è di competenza dell'INAIL, le successive all'Arpa o alle ASL a seconda delle regioni di competenza per territorio. Qualora gli organi titolari della funzione, trascorsi i giorni previsti per legge dalla richiesta, non abbia potuto effettuare la verifica, il Datore di Lavoro ha facoltà di avvalersi di Soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche sono sempre onerose ed a carico del Datore di Lavoro, il quale ha anche l'obbligo di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'impianto.In tutti i modi, qualora avesse già provveduto a tali obblighi, potrà tempestivamente comunicare all'Arpa e all'INAIL Settore Ricerca competente per territorio (se per tale attrezzatura non abbia già effettuato la denuncia e la prima verifica) la trasmissione di temporaneo fuori uso o servizio del mezzo in questione, in modo da sospendere momentaneamente la richiesta di verifica dell'attrezzatura di sollevamento.

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (10): ENTRO QUANDO BISOGNA INVIARE LA RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA DI UNA GRU A TORRE, A PARTIRE DAL GIORNO DI MONTAGGIO?

La verifica periodica va inoltrata nel momento in cui la gru è montata sul cantiere, dando comunicazione dell'ubicazione del cantiere e di corretta installazione della stessa a firma di un tecnico abilitato come richiesto dal manuale d'uso e manutenzione del costruttore della gru. Per poter procedere alla verifica periodica è necessario che la gru sia dotata di libretto di prima verifica periodica o di un precedente verbale di verifica periodica.
La richiesta in questione va eseguita sul portale ARPA PUGLIA come da nostra procedura visionabile da ARPAMIP sulla home page di Arpa Puglia. Link: http://arpamip.weebly.com/

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (11): ESISTONO SPECIFICHE PROCEDURE DA SEGUIRE PER LA RIMOZIONE E BONIFICA DI UN SERBATOIO INTERRATO PER GASOLIO?

Premesso  che non esiste una normativa nazionale e regionale specifica sulla “bonifica e rimozione di serbatoi interrati contenenti gasolio”, le procedure da seguire nel caso in oggetto derivano dagli obblighi generali previsti dalla normativa in materia di  ambiente, sicurezza ed edilizia.

In particolare, gli adempimenti in materia ambientale discendono dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.). Per effettuare la rimozione del serbatoio interrato è necessario innanzitutto gestire i rifiuti in esso eventualmente ancora presenti  (ad esempio gasolio residuo e morchie), secondo quanto stabilito dal titolo 1 della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, rivolgendosi a ditte specializzate e autorizzate a tale operazione.  Allo stesso modo dovranno essere gestiti eventuali altri rifiuti edili derivanti dalle operazioni di rimozione, come ad esempio tubazioni, pavimentazioni, fondazioni. Tutti i rifiuti prodotti, compreso lo stesso serbatoio bonificato, dovranno essere classificati, ricorrendo anche a campionamento ed analisi da parte di laboratorio chimico ove necessario, adeguatamente stoccati a norma in cantiere e infine affidati a ditta autorizzata per il trasporto al sito finale di recupero o smaltimento. Particolare attenzione deve essere posta nelle attività di pulizia e svuotamento della serbatoio per gli aspetti relativi alla sicurezza, in conformità al D. Lgs 81/08 (Testo unico sulla sicurezza).

Successivamente, per quanto riguarda gli obblighi  previsti dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., se a seguito della rimozione del serbatoio, dovessero essere visibili sversamenti di gasolio sul terreno o vi siano evidenze organolettiche di contaminazione (anche in relazione ad eventi pregressi), è necessario che i soggetti interessati adempiano alla procedura stabilita dall’art. 242 comma 1, mettendo in atto tempestivamente le misure di prevenzione ed effettuando le comunicazioni agli Enti preposti. Successivamente dovrà essere effettuata l’indagine preliminare, prevista ai sensi dell’art. 242 comma 2, su suolo e/o falda per verificare direttamente il rispetto delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) per gli inquinanti pertinenti. In base agli esiti della stessa si procederà con i successivi adempimenti previsti dal Titolo V del D. Lgs 152/06.

In caso non vi siano evidenze di contaminazione, è comunque opportuno conservare documentazione idonea al fine di poter dimostrare la non contaminazione. Allo scopo potranno essere utili gli esiti di precedenti prove di tenuta effettuate sul serbatoio. In assenza delle suddette potrà essere effettuata un nuova prova di tenuta, oppure potrà essere effettuata la predetta indagine preliminare.

Infine, è opportuno verificare se, ai sensi di un eventuale Regolamento Comunale e del DPR 380/2001 e s.m.i. (Testo Unico di Edilizia), è necessario inviare una comunicazione o una dichiarazione di inizio attività all’Ufficio Tecnico Comunale per comunicare l’operazione di rimozione del serbatoio.

A titolo informativo, è possibile consultare il documento “Linee guida sui serbatoi interrati” del 15/03/2013, redatto dall’ARPA Lombardia.

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