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Conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane (Depuratori)

Descrizione indicatore
L’indicatore fornisce informazioni sul grado di rispondenza ai requisiti di legge dei sistemi di trattamento delle acque reflue urbane relativi ad agglomerati di consistenza maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (a.e.). La conformità è determinata confrontando i valori di emissione allo scarico degli impianti pugliesi con i valori limite di emissione stabiliti dalla norma comunitaria, la Direttiva 91/271/CEE, che regola la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, con la finalità di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate da tali scarichi.
La Direttiva citata ha introdotto il concetto di agglomerato, ovvero l’area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale (art. 2 punto 4). Un agglomerato può essere servito da uno o più impianti di depurazione. La Direttiva è stata recepita in Italia dal D.Lgs. n. 152/99 e ss.mm.ii.
La fonte dei dati è il “Questionario UWWTD”, predisposto dalla Commissione Europea e compilato dalle Regioni con cadenza biennale, con i dati forniti da tutti i soggetti che sul territorio si occupano della materia: Servizio Regionale Risorse Idriche, Autorità Idrica Pugliese, Acquedotto Pugliese e ARPA Puglia, la quale effettua i controlli allo scarico per ciascun depuratore urbano, con la cadenza definita dalla normativa.

ObiettivoLa Direttiva prevede, all’art. 4, che le acque reflue urbane siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o equivalente, e che gli scarichi rispettino i limiti di emissione previsti dalla Tab. 1. Pertanto, un agglomerato è conforme all’art. 4 se tutti gli impianti di depurazione a servizio garantiscono un trattamento dei reflui almeno secondario e se i valori misurati allo scarico dei parametri BOD5 e COD sono conformi ai limiti della Tab. 1.

Ai sensi dell’art. 5, per gli agglomerati con scarico in aree sensibili (perimetrate dalle Regioni), oltre al rispetto dei limiti di emissione per i parametri BOD5 e COD, deve essere garantito anche l’abbattimento dell’Azoto e del Fosforo.


Periodicità di aggiornamento: Biennale

2020 - Stato e trend indicatore

20182016 - 2014 - 2012 - 2009 - Stato e trend

2011 - RSA

 

[aggiornato il 22 giugno 2022]

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