Concentrazione di attività di radon indoor

Descrizione indicatoreLa principale fonte di esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti di origine naturale è il radon. L'indicatore fornisce una stima della concentrazione media di Rn-222 in aria negli ambienti chiusi (abitazioni, scuole, luoghi di lavoro). Esso rappresenta il parametro di base per la valutazione del rischio/impatto sulla popolazione, in quanto il Rn-222 è causa dell'aumento del rischio di tumori al polmone.

ObiettivoLa normativa italiana di riferimento, per gli ambienti di lavoro, è data dal D.lgs. 230/1995 e s.m.i. (D.lgs. 241/2000), la quale stabilisce come livello di riferimento, un valore di concentrazione media annua di gas radon pari a 500 Bq/m3. Tale valore rappresenta il livello di azione al di sopra del quale devono essere intraprese azioni di rimedio.
Il 17 gennaio 2014 è stata emanata la Direttiva Europea sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti (“Basic Safety Standards” - Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio, pubblicata sulla G.U.U.E. L-13 del 17/1/2014). Tale direttiva sarebbe dovuta essere stata recepita dagli Stati Membri dell’Unione Europea entro il termine del 06 Febbraio 2018. Tale direttiva fissa il livello di riferimento per le concentrazioni di radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni pari a 300 Bq/m3.
Nel 2016 è stata emanata la Legge Regionale n.30/2016 e s.m.i. “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente chiuso”, modificata dall'art. 25 della Legge Regionale 36 del 09/08/2018. L’obiettivo di tale Legge è assicurare il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dall’esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientali. La Legge Regionale (in coerenza con la Direttiva 2013/59/EURATOM che sarebbe dovuta essere recepita in Italia nello scorso febbraio 2018) dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore, la Giunta Regionale approvi il “Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon in ambiente confinato” in coerenza con il Piano Nazionale Radon (PNR). Sino all’approvazione del suddetto Piano regionale, la Legge regionale fissa il livello limite di riferimento per la concentrazione di gas radon a 300 Bq/m3, misurato come valore medio di concentrazione su un periodo annuale, suddiviso nei due semestri primavera-estate e autunno-inverno e misurato mediante strumentazione passiva, per le nuove costruzioni e per gli edifici esistenti. In particolare la Legge Regionale stabilisce:

  • per gli edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva;
  • per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui al primo punto e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva. Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superfice non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione.

 

Periodicità di aggiornamento: Annuale

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[aggiornato il 7 marzo 2023]

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