Valutazione di impatto ambientale

Verifiche di assoggettabilità e Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) di competenza regionale
Descrizione indicatoreL’indicatore rappresenta il numero di “Determinazioni dirigenziali di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)” e di “Provvedimenti di VIA” di competenza regionale, emanati annualmente dalla Regione Puglia, Servizio Ecologia.
La VIA è uno strumento di politica ambientale mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto adottando determinate procedure nell’ambito di diverse alternative progettuali. La verifica di assoggettabilità a VIA (fase di screening o verifica di esclusione) ha, invece, lo scopo di valutare se un determinato progetto ha possibili effetti negativi sull’ambiente e, quindi, se debba essere assoggettato a VIA.
In Puglia, la verifica avviene sulla base dei criteri descritti all’art. 17 della Legge Regionale n. 11 del 12/04/2001 e ss.mm.ii., quali le caratteristiche e l’ubicazione del progetto, nonché le caratteristiche dell’impatto potenziale.
L’applicazione della procedura di VIA in Italia e, dunque, in Puglia, riflette quanto è avvenuto in Europa: il sistema normativo si è rafforzato e completato nel tempo, recependo le direttive europee. Di contro, il più articolato apparato normativo e l’evoluzione stessa della procedura hanno fatto si che le condizioni di realizzazione delle opere dessero luogo a sempre più complessi quadri prescrittivi che talora si sovrappongono e contrappongono ai quadri prescrittivi dettati da altri Enti. Per quanto esposto non è possibile assegnare l’icona di Chernoff.

ObiettivoLe verifiche di assoggettabilità a VIA si concludono con uno specifico provvedimento denominato “Determinazione dirigenziale di verifica di assoggettabilità a VIA”. Le Determinazioni dirigenziali positive e positive con prescrizioni dispongono l’esclusione dall’assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto, mentre quelle negative determinano che il progetto sia assoggettato alla procedura di VIA, come nel caso dei progetti sottoposti a VIA obbligatoria.
Per i progetti sottoposti a VIA obbligatoria, la VIA negativa preclude la realizzazione dell'intervento o dell'opera, mentre la VIA positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione ed a monitorare nel tempo l'intervento o l'opera.

Periodicità di aggiornamento: Annuale

2012 - Stato e trend indicatore

2011 - RSA

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