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Numero di A.I.A. rilasciate ai sensi del Titolo IIIbis del D.lgs. n. 152/2006

A partire dal 2015, l'indicatore non è più aggiornato, in quanto si ritiene che le informazioni relative alla presenza sul territorio regionale di installazioni soggette ad AIA siano già espresse dagli indicatori Numero e Distribuzione Geografica delle Installazioni sul Territorio Regionale​ e Tipologia di installazioni presenti sul territorio regionale.

Descrizione indicatoreLe modalità di rilascio delle A.I.A. per le attività produttive, di cui all’Allegato VIII del D.lgs. n. 152/2006, sono definite dalla Parte II del D.lgs. n. 152/2006, che ha recepito a livello nazionale quanto previsto dalla Direttiva 96/61/CE “Integrated Pollution Prevention and Control”, come modificata dalle Direttive 2008/1/CE e 2010/75/CE. L'Allegato VIII del D.lgs. n. 152/2006 definisce le categorie di attività industriali per le quali è previsto il rilascio dell’A.I.A.. Il numero di A.I.A. rilasciate sino all’anno 2013, in relazione alle tipologie di attività produttive soggette ad AIA presenti sul territorio regionale pugliese, è stata determinata a partire dalle informazioni disponibili presso l’archivio interno di ARPA Puglia. Tale indicatore esprime il numero complessivo di AIA rilasciate ai sensi dell'art. 29 quater del D.lgs. n. 152/2006.  

ObiettivoLa procedura per il rilascio delle A.I.A. è definita dall'art. 29 quater del D.lgs. n. 152/2006. L’A.I.A. deve prevedere tutte le “misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell´aria, nell´acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell´ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”, così come definito dall’art. 4 del D.lgs. n. 152/2006. In relazione alla procedura istruttoria connessa al rilascio delle A.I.A. da parte dell’Autorità Competente, ARPA Puglia fornisce il supporto tecnico necessario in relazione all’attuazione delle misure necessarie al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell´ambiente nel suo complesso e di garantire l’attuazione delle Migliori Tecniche Disponibili, secondo quanto previsto dall’art. 29 septies del D.lgs. n. 152/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 29quater, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006, ISPRA ed ARPA Puglia esprimono le proprie valutazioni tecniche per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell´ambiente, in sede di Conferenza dei Servizi, rispettivamente in relazione agli impianti di competenza statale e regionale​.

Periodicità di aggiornamento: Annuale


2013 - Stato Indicatore (aggiornato l'8 luglio 2014)
    
2012 - Stato e trend
2011 - RSA

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