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FAQ (Domande e risposte)

Prima di presentare una richiesta all’URP di ARPA Puglia, si consiglia la lettura delle risposte alle Domande Frequenti (FAQ) in questa pagina.

Le medesime FAQ (Domande e risposte) si trovano in fondo alle pagine dei Temi/Servizi di interesse.

AcquaAlimentiAmiantoAriaBalneazioneBibliotecaCampi elettromagneticiEmergenze AmbientaliFitosanitariInquinamento luminoso
RadioattivitàRadonRadon Legge Regionale n.30 del 3/11/16 e s.m.i.RumoreSuolo e bonificheTerre e rocce da scavoTirociniTraversine ferroviarie (Rifiuti)

Verifiche impiantistiche


Per maggiore facilità d'uso, è possibile interrogare il motore di ricerca interno.

RUMORE (05): DISTURBO SONORO RELATIVO AI FISCHI DEI TRENI

La normativa vigente sull’inquinamento acustico è costituita a livello nazionale dalla Legge quadro n. 447/1995 e successivi decreti attuativi (in particolare dal D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998), dal D.Lgs. 194/2005 (che interessa le infrastrutture di trasporto “principali”)  e a livello regionale dalla L.R. n. 3/2002.

Il D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia in inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con l’esclusione delle tramvie e delle funicolari. L’art. 5 del citato decreto prevede il rispetto di specifici valori limite per il rumore prodotto dall’infrastruttura ferroviaria esistente all’interno di una fascia territoriale di pertinenza, di larghezza pari a 250 m.

Il rumore prodotto dal transito di un convoglio ferroviario ha origine da diverse componenti: il contatto ruote-rotaie, i motori di trazione, le apparecchiature ausiliarie e gli eventi occasionali, come fischi, frenate, scambi, ecc. In prossimità di un passaggio a livello, i conduttori dei treni non di rado azionano il fischio di avvertimento, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza, aggiungendo un elemento di forte criticità al rumore ferroviario in tali punti della linea. A riguardo il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nell’art. 4 (Uso dei Fischi) del Regolamento sui Segnali in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, raccomanda che, “al fine di limitare fenomeni di inquinamento acustico, dovrà essere evitato qualsiasi abuso specialmente nelle vicinanze e sui piazzali delle località di servizio, soprattutto quelle prossime o situate nei centri abitati e durante il periodo notturno”.

In ogni caso, per qualsiasi tipologia di infrastruttura ferroviaria (nazionale o locale), è opportuno effettuare una segnalazione direttamente al gestore dell’infrastruttura ferroviaria, che potrà intraprendere le opportune misure per garantire il rispetto della legislazione vigente e la salute dei cittadini.

RUMORE (06): DISTURBO SONORO ASSOCIATO ALL'USO DELLE CAMPANE

La normativa statale sull’inquinamento acustico si basa sulla Legge quadro n. 447/95 e suoi decreti attuativi. Nonostante i numerosi provvedimenti legislativi emanati, nel corso del tempo sono emerse diverse problematiche interpretative in merito a specifici aspetti non espressamente disciplinati dal legislatore, fra cui il rumore prodotto dall’uso delle campane. A causa di questa carenza normativa, il rumore delle campane è stato oggetto di numerose interpretazioni giurisprudenziali legate essenzialmente a stabilire i rapporti tra la normativa canonica o quella statale. La questione interpretativa prende le mosse dagli articoli 32 e 19 della Costituzione relativi, rispettivamente, alla tutela della salute e alla libertà di culto. La libertà di esercizio del culto è tutelata dall'art. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 di cui alla Legge 25 marzo 1985 n. 121 e l’uso delle campane per scopi liturgici ne costituisce, ovviamente, diretta espressione. La Conferenza Episcopale italiana con la circolare n. 33 del 13 maggio 2002, ha stabilito che la diocesi deve disciplinare con apposito regolamento le modalità di utilizzo delle campane, nel rispetto del contesto sociale in cui opera la Chiesa, al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica. La stessa C.E.I., infatti, nel documento citato, riconosce che “la richiesta del rispetto della propria libertà religiosa non può comportare un disinteresse per le legittime esigenze di tutela di altri beni dei cittadini, primo fra tutti quello della salute. Si tratta quindi di caratterizzare l’utilizzo cultuale e religioso delle campane secondo alcune modalità che ne determinino, tra l’altro l’uso, di norma nei soli orari diurni, la breve durata dei rintocchi, la moderata intensità del suono”. Da qui la necessità della regolamentazione a cura delle diocesi. Ciò non toglie che debba comunque trovare applicazione la normativa nazionale (L. 447/1995; D.P.C.M. 14.11.1997) e regionale (L.R. n. 3/2002) vigente in materia, unitamente ad eventuali regolamenti comunali. Si riferisce quanto riportato in un parere espresso dal MATTM nel 2009 relativo sia alla questione interpretativa che all’applicabilità dei limiti previsti dalla legislazione vigente. In merito alle problematiche di rango costituzionale, il MATTM ritiene che si debba operare un contemperamento dei diversi interessi, in modo che l’esercizio di un proprio diritto non sia fonte di pregiudizio nei confronti di terzi. In merito, invece, all’applicabilità dei limiti vigenti stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.97 sia assoluti che differenziali, il MATTM afferma che:

  • L’uso delle campane per segnalare eventi incidentali, catastrofici o di pericolo è ammissibile senza alcun limite di immissione;
  • L’uso della torre campanaria quale segnale orario è soggetto al rispetto di tutti i limiti previsti dalla normativa vigente;
  • L’uso delle campane quale richiamo dei fedeli alle funzioni religiose è derogato dall’applicazione del criterio differenziale ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.C.M. 14.11.97, mentre è soggetto al rispetto di tutti gli altri valori limite;
  • L’uso delle campane per manifestazioni religiose, tradizionali, patronali o culturali è attività temporanea e, dunque, soggetta alle procedure autorizzative da parte dei comuni, secondo i regolamenti emanati da ciascuna regione o provincia, anche in deroga ai valori limite normativi.

Il sopra citato parere si basa sulla considerazione, avvalorata da diverse decisioni della Corte di Cassazione I sez. Pen. (si vedano ad es. le sentenze n. 443/2001 e n. 2316/1998) secondo la quale il riconoscimento del potere delle diocesi di regolamentare l’uso delle campane a fini di culto non può significare che “l’uso delle campane possa essere indiscriminato e non incontri dei limiti”, rimanendo fermala competenza statale in materia ambientale e la legittimità di “restrizioni alle immissioni sonore dei sistemi acustici di richiamo dei fedeli”. E’ necessario precisare che il parere del MATTM, per quanto utile ed autorevole strumento interpretativo, non costituisce norma vincolante e, pertanto, non può trovare automatica applicazione rispetto alle attività di controllo degli enti a ciò deputati. Da quanto detto è necessario prioritariamente appurare se l’uso delle campane oggetto del disturbo rientri nell’esercizio delle attività di culto o meno e se la diocesi abbia emanato il regolamento previsto dalla circolare CEI n. 33/02 verificandone, eventualmente, la corretta applicazione da parte del parroco. Per quanto attiene le attività di Arpa Puglia, l'Agenzia può effettuare controlli e verifiche a supporto dei comuni (enti cui compete l’accertamento delle violazioni dei limiti di legge – L.R. n. 3/2002, art. 18, comma 2) secondo le prescrizioni della L. 447/1995, del D.P.C.M14.11.1997 e dei regolamenti regionali e comunali; in questo caso l’intervento di Arpa è a titolo oneroso con costi a carico del richiedente e può essere attivato inoltrando apposita richiesta scritta al Dipartimento Provinciale dell’Agenzia competente per territorio (vedi FAQ 01 Problemi di inquinamento acustico. Che Faccio?" per i relativi costi). Ciò, ovviamente, non esclude la possibilità di invocare nelle sedi competenti l’applicazione dell’art. 844 del C.C. o ricorrere a denuncia per disturbo alla quiete pubblica invocando l’art. 659 del Codice Penale.

RUMORE (07): DISTURBO SONORO ASSOCIATO ALLE SORGENTI INTERNE AGLI EDIFICI

Gentile utente, la normativa di riferimento, relativamente alla sorgente di rumore di Suo interesse, è costituita dal D.P.C.M. 05.12.97: "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” che determina, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera e) della Legge 26 ottobre 1995 n.° 447, "i requisiti delle sorgenti interne agli edifici…al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore” (art. 1, comma1).
In base all’art. 2, comma 3 del suddetto D.P.C.M. 05.12.97, la sorgente fonte del disturbo (ascensore, autoclave, ecc.) è definita fra i “servizi a funzionamento discontinuo”.
La tipologia di intervento da Lei richiesto (rilevazioni fonometriche su richiesta di privati) ricade nell’ambito dell’attività non obbligatoria e, pertanto, è a carattere oneroso con oneri a carico del richiedente e viene reso con tempi di risposta determinati in base al pregresso carico di lavoro per compiti istituzionali prioritari del personale addetto.
Tali interventi con oneri a carico del richiedente vengono resi alle seguenti condizioni, stabilite dal Tariffario Regionale:

Costo intervento € 740,82 + IVA, a cui vanno aggiunte eventuali maggiorazioni per notturno e/o festivi (50%), urgenza (25%), tempi di trasferimento e rimborsi di spese ed indennità previsti dal Tariffario Regionale suddetto.

Per richiedere il nostro intervento è sufficiente una richiesta scritta al Dipartimento Provinciale ARPA competente per territorio. Gli indirizzi di tutti i Dipartimenti provinciali e Servizi di ARPA Puglia sono presenti nel Portale Amministrazione Trasparente di ARPA Puglia nella sezione dedicata  "Settori e Servizi".
Si comunica che, a decorrere dall’1 luglio 2020, questa Agenzia accetta i pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica del PagoPA, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, come aggiornato al Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.
Il Servizio è raggiungibile dal pulsante  Pagamenti PagoPa nella sezione Servizi in homepage o in alternativa ricercando ARPA Puglia nel Portale dei Pagamenti della Regione Puglia.


Si segnala che, nel caso di specie (intervento ex D.P.C.M. 05.12.97) gli esiti delle eventuali operazioni peritali porterebbero a una mera verifica dei livelli di rumore immesso nella Sua abitazione in base alla normativa sopra riportata e gli stessi avrebbero in sede giudiziale solo valenza civilistica nell’ambito di un contenzioso privatistico.

Fermo restando il carattere oneroso dell’intervento, si segnala che lo stesso potrà essere eseguito nel rispetto delle vigenti disposizioni per la gestione del rischio Covid-19.

RUMORE (08): IL MIO COMUNE È DOTATO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE?

In base a quanto disposto dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n.447, tutti i comuni hanno l'obbligo di redigere il proprio Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (PZAC), suddividendo il proprio territorio in 6 classi acusticamente omogenee (aree particolarmente protette, prevalentemente residenziali, di tipo misto, intensa attività umana, prevalentemente industriali, esclusivamente industriali) sulla base delle preesistenti destinazioni d’uso  e delle sorgenti sonore ivi presenti. A tali classi acustiche sono associati determinati livelli massimi di rumore ammessi e livelli di qualità a cui tendere per il futuro.
In Puglia la Legge Regionale n.3 del 12 Febbraio 2002 prevede che i Comuni, dopo aver redatto e adottato i propri PZAC, trasmettano gli stessi alle Province competenti per la definitiva approvazione.
ARPA Puglia chiede annualmente all'Unione Provincie Italiane (UPI) un resoconto aggiornato sullo stato delle zonizzazioni acustiche dei comuni pugliesi. I dati forniti sono poi trasmessi ad ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) che li pubblica sul proprio portale dedicato (Osservatorio Rumore),  cui è possibile accedere tramite il seguente link per verificare  se un determinato Comune è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica.

SUOLO E BONIFICHE (01): CHE COSA SI INTENDE PER SITO CONTAMINATO?

La normativa italiana prevede una specifica procedura ai sensi dell'art. 242 del DLgs 152/06 e smi in caso di possibile contaminazione delle matrici ambientali, al fine di identificare l'entità dell'inquinamento e le azioni correttive.
Qualora venga riscontrato un evento in grado di poter arrecare possibile contaminazione ad un qualsiasi sito, in una prima fase è necessario distinguere tra:

siti potenzialmente inquinati;
siti effettivamente contaminati.

Tale distinzione avviene sulla base dei risultati di specifici campionamenti ed analisi delle matrici ambientali, e tramite l'elaborazione di tutti i dati disponibili e di quelli appositamente ottenuti, nel rispetto di tempi e modi previsti dalla normativa sulle bonifiche (art. 242 e successivi del DLgs 152/06 e smi). Per matrici ambientali si intendono suolo, sottosuolo e acqua di falda, che vengono considerate, se contaminate, come sorgenti inquinanti secondarie.
Ai sensi dell'art. 240 del DLgs 152/06 e smi si definisce sito potenzialmente contaminato un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevate nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), espressamente definite dalla normativa in base alla destinazione d'uso (residenziale o industriale/commerciale). Un sito può essere definito potenzialmente inquinato a seguito di opportuna "indagine preliminare". Il solo superamento delle CSC non è sufficiente per stabilire se un sito sia contaminato, ma rende necessari ulteriori investigazioni sul sito: saranno prodotti il piano di caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica.
Un sito si definisce contaminato solo se i valori delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio, sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano inferiori alle concentrazioni degli inquinanti rilevate nel sito. Le CSR si determinano, caso per caso, considerando ed elaborando i dati sulle caratteristiche ambientali del sito (geologia, clima, impermeabilità superficie, ecc.) e sulle caratteristiche degli inquinanti (tossicità, percorsi di migrazione, ecc.). I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità degli inquinanti per lo specifico sito considerato e sono di norma diverse dalle CSC.

SUOLO E BONIFICHE (02): QUALI OBBLIGHI SUSSISTONO RELATIVAMENTE AD UN SITO CONTAMINATO?

Se un sito, a seguito dell'applicazione dell'analisi di rischio, risulta contaminato (CSR < CSC), deve essere sottoposto ad intervento di bonifica.
Il soggetto responsabile nei sei mesi successivi all'approvazione del documento di analisi di rischio sottopone alla Regione il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza (operativa o permanente) e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
L'art. 240 del DLgs 152/06 e smi definisce:
"n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività;
o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;"
I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 Parte IV del DLgs 152/06 e smi.

SUOLO E BONIFICHE (03): QUALI ADEMPIMENTI DEVO SVOLGERE IN CASO DI RINVENIMENTO DI INQUINAMENTO?

Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato comunica al Comune, alla Provincia, alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della Provincia, il quale nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (art. 304 c. 2 del DLgs 152/06 e smi).
Inoltre, ai sensi dell'art. 8 c. 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" si possono, inviare segnalazioni o presentare degli esposti, eventualmente corredati da documentazione fotografica, alle Forze dell'Ordine competenti in materia:
Carabinieri del Comando Tutela per l'Ambiente,
Guardia di Finanza,
Corpo Forestale dello Stato,
Capitaneria di Porto.

SUOLO E BONIFICHE (04): CHI DEVE ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI BONIFICA DI UN SITO CONTAMINATO?

Il responsabile dell'inquinamento al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito deve mettere in campo le procedure operative ed amministrative (art. 242 del DLgs 152/06 e smi). Ai sensi dell'art. 245 del DLgs 152/06 e smi le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione o altri soggetti interessati non dovessero attivare quanto disposto al succitato art. 242, provvede il Comune territorialmente competente e, ove questo non lo faccia, la Regione (art. 250 del DLgs 152/06 e smi). Il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare (art. 253 c. 4 del DLgs 152/06 e smi), sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

SUOLO E BONIFICHE (05): QUALI SONO LE FASI PRINCIPALI NELL'ITER DI BONIFICA DI UN SITO CONTAMINATO?

Le fasi previste nell'iter di bonifica di un sito contaminato sono descritte nell'art. 242 del DLgs 152/06 e ss.mm.ii. Si riporta di seguito l'elenco delle principali fasi e si allega un schema, a scopo esemplificativo, dell'iter amministrativo:

Comunicazione (art. 242 c.1)
Indagine preliminare (art. 242 c. 2)
Notizia di contaminazione e Piano di caratterizzazione (art. 242 c. 3)
Analisi di rischio sito specifica (art. 242 c. 4)
Programma di monitoraggio (art. 242 c. 5 e c. 6)
Progetto operativo degli interventi di bonifica (art. 242 c. 7 e c. 8)
Messa in sicurezza operativa (art. 242 c. 9 e c. 10)
Indagini ed attività istruttorie (art. 242 c. 12 e c. 13)
Certificazione di avvenuta bonifica (art. 242 c. 13)

Per aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'allegato 4 Parte IV del DLgs 152/06 e smi.

SUOLO E BONIFICHE (06): QUANDO SI CONCLUDE L'ITER DI BONIFICA DI UN SITO CONTAMINATO?

Ai sensi dell'art. 242 del DLgs 152/06 e smi le indagini ed attività istruttorie nell'iter di bonifica di un sito contaminato sono svolte dalla Provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e si coordina con le altre amministrazioni. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione.

SUOLO E BONIFICHE (07): QUALI SONO LE COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE DEGLI ENTI LOCALI?

Le competenze in materia ambientale degli Enti Locali sono stabilite da atti normativi nazionali e regionali. Possono così essere sintetizzate:

Comuni: funzioni di controllo territoriale, autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche (ove presente la Commissione) e competenze in materia di pianificazione urbanistico-territoriale, gestione dei rifiuti, gestione delle acque e depurazione, difesa del suolo, rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
Province: funzioni di controllo territoriale,procedimenti autorizzativi in materia ambientale (es. V.I.A., Valutazione di Incidenza, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, agli emungimenti e agli scarichi idrici, ecc.), compiti di pianificazione territoriale sul territorio provinciale;
Regioni: indirizzo politico e legiferazione in materia ambientale e di tutela del paesaggio, pianificazione e programmazione a livello regionale,procedimenti autorizzativiin materia ambientale (es. V.I.A., Valutazione di Incidenza, autorizzazioni urbanistiche, paesaggistiche, ecc.);
Comunità Montane: valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici;
Aree Metropolitane: pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dell'ambiente, rilevamento dell'inquinamento atmosferico, interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica, gestione delle acque e depurazione, gestione dei rifiuti.

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare:

DLgs 152/06 e smi (Testo Unico Ambientale);
LR 14 giugno 2007 n. 17 e smi - Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale.

SUOLO E BONIFICHE (08): QUALI ADEMPIMENTI DEVO SVOLGERE IN CASO DI RINVENIMENTO DI CONTAMINAZIONE?

Il "rinvenimento" riguarda generalmente un inquinamento con conseguente potenziale contaminazione. È possibile rilevare una effettiva contaminazione a seguito dell'espletamento delle procedure operative previste dalla norma (art. 242 e successivi del DLgs 152/06 e smi), pertanto per la risposta si rimanda alle FAQ precedenti.

SUOLO E BONIFICHE (09): A CHI POSSO RIVOLGERMI PER CHIEDERE MAGGIORE TUTELA PER L'AMBIENTE NATURALE E PAESAGGISTICO E LA SICUREZZA AGROALIMENTARE?

Le principali istituzioni preposte alla tutela dell'ambiente naturale e paesaggistico sono:

Corpo Forestale dello Stato,
Polizia Provinciale,
Istituzioni locali di vigilanza ambientale.

Per la sicurezza agroalimentare è possibile rivolgersi a:

Carabinieri del Comando per la Tutela della Salute (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità),
Carabinieri del Comando Politiche Agricole e Alimentari,
Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari,

presso le sedi provinciali competenti per territorio.

SUOLO E BONIFICHE (10): A CHI POSSO RIVOLGERMI PER SEGNALARE UN REATO AMBIENTALE?

Il reato in materia ambientale è, al pari di ogni altro reato inerente ad altri settori, di competenza generica di tutta la Polizia Giudiziaria (P.G.). Dunque, non esiste alcuna competenza selettiva che determini un'esclusività degli organi di P.G. (Cass. Penale, sez. III, 27 set. 1991, n. 1872). La Suprema Corte, per ovviare a realistiche problematiche derivanti da una mancata qualificazione professionale da parte della P.G. considera che la stessa può avvalersi di persone idonee in qualità di ausiliari. È importante precisare che tutti gli organi di P.G. devono intervenire d'iniziativa e su segnalazione di un privato, anche solo per prendere la notizia di reato. Di fatto, però ci sono organi istituzionalmente preposti e preparati verso i reati ambientali. Infatti, tra tutti gli organi di P.G. (Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia di STATO, Guardia Costiera, Guardiaparco, ed altri statali o locali) a seconda del reato è possibile individuare delle specializzazioni. Per es. nell'ambito paesaggistico, faunistico e floristico, il Corpo Forestale dello Stato risulta più competente, nonché la Polizia Municipale e quella Provinciale. Per reati che riguardano l'ambiente in generale, un corpo altamente specializzato è il NOE (Nucleo Operativo Ecologico) dipendente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (il numero verde: 800.253608). A tal proposito, la Regione Puglia e Arpa Puglia hanno stipulato un accordo con le Forze dell'Ordine (Guardia di Finanza, Carabinieri - NOE e Corpo Forestale dello Stato) proprio per rendere più efficienti ed immediati gli interventi, su segnalazione e/o per normale monitoraggio ambientale, nel territorio regionale. La tematica rifiuti nella sua fattispecie è caratterizzata da due casi particolari a cui seguono provvedimenti distinti. Si deve contraddistinguere il caso di abbandono di rifiuti, generalmente dovuto all'azione di un privato e quindi di una persona fisica (ma naturalmente può essere anche ad opera di persona giuridica) e il caso di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ad opera di persona giuridica. L'abbandono di rifiuti da parte di persona fisica è disciplinato dall'art. 255 della Parte IV del DLgs 152/06 e smi, il quale indica che chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. In questo caso il Sindaco emette ordinanza ad hoc per la rimozione dei rifiuti abbandonati. Chiunque non ottempera a tale ordinanza, di cui all'art. 192 del decreto suddetto, inerente al divieto d'abbandono, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Il caso di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ad opera di persona giuridica (impresa o ente), è disciplinato dall'art. 256 dello stesso decreto, il quale afferma che chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (di cui agli articoli 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del DLgs 152/06 e smi), nonché abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti ovvero immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192 del DLgs 152/06 e smi sempre ad opera di persona giuridica, è punito:

con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Se si delinea la condizione di discarica non autorizzata, chiunque (privato, impresa o ente) la realizzi o la gestisca è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene suddette sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

SUOLO E BONIFICHE (11): A CHI È POSSIBILE RIVOLGERSI PER AVERE INFORMAZIONI CIRCA L'IMPATTO AMBIENTALE DI COSTRUZIONI CIVILI O INDUSTRIALI O QUANT'ALTRO SI RITENGA POSSA MINACCIARE LA SALUBRITÀ AMBIENTALE?

La legislazione italiana (vedi DLgs 152/06 e smi, parte II, e Legge Regionale 11/01 e smi) definisce e disciplina in modo puntuale il concetto di "impatto ambientale" e prevede un elenco di determinate tipologie di progetti, attività, impianti e piani che possano provocare impatti negativi dal punto di vista ambientale. Pertanto, la realizzazione di quanto detto, deve essere subordinata ad una preventiva procedura tecnico-amministrativa che consiste:

nella valutazione di impatto ambientale (VIA), per progetti di varia natura (agricoltura, industria, turismo, ecc.);
nella valutazione ambientale strategica (VAS), per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione (piano di gestione rifiuti, P.U.G, lottizzazioni, ecc.).

Tali procedure servono ad identificare e quantificare tutti gli impatti sull'ambiente da parte dei progetti e piani proposti. Inoltre, esse hanno il fine di definire le misure necessarie alla mitigazione o compensazione degli impatti, nonché le modalità di monitoraggio e controllo delle attività impattanti (emissioni in atmosfera, produzione rifiuti, scarichi, ecc.). Solo nel caso in cui la valutazione si concluda con un giudizio positivo di compatibilità ambientale il progetto potrà essere realizzato. Nel caso in cui si vogliano ottenere informazioni su progetti industriali già realizzati e assoggettati alla normativa sulla VIA, è conveniente presentare una semplice richiesta di accesso agli atti presso l'Ufficio Tecnico del Comune in cui l'intervento è stato realizzato. Il Comune, infatti, rilascia il titolo abilitativo solo dopo aver acquisito tutti le autorizzazioni necessarie e conserva copia di tutti gli elaborati presentati. Si potranno avere a disposizione lo specifico studio di impatto ambientale prodotto dal proponente, i verbali delle conferenze di servizio, i pareri degli enti coinvolti a vario titolo nella procedura, il piano di monitoraggio e controllo. Gli stessi documenti, ed anche le relazioni annuali del proponente in merito ai controlli ambientali effettuati, potranno essere richiesti agli enti preposti al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale: Provincia o Regione nei casi più diffusi, Ministero dell'Ambiente per le VIA di competenza nazionale. Per quanto riguarda le costruzioni civili, sono compresi nella normativa di VIA solo i villaggi turistici o i centri residenziali di particolare estensione, mentre le lottizzazioni, a partire dal 2007, rientrano nella disciplina della VAS. Le informazioni necessarie potranno essere richieste con le medesime modalità riportate precedentemente, ma nel caso delle lottizzazioni si tenga presente che il Comune rappresenta il "proponente", mentre l'autorità preposta alla valutazione è l'ufficio VIA-VAS della Regione Puglia. Si evidenzia che entrambe le procedure di VIA o VAS sono procedure di tipo "partecipato", pertanto ogni cittadino, in forma singola o tramite associazione, potrà direttamente intervenire, con le proprie osservazioni, nel processo decisionale, ma nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge. Il proponente di ogni nuovo intervento per il quale sia necessaria la procedura di valutazione, è tenuto a informare la cittadinanza in merito al tipo di progetto, ubicazione, uffici dove poter consultare la documentazione e tempi per esprimere le osservazioni (30-60gg). Di solito la comunicazione avviene, per esempio, attraverso inserzione sul BURP o su quotidiani. Inoltre, per alcuni progetti in corso di valutazione è possibile scaricare la documentazione relativa dal sito della Regione Puglia.

SUOLO E BONIFICHE (12): A CHI POSSO RIVOLGERMI PER CHIEDERE MAGGIORE TUTELA DI GIARDINI COMUNALI E ZONE VERDI DEL MIO COMUNE? IN UN AREA VERDE COMUNALE HO RILEVATO CHE STANNO ABBATTENDO (O POTANDO IN MODO NON IDONEO) DEGLI ALBERI. A CHI MI DEVO RIVOLGERE

La tutela nonché manutenzione di giardini e zone verdi comunali spetta al Comune di competenza in particolare all'Assessorato all'Ambiente ove istituito o Ufficio Tecnico, in quanto proprietario dell'area, il quale attraverso ditte private provvede alla manutenzione degli stessi. Qualora la ditta non svolga adeguatamente le attività di competenza è necessario segnalare il fatto al Comune, che attraverso la Polizia Municipale effettuerà i controlli dovuti. Nel caso in cui l'Autorità comunale risulti inadempiente, allora è possibile segnalare la situazione al Corpo Forestale dello Stato mediante il numero gratuito 1515 di pronto intervento per qualsiasi tipo di emergenza ambientale, attivo 24 ore su 24, grazie al quale gli uomini del Corpo forestale dello Stato rispondono alle diverse richieste di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, di tutela del patrimonio agroambientale, di difesa contro gli incendi boschivi, di protezione civile e di pubblico soccorso, segnalate direttamente dai cittadini. Il campo di azione del servizio è molto vasto ed è in grado di ricevere un ampio ventaglio di segnalazioni come incendi boschivi, taglio illegale di piante, abusivismo edilizio in aree protette, bracconaggio, pesca illegale, fauna ferita, sversamenti di sostanze tossiche, illecito smaltimento dei rifiuti, pubblico soccorso e protezione civile (persone disperse, segnalazione di frane, valanghe e alluvioni) come indicato nel sito web.

SUOLO E BONIFICHE (13): IN UN AREA VERDE COMUNALE HO RILEVATO CHE STANNO ABBATTENDO (O POTANDO IN MODO NON IDONEO) DEGLI ALBERI. A CHI MI DEVO RIVOLGERE?

Si veda la FAQ 12.

SUOLO E BONIFICHE (14): Esistono specifiche procedure da seguire per la rimozione e bonifica di un serbatoio interrato per gasolio?

Premesso  che non esiste una normativa nazionale e regionale specifica sulla “bonifica e rimozione di serbatoi interrati contenenti gasolio”, le procedure da seguire nel caso in oggetto derivano dagli obblighi generali previsti dalla normativa in materia di  ambiente, sicurezza ed edilizia.

In particolare, gli adempimenti in materia ambientale discendono dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.). Per effettuare la rimozione del serbatoio interrato è necessario innanzitutto gestire i rifiuti in esso eventualmente ancora presenti  (ad esempio gasolio residuo e morchie), secondo quanto stabilito dal titolo 1 della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, rivolgendosi a ditte specializzate e autorizzate a tale operazione.  Allo stesso modo dovranno essere gestiti eventuali altri rifiuti edili derivanti dalle operazioni di rimozione, come ad esempio tubazioni, pavimentazioni, fondazioni. Tutti i rifiuti prodotti, compreso lo stesso serbatoio bonificato, dovranno essere classificati, ricorrendo anche a campionamento ed analisi da parte di laboratorio chimico ove necessario, adeguatamente stoccati a norma in cantiere e infine affidati a ditta autorizzata per il trasporto al sito finale di recupero o smaltimento. Particolare attenzione deve essere posta nelle attività di pulizia e svuotamento della serbatoio per gli aspetti relativi alla sicurezza, in conformità al D. Lgs 81/08 (Testo unico sulla sicurezza).
Successivamente, per quanto riguarda gli obblighi  previsti dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., se a seguito della rimozione del serbatoio, dovessero essere visibili sversamenti di gasolio sul terreno o vi siano evidenze organolettiche di contaminazione (anche in relazione ad eventi pregressi), è necessario che i soggetti interessati adempiano alla procedura stabilita dall’art. 242 comma 1, mettendo in atto tempestivamente le misure di prevenzione ed effettuando le comunicazioni agli Enti preposti. Successivamente dovrà essere effettuata l’indagine preliminare, prevista ai sensi dell’art. 242 comma 2, su suolo e/o falda per verificare direttamente il rispetto delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) per gli inquinanti pertinenti. In base agli esiti della stessa si procederà con i successivi adempimenti previsti dal Titolo V del D. Lgs 152/06.
In caso non vi siano evidenze di contaminazione, è comunque opportuno conservare documentazione idonea al fine di poter dimostrare la non contaminazione. Allo scopo potranno essere utili gli esiti di precedenti prove di tenuta effettuate sul serbatoio. In assenza delle suddette potrà essere effettuata un nuova prova di tenuta, oppure potrà essere effettuata la predetta indagine preliminare.
Infine, è opportuno verificare se, ai sensi di un eventuale Regolamento Comunale e del DPR 380/2001 e s.m.i. (Testo Unico di Edilizia), è necessario inviare una comunicazione o una dichiarazione di inizio attività all’Ufficio Tecnico Comunale per comunicare l’operazione di rimozione del serbatoio.
A titolo informativo, è possibile consultare il documento “Linee guida sui serbatoi interrati” del 15/03/2013, redatto dall’ARPA Lombardia.

TERRE E ROCCE DA SCAVO (01): QUAL È IL RIFERIMENTO LEGISLATIVO DA UTILIZZARE PER LA GESTIONE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO?

Il 22/08/2017 è entrato in vigore il  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

Il regolamento costituisce il riferimento unico e completo per la gestione delle terre e rocce da scavo ed infatti riguarda:

  • Disciplina dei materiali da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni  classificati come sottoprodotti.
  • Disciplina dei materiali da scavo provenienti da cantieri di grandi dimensioni classificati come sottoprodotti.
  • Disciplina dei materiali da scavo provenienti da cantieri sottoposti ad AIA/VIA  classificati come sottoprodotti.
  • Disciplina dei materiali da scavo provenienti da siti oggetto di bonifica.
  • Disciplina dei materiali da scavo gestiti come rifiuti ( gestione del deposito temporaneo).
  • Disciplina dei materiali da scavo in esclusione dalla normativa dei rifiuti, ex. Art 185 del D.LGS. 152/06.
  • Disciplina dei controlli. 

Le precedenti norme non sono più applicabili per i nuovi cantieri, mentre per i cantieri già avviati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento valgono le norme transitorie di cui al Titolo VI del DPR 120/2017.


Il decreto, nei suoi allegati, contiene inoltre tutta la modulistica utile e necessaria per l’adempimento delle procedure presenti nel DPR 120/2017 (dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo21, documento di trasporto, dichiarazione di avvenuto utilizzo).
 

TERRE E ROCCE DA SCAVO (02): QUALI SONO LE PROCEDURE NELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO?

E’ opportuno premettere che, per la gestione di terre e rocce da scavo, è necessario regolarsi tendendo in considerazione quelle che sono le caratteristiche ambientali e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo e le volontà specifiche del produttore.

È possibile, pertanto, gestire le terre e rocce da scavo secondo differenti modalità:

  • terre e rocce escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti (Art.24 del DPR 120/2017 e atr. 185 c.1 lettera c del D.Lgs. 152/2006);
  • sottoprodotti da riutilizzare in sito o in siti diversi da quello di produzione;
  • terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti.

Esclusione dalla disciplina dei rifiuti/sottoprodotti (riutilizzo in sito)

Va prioritariamente evidenziato che è escluso dalla disciplina dei rifiuti, ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06, comma 1 lettera c), il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.

Al fine di dimostrare la sussistenza della deroga di cui al suddetto articolo, il proponente dovrà adempiere a quanto disciplinato dall’art. 24 del DPR 120/2017. Ulteriori dettagli sono contenuti nelle successive FAQ.


Gestione di terre e rocce

Affinché terre e rocce possano essere qualificate come sottoprodotto, ai sensi dell’art. 4 del DPR 120/2017, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:

  1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
  2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).”.

Dal 22 agosto 2017 sono in vigore nuove regole per gestire come sottoprodotti i materiali da scavo.

il DPR 120/2017 prevede per la gestione dei sottoprodotti  diversi regimi:

  • quello per terre e rocce provenienti da cantieri di grandi dimensioni   soggette ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) o a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) (Articoli 8-18); la procedura è riportata in figura 1(per siti non oggetto di bonifica).
  • quello per terre e rocce provenienti da cantieri di piccole dimensioni: le disposizioni sono contenute negli articoli 20 e 21, mentre la procedura è riportata in figura 2 (per siti non oggetto di bonifica).
  • quello per terre e rocce provenienti da cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) o VIA (Valutazione di Impatto Ambientale); In questo caso si seguono le medesime procedure riportate negli articoli 20-21 per cantieri di piccole dimensioni.

 Terre e rocce qualificate come rifiuti

Qualora terre e rocce non rispettino i requisiti ambientali precedentemente definiti, e ogni volta che non siano rispettati i contenuti delle dichiarazioni di utilizzo, piani di utilizzo, comunicazioni di cui all’art. 21 del DPR 120/2017, devono essere gestite come rifiuti. In questo caso la normativa da seguire è quella della parte IV del D.Lgs. 152/2006. Solo per la gestione del deposito temporaneo di terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti valgono le norme integrative e speciali così come definite dall’art. 23 del DPR 120/2017.

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