Prima di presentare una richiesta all’URP di ARPA Puglia, si consiglia la lettura delle risposte alle Domande Frequenti (FAQ) in questa pagina. Le medesime FAQ (Domande e risposte) si trovano in fondo alle pagine dei Temi/Servizi di interesse. AcquaAlimentiAmiantoAriaBalneazioneBibliotecaCampi elettromagneticiEmergenze AmbientaliFitosanitariInquinamento luminoso
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Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore. È generato dal decadimento del radio (Ra-226). Il radio è, a sua volta, prodotto dalla trasformazione dell’uranio (U-238), presente nelle rocce, nel suolo nelle acque e nei materiali da costruzione. Il radon (Rn-222), a sua volta decade come mostrato nell'immagine. La progenie del radon (Ra-222) è comunemente indicata come “figli del radon”, anch’essi radioattivi.
Schema semplificato del decadimento del radon negli atomi di polonio, piombo e bismuto
Il radon, dopo il fumo di sigaretta, è la seconda causa di tumore al polmone. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO-OMS) lo ha inserito nell’elenco delle 75 sostanze ritenute cancerogene per l’uomo, assieme al benzene, amianto, fumo di tabacco, ecc.
Il radon fuoriesce dalle porosità e dalle crepe del terreno (vedi immagine) e da alcuni materiali da costruzione e, in misura minore, dall’acqua; si accumula negli ambienti chiusi.
Il radon penetra nelle abitazioni attraverso fessure, giunti di connessione, canalizzazioni degli impianti idraulici, elettrici e di scarico. Oppure può essere emanato da alcuni materiali da costruzione.
Vie di ingresso del gas Radon in un edificio
Il livello di radon in un ambiente chiuso è influenzato da:
Il livello di radon in un ambiente chiuso è presente maggiormente nei locali interrati o seminterrati e al piano terra.
L’unità di misura della concentrazione di radon in aria è il Becquerel per metro cubo (Bq/m3).
I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, fissati dal DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 sono i seguenti:
Arieggiare spesso i locali è un modo utile e immediato per diminuire la concentrazione di radon in casa, e favorisce anche lo smaltimento di numerosi altri inquinanti presenti nell'abitazione.
Per evitare l'ingresso del radon nell'abitazione possono essere utilizzate tecniche quali la ventilazione dei vespai, la sigillatura di tutte le possibili vie di ingresso dalle pareti e dai solai a contatto con il terreno, la pressurizzazione dell’abitazione o l’aspirazione del gas dal suolo al di sotto dell’edificio.
A tal proposito si veda il documento: PNR-Ccm (2008): Raccomandazione sull'introduzione di sistemi di prevenzione dell'ingresso del radon in tutti gli edifici di nuova costruzionehttp://www.iss.it/radon/index.php?lang=1&id=197&tipo=15.
Le tecniche adottate per misure su lunghi periodi in ambienti chiusi, si basano sulla lettura di rivelatori passivi precedentemente esposti nei citati ambienti (rivelatori a tracce o elettreti).
I rivelatori a tracce sono costituiti da lastrine di materiale plastico sulle quali le radiazioni alfa, emesse dal radon o dai suoi prodotti di decadimento, producono dei danni risultanti in macchioline che vengono poi contate mediante un microscopio. Il numero di macchioline per centimetro quadro viene correlato alla concentrazione in aria di gas radon.
ARPA Puglia esegue misure di gas radon su tutto il territorio regionale sia di iniziativa, in ottemperanza ai compiti istituzionali, sia su richiesta di altri enti/istituzioni o di privati cittadini. Le misure su richiesta di privati sono a titolo oneroso, con oneri a carico del richiedente e sono rese alle condizioni stabilite dal Tariffario Regionale (Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2002, n. 829; a decorrere dal 1° Giugno 2023 agli importi è applicato l'incremento dello 14,6% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n.262 del 29 maggio 2023):
• Misura della concentrazione di radon in aria con rivelatori a tracce per ogni locale: 188,69 euro + IVA;
• Compenso a vacazione per sopralluogo e tempi di trasferimento: € 69,92/h + IVA;
• Adempimenti vari di carattere amministrativo: € 8,14 + IVA.
Si comunica che a decorrere dall’1/7/2020, questa Agenzia accetta pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica PagoPA, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n.217
Il Servizio è raggiungibile dal link: https://arpapugliamypay.weebly.com/ oppure attraverso il bottone "Pagamenti PagoPA" in home page; in alternativa, è possibile ricercare ARPA Puglia nel Portale dei Pagamenti della Regione Puglia.
Si specifica, inoltre, che la misura in questione è della durata di un anno solare, e prevede l’esposizione, per ogni ambiente da sottoporre ad indagine, di due dosimetri, uno per semestre.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla UOS Polo di Specializzazione Radiazioni Ionizzanti, presso il Dipartimento provinciale di Bari (Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis, Edificio “L” - S.P. per Casamassima km 3 - 70010 Valenzano (BA)) o inviare una info all’indirizzo: info@arpa.puglia.it.
È importante fare alcune considerazione sull’olio di creosoto. La presenza di una “traversina ferroviaria”, è associabile ad una caratteristica sensazione olfattiva: riscontrabile presso tutte le strutture ferroviarie coincidente con l’odore emanato dall’olio di creosoto una miscela di composti chimici derivati dalla distillazione del catrame di carbone, con cui le traversine venivano impregnate per aumentarne le caratteristiche di durabilità.
Il “creosoto” è usato principalmente e quasi esclusivamente come agente di conservazione del legno. Le applicazioni industriali e professionali più importanti sono: le traversine ferroviarie, i pali per linee elettriche aeree, le opere idrauliche, le staccionate, i pali per l’agricoltura.
Il “creosoto” è un efficace fungicida ed insetticida, con proprietà di lunga durata, resistenza alla lisciviazione ed alle intemperie.
Dal punto di vista chimico, il creosoto è una miscela complessa di oltre 200 composti chimici, in prevalenza idrocarburi aromatici nonché composti fenolici e composti aromatici azotati e solfati.
Il “creosoto” può contenere oltre 30 diversi idrocarburi policiclici aromatici (IPA) con una possibile concentrazione totale di IPA fino all’ 85%.
I più importanti sono: Acenaftene, Naftalene, Fenantrene, Antracene, Fluorene, Fluorantene, Crisene, Trifenilene, Benzo[a]antracene, Benzo[b]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]pirene.
Il Benzo[a]pirene è uno degli IPA più studiati, e la sua concentrazione è utilizzata come marker per la classificazione di cancerogenicità, ma non può essere utilizzato per estrapolare la concentrazione totale di IPA nel creosoto, essendo presente in esso concentrazioni variabili, fra lo 0.003 e 0,3 % in peso.
Dal punto di vista dei rischi connessi alla produzione ed all’uso di manufatti di legno trattati al creosoto, si sottolinea che qualificati studi clinici ed epidemiologici hanno definitivamente stabilito la cancerogenicità del Benzo[a]pirene contenuto in esso e particolarmente dannosa viene ritenuta la prolungata esposizione per contatto, in quanto gli IPA più dannosi sono quelli a minore volatilità.
Ciò detto va pure sottolineato che non vi sono, al momento, evidenze che i composti idrocarburici volatili emessi costituiscano un pericolo per la salute alle concentrazioni normalmente presenti in ambiente esterno.
Il creosoto è tossico per alcuni organismi nel terreno e altamente tossico per gli organismi acquatici (con valori 96h LC-50 spesso inferiori a 1 mg/l). Molti suoi componenti sono bioaccumulabili.
Gli IPA si legano fortemente alla materia organica del terreno; il loro ritmo di degradazione è in genere lento.
Residui di creosoto possono persistere per lungo tempo nell’ambiente (anche oltre 20-30 anni).
Studi specifici attestano che, nel tempo medio di servizio (20-30 anni), una tipica traversina in faggio cede nell’ambiente circa un terzo dei 15 Kg di creosoto con la quale è stata inizialmente impregnata.
Sulla classificazione come rifiuto si evidenzia quanto segue.
Sino al 1 gennaio 2002, le traversine ferroviarie dismesse venivano classificate come rifiuto non pericoloso con CER 170201 “rifiuti costituiti da legno impregnato con preservante a base di creosoto”. Come tale, il loro recupero era previsto al punto 9.3 del D.M. 5/02/1998 e smi
Le caratteristiche del rifiuto descritte nel citato D.M. rispecchiano la morfologia delle traversine, ossia “spezzoni e manufatti di legno impregnato con oli derivanti dalla distillazione del catrame di carbon fossile (creosoto), con contenuto ≤250 g/Kg di legno”.
L’attività di recupero era così diversificata:
a) reimpiego nelle strutture ferroviarie per scopi diversi da quello originario (es. passatoie, barriere di contenimento) [R3];
b) falegnameria e carpenteria per la realizzazione di palificazioni, di palizzate, di paravalanghe, di contenimenti di strade, di terrapieni, di opere di sfruttamento forestale, ecc. previa eventuale rilavorazione meccanica.[R3].
Il D.M. non prevedeva trattamento chimico/fisico che riducesse il quantitativo di creosoto presente nel rifiuto, pertanto, le caratteristiche proprie del prodotto ottenuto dal recupero erano le stesse del legno nuovo impregnato, con un contenuto di creosoto con contenuto massimo pari a quello del rifiuto in ingresso (≤250 g/Kg di legno).
Nel caso di utilizzo al di fuori della struttura ferroviaria (lettera b del punto 9.3.3 del DM suddetto) il prodotto doveva essere contrassegnato con marchio indelebile che ne indicasse il divieto di utilizzo come combustibile domestico. In ogni caso, ne era vietato l’utilizzo per la fabbricazione di imballaggi che potevano entrare in contatto con prodotti destinati all’alimentazione umana o animale. La norma in definitiva consentiva, senza eccessivi problemi, il recupero in regime semplificato delle innumerevoli traversine dismesse dalle Ferrovie Statali. La rilavorazione meccanica non veniva sempre prevista, essendo ritenuta necessaria solamente ove il prodotto finale lo richiedesse (ad esempio lavorazioni di “spezzoni”) e consisteva nello smontaggio degli elementi metallici eventualmente ancora presenti (viti, bulloni di fissaggio, cavi).
Infine, atteso che ad un manufatto trattato con creosoto prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 2003 non si applica il divieto di commercializzazione stabilito dal D.M. 17/04/2003, un’interpretazione più ampia della norma, che annoverasse fra i “prodotti usati” anche le traversine ferroviarie dismesse è inaccettabile poiché dal momento in cui la traversina viene dismessa in quanto inutilizzabile per il suo scopo originario, viene considerata dal produttore/detentore come “rifiuto” e come tale non può più essere ritenuta un “prodotto” avendo cessato la sua funzione originaria dal momento in cui è stata riconosciuta non idonea al reimpiego dal produttore.
Allo stato attuale il detentore di traversine di legno impregnate di creosoto qualora si disfacesse, fosse obbligato a disfarsene per motivi di igiene o avesse semplicemente intenzione di disfarsene per motivi personali sarebbe obbligato a smaltirle tramite ditta autorizzata come rifiuto pericoloso, identificato con CER 170204* “legno contenente sostanze pericolose o da esse contaminato”. Ogni altro tipo di gestione, per es. abbandono incorre nell’art. 255 della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 smi, il quale indica che chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro.
Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Oppure se si avviano a combustione questi rifiuti, si potrebbe incorrere nelle sanzioni previste dall’art.256 dello stesso decreto, il quale afferma che chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (di cui agli articoli 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216), nonché abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti ovvero immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192 del D. Lgs. 152/2006 smi sempre ad opera di persona giuridica, è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Se si delinea la condizione di discarica non autorizzata, chiunque (privato, impresa o ente) la realizzi o la gestisca è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
Per completezza occorre fare alcune considerazioni sulle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso delle traversine al creosoto.
Il 30 giugno 2003 sono entrate in vigore, a seguito del recepimento delle Direttive Comunitarie 2001/90/CE, 2001/91/CE, 2003/11/CE, le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di particolari sostanze e preparati pericolosi, fra i quali il creosoto, fissate dal Decreto del Ministero della Salute datato 17/04/2003.
Le norme concernenti il creosoto sono contenute nel punto 30) dell’elenco allegato al Decreto del Ministero stesso e stabiliscono che il “creosoto” (CAS n. 8001-58-9) e l’“olio di creosoto” (CAS n. 263-047-8) non possono più essere utilizzati per il trattamento del legno ed il legno così trattato non può più essere immesso sul mercato.
In deroga a tale divieto è consentito l’utilizzo del creosoto per il trattamento del legno in impianti industriali o da utilizzatori professionali, se tali sostanze contengono una concentrazione di benzo(a) pirene inferiore allo 0,001 % [In base alla normativa vigente sulle sostanze pericolose (Dir. Eur. 12/78/2008)] in massa ed una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3% in massa; tale legname, immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente “in situ”, può essere impiegato solo per usi professionali o industriali, ad esempio opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali.
Il divieto di immissione sul mercato del legno trattato con creosoto prima dell’entrata in vigore della Direttiva Comunitaria non si applica al legno trattato immesso sul mercato dei prodotti usati.
Va precisato che il legno trattato con creosoto, anche se rientrante nei limiti della Direttiva Comunitaria, non può essere utilizzato all’interno di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione, per giocattoli, in campi da gioco, in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all’aria aperta in cui vi è il rischio di frequenti contatti con la pelle, per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da pic-nic, per la fabbricazione, l’uso e qualsiasi nuovo trattamento di contenitori destinati a colture agricole, imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all’alimentazione umana e/o animale e altri materiali che possono contaminare i prodotti sopraccitati.
Dopo lo smontaggio, la traversina dovrebbe essere marchiata indelebilmente con indicazioni di divieto per uso come combustibile domestico. La marchiatura “indelebile” su legno dovrebbe essere applicata “a fuoco” secondo il buon senso. Viceversa non di rado si assiste a marcature delebili consistenti nell’apposizione di cartellini plastificati mediante graffette metalliche. A seguito della nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal 1 gennaio 2002, le traversine ferroviarie dismesse, a causa del loro contenuto di creosoto riscontrabile persino olfattivamente, data la bassa soglia di percezione odorigena, vengono classificate dalle Ferrovie come rifiuto pericoloso, identificato con CER 170204* “legno contenente sostanze pericolose o da esse contaminato”. Da quel momento in poi non è più consentito il recupero secondo i dettami del D.M. 5/02/98 e smi, in quanto il punto 9.3 del D.M. 5/02/1998 è stato di conseguenza soppresso.
In definitiva, la legge italiana non consentiva la combustione delle traversine neppure quando queste erano classificate come rifiuti non pericolosi.
Pervengono ad ARPA numerose segnalazioni di rifiuti abbandonati, in aree pubbliche ed in siti privati, di entità e gravità molto diverse.
In tutti i casi viene richiesto all'Agenzia di eseguire un accertamento tecnico propedeutico alla rimozione dei rifiuti dal luogo di ritrovamento, finalizzato a verificarne la potenziale pericolosità e la eventuale contaminazione delle matrici ambientali (suolo, acque superficiali e sotterranee, aria, etc…).
In qualità di organo tecnico preposto alla prevenzione ed alla protezione dell’ambiente, ARPA Puglia con la presente informativa intende fornire alcune indicazioni circa le modalità da adottare per denunciare il fenomeno, interessando l'autorità competente individuata dalla norma, al fine di pervenire alla rimozione e successivo smaltimento dei rifiuti abbandonati.
Il divieto di abbandono dei rifiuti è disciplinato dall'art.192 del Decreto Legislativo n. 152/2006, “Divieto di abbandono” che tanto dispone:
"1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni."
In base al co. 3 del suddetto articolo, dunque, chiunque voglia segnalare la presenza di un abbandono di rifiuti, potrà rivolgersi direttamente ai soggetti preposti al controllo, ossia all’Autorità Competente (Comune - Sindaco e Polizia Locale) ed agli organi di Polizia Giudiziaria competenti in materia ambientale.
Nei casi in cui si rilevino rifiuti contenenti amianto, si potrà contestualmente interessare l'ASL competente per gli aspetti sanitari correlati.
ARPA Puglia può intervenire, qualora interessata dagli Organi di Polizia Giudiziaria ed in presenza di particolari tipologie di rifiuti abbandonati, in ragione della loro pericolosità, quando vi sia il fondato sospetto che possano essersi verificati rilasci di contaminanti nelle matrici ambientali (suolo e acque) e sia, pertanto, necessario un intervento di indagine, tale da richiedere il campionamento e l'analisi chimica.
All’uopo, la Regione Puglia ha emanato la Deliberazione di Giunta Regionale n.6 del 12/01/2017 (BURP n.11 del 23/01/2017) che, in aderenza alla normativa suddetta, demanda ai Comuni, in qualità di soggetti preposti, le azioni da intraprendere, con riguardo all'individuazione del responsabile dell'abbandono dei rifiuti ed all'emanazione di ordinanze di rimozione, avvio a recupero/smaltimento, e ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile individuato.
Le "Linee guida per la rimozione del deposito incontrollato dei rifiuti”, allegate alla DGR n.6/2017, costituiscono un'indicazione per i Comuni sui contenuti e sui dettagli da prevedere nelle ordinanze, strumento con il quale, in assenza di intervento da parte del responsabile individuato ed a fronte dell'intervento sostitutivo della PA, dopo aver provveduto ad eliminare il deposito incontrollato sul terreno di proprietà privata, si intima al soggetto ritenuto responsabile dell’abbandono e rimasto inadempiente rispetto all’ordinanza di rimozione dei rifiuti, il pagamento degli esborsi sostenuti dal Comune stesso.
La normativa vigente sull’inquinamento acustico è costituita a livello nazionale dalla Legge Quadro n. 447/95 e successivi decreti attuativi (in particolare dal D.P.C.M. 14.11.97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”) e a livello regionale dalla L.R. n. 3/2002.
In base all’art. 6 della Legge Quadro n. 447/95, e all’ art. 18, comma 2 della L.R. n. 3/2002, le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore sono in carico ai Comuni, ai quali è possibile inviare direttamente richiesta. Generalmente, le Amministrazioni Comunali trasmettono ad ARPA Puglia le richieste di intervento fonometrico, in quanto in genere non hanno in organico personale tecnico adeguato a eseguire gli accertamenti. ARPA Puglia può effettuare rilevazioni fonometriche anche su richiesta dei privati, previa opportuna informazione all’Amministrazione comunale competente, con tempi di risposta determinati in base al pregresso carico di lavoro per compiti istituzionali del personale addetto. Tali interventi sono a carattere oneroso, con oneri a carico del richiedente, e vengono resi alle seguenti condizioni, stabilite dal Tariffario Regionale (Deliberazione di Giunta Regionale n. 829 del 02.07.02 pubblicata sul BURP n. 98 del 31.07.02 così come adeguate dalla DDG ARPA Puglia n. 946 del 02/11/2009 e dalle successive deliberazioni del DG a titolo di adeguamento ISTAT:
Costo intervento € 740,82 + IVA, a cui vanno aggiunte eventuali maggiorazioni per notturno e/o festivi (50%), urgenza (25%), tempi di trasferimento e rimborsi di spese ed indennità previsti dal Tariffario Regionale suddetto.
Per richiedere l'intervento ARPA è sufficiente una richiesta scritta al Dipartimento Provinciale ARPA competente per territorio. Gli indirizzi di tutti i Dipartimenti provinciali e Servizi di ARPA Puglia sono presenti nel Portale Amministrazione Trasparente di ARPA Puglia nella sezione dedicata "Settori e Servizi"
Si comunica che a decorrere dall’1/7/2020, questa Agenzia potrà accettare i pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica del PagoPA, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7/3/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 13/12/2017, n. 217. Il Servizio è raggiungibile dal banner Pagamenti PagoPa nella sezione Servizi Ambientali in homepage o in alternativa ricercando ARPA Puglia nel Portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link https://pagopa.rupar.puglia.it
Fermo restando il carattere oneroso dell’intervento, si segnala che lo stesso potrà essere eseguito esclusivamente alla presenza e con il supporto di personale della Polizia Locale competente per territorio e previa verifica, da parte degli uffici comunali competenti, del rispetto di tutte le autorizzazioni all’esercizio previste per i casi specifici, nonché delle eventuali condizioni e prescrizioni riportate nei nulla osta acustici rilasciati.
Pertanto, successivamente al versamento dell’anticipo da parte del privato richiedente, si provvederà a inviare nota scritta al comune interessato con la richiesta di collaborazione. In mancanza di riscontro positivo da parte della Polizia Locale a partecipare al sopralluogo, l’intervento sarà annullato e l’anticipo restituito al privato richiedente.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile inviare una mail al servizio URP di ARPA Puglia (info@arpa.puglia.it).
No, non bisogna fare null'altro. L'intervento sarà pianificato dal Dipartimento ARPA competente per territorio (DAP), con tempi di risposta determinati in base al pregresso carico di lavoro per compiti istituzionali del personale addetto. Se dall’esame del carico di lavoro per compiti istituzionali dovesse risultare l'impossibilità ad effettuare l'intervento l'anticipo verrà restituito. In ogni caso sarà cura del DAP mettersi in contatto col richiedente.
In base all’attuale quadro normativo e nello specifico a quanto disposto dal comma 5 dell’art.10 della Legge quadro 447/95 e dal conseguente decreto attuativo D.M. 29/11/2000 (art.2, c.1), i gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, compresi i comuni, le province e le regioni hanno l’obbligo di predisporre una valutazione di impatto acustico delle infrastrutture di competenza e, nel caso di superamento dei valori limite, un Piano di contenimento e abbattimento del Rumore (PCAR).
La predisposizione dei piani costituisce una deroga dall’applicazione delle sanzioni amministrative previste dallo stesso articolo 10 in caso di superamento dei valori limite.
Per l’ attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 10 della L.Q. 447/1995, il D.M. 29/11/2000 dispone i seguenti obblighi per gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture:
Relativamente alla fase 1, i gestori devono trasmettere alla Regione Puglia e alla scrivente Agenzia, delegata dalla regione stessa per le attività ex DM 29/11/2000, una relazione contenente uno studio di valutazione di impatto acustico che indichi le eventuali aree dove si verificano livelli di immissione superiori ai limiti di legge per effetto del rumore generato dalle infrastrutture o servizi di trasporto pubblico di propria competenza. I valori limite di riferimento sono quelli definiti dal DPR 142/2004 (infrastrutture stradali) e dal DPR 459/1998 (infrastrutture ferroviarie) all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture, e quelli del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale di cui all’art. 7 della L.Q. 447/1995 all’esterno delle stesse.
La valutazione di impatto acustico dell’infrastruttura viene tipicamente effettuata attraverso una modellizzazione acustica su vasta scala che consenta di stimare l’esposizione al rumore di ogni singolo edificio/ricettore interessato dall’inquinamento acustico.
Nel caso in cui nella suddetta relazione si dia evidenza del rispetto dei limiti normativi in corrispondenza di tutte le infrastrutture di propria competenza, non sussiste per il gestore l’obbligo di presentazione del PCAR né tantomeno quello di accantonamento dei fondi di bilancio, come confermato dal comma 5-bis dell’art. 10 della L.Q. 447/1995, introdotto con la recente entrata in vigore del D.Lgs. 42/2017.
In caso invece di superamento dei limiti normativi i gestori devono presentare alla scrivente Agenzia e alla Regione Puglia un Piano di interventi di contenimento e abbattimento del rumore che consenta di conseguire i valori limite stabiliti dai DPR 459/1998, DPR 142/2004 e dagli eventuali Piani di Zonizzazione Acustica Comunale. Ai sensi dell’art. 2, c.4 del D.M. 29/11/2000 i PCAR devono contenere:
Per l’individuazione delle priorità degli interventi di mitigazione e i relativi criteri di progettazione è possibile riferirsi agli allegati 1, 2 e 3 del D.M. 29/11/2000.
La Legge quadro 447/1995 prevede inoltre che, in caso di superamento dei limiti, gli enti impegnino una quota fissa non inferiore al 7 % dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l’adozione di interventi di contenimento e abbattimento del rumore, dandone comunicazione secondo le modalità previste dall’art.6, comma 1, lett.a e b. del D.M. 29/11/2000.
Si segnala inoltre che l’ Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato delle linee guida per la predisposizione e la verifica dell’efficacia dei piani di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto lineari, disponibili al seguente link.
Se tra le infrastrutture di competenza vi sono anche quelle rientranti nella definizione di “principali” di cui alle lett. b,c, e d. del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 194/2005, il gestore dovrà altresì adempiere a quanto disposto dal decreto suddetto, attraverso l’elaborazione delle mappature acustiche e i relativi piani di azione, per il cui approfondimento si rimanda alla sezione specifica all’interno della pagina dedicata.
Per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 42/2017, il comma 8 dell’art.4 del D.Lgs. 194/2005 prevede inoltre che per le infrastrutture principali di cui all’art. 2, comma 1 il Piano di Azione dovrà recepire il Piano di Contenimento e abbattimento del rumore elaborato ai sensi del D.M. 29/11/2000.
Il disturbo sonoro associato a sorgenti/comportamenti di privati (per es. condomino che suona il pianoforte in appartamento vicino) riveste l’esclusivo carattere del contenzioso privatistico, che non può essere trattato da questa Agenzia ma nell’ambito del contenzioso civile nelle opportune sedi. Tale tipologia di sorgente di rumore, infatti, non è regolamentata da alcuna norma amministrativa che fissi eventuali limiti di riferimento; pertanto, una nostra verifica fonometrica non potrebbe valutare l’entità del disturbo lamentato nè, di conseguenza, innescare l’iter sanzionatorio di competenza dell’amministrazione comunale. La possibile soluzione del problema potrebbe passare attraverso un regolamento condominiale che stabilisca fasce orarie “protette” all’interno delle quali non è possibile svolgere tali attività o in sede di contenzioso civile (art. 844 del c.c.); in questo ultimo caso sarà il giudice a nominare un tecnico cui affidare l’eventuale perizia fonometrica.
Per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali e ferroviarie, la normativa di riferimento è rappresentata da :
La competenza per la verifica dei tratti in cui vi è il superamento dei limiti di rumore vigenti (comprese le attività di monitoraggio acustico) e le relative opere di bonifica sono in carico al gestore dell’infrastruttura. Per le infrastrutture a valenza nazionale, il controllo dell’ottemperanza degli adempimenti stabiliti dalle norme suddette è di competenza del Ministero dell’ Ambiente. Per le infrastrutture a valenza locale ricomprese nelle definizioni del D.Lgs. 194/2005, la Regione verifica che siano soddisfatti determinati requisiti riferiti alle mappature acustiche e ai piani di azione; tale attività di controllo è attualmente delegata ad Arpa Puglia in virtù di specifica convenzione. La Regione è altresì organo competente per il controllo degli adempimenti ex D.M. 29/11/2000 per le infrastrutture a valenza locale non ricomprese nel dettato del D.Lgs. 194/2005. Ferme restando le competenze relative alle attività di monitoraggio in carico ai gestori ai quali va comunque inviato l’esposto, in caso di mancato intervento da parte del gestore per la risoluzione del problema, ARPA Puglia può effettuare il monitoraggio acustico del rumore stradale e ferroviario anche su richiesta dei privati, con tempi di risposta determinati in base al pregresso carico di lavoro per compiti istituzionali del personale addetto. Tali interventi sono a carattere oneroso con oneri a carico del richiedente e vengono resi alle seguenti condizioni, stabilite dal Tariffario Regionale, e vengono resi alle seguenti condizioni:
Monitoraggio acustico non assistito di durata settimanale (rumore stradale) / Monitoraggio acustico non assistito della durata di 24 h (rumore ferroviario)
In caso di accettazione da far pervenire con comunicazione scritta al Dipartimento provinciale di competenza. Gli indirizzi di tutti i Dipartimenti provinciali e Servizi di ARPA Puglia sono presenti nel Portale Amministrazione Trasparente di ARPA Puglia nella sezione dedicata "Settori e Servizi".
L'intervento verrà effettuato, compatibilmente con i carichi istituzionali di questa Agenzia e previo anticipo di 150, 00 Euro da versarsi al momento della programmazione.
Si comunica che, a decorrere dal1 luglio 2020, questa Agenzia accetta i pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica del PagoPa, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, Codice dell'amministrazione digitale, come aggiornato al Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n.217.
Il Servizio è raggiungibile dal pulsante Pagamenti PagoPa nella sezione Servizi in homepage o in alternativa ricercando ARPA Puglia nel Portale dei Pagamenti della Regione Puglia.