Prima di presentare una richiesta all’URP di ARPA Puglia, si consiglia la lettura delle risposte alle Domande Frequenti (FAQ) in questa pagina. Le medesime FAQ (Domande e risposte) si trovano in fondo alle pagine dei Temi/Servizi di interesse. AcquaAlimentiAmiantoAriaBalneazioneBibliotecaCampi elettromagneticiEmergenze AmbientaliFitosanitariInquinamento luminoso
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Per “inquinamento di breve durata” si intende una contaminazione microbiologica prevedibile, le cui cause siano chiaramente identificabili, e che abbia una durata non superiore a 72 ore. Ad esempio, un inquinamento di breve durata può essere prodotto dal collettamento e l’apporto di abbondanti piogge in acque di balneazione vicine ad agglomerati urbani.
Un evento occasionale (o una combinazione di eventi), che si verifichi non più di una volta ogni quattro anni, che possa modificare la qualità' delle acque di balneazione. Ad esempio, una rottura accidentale di una condotta fognaria con conseguente dispersione dei reflui.
Ai sensi della normativa attuale, per misure di gestione riguardanti le acque di balneazione si intendono:
Per “punto di monitoraggio” si intende un punto di prelievo del campione di acque, identificato geograficamente, localizzato all’interno di ciascuna acqua di balneazione. Il posizionamento del punto, che dovrebbe preferibilmente essere allocato nell’area marino-costiera in cui si prevede il maggior afflusso di bagnanti, rimane generalmente lo stesso negli anni, questo allo scopo di seguire l’evoluzione della qualità delle acque nel tempo.
Ai sensi della normativa attuale, la stagione balneare è il periodo compreso tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno. Il monitoraggio delle acque di balneazione comincia però nel precedente mese di Aprile, al fine di consentire l’apertura dei tratti costieri destinati alla balneazione.
Un’acqua di balneazione è temporaneamente interdetta alla balneazione qualora i dati di monitoraggio evidenziano un superamento dei valori limite per gli Enterococchi intestinali (200 UFC, Unità Formanti Colonie) ed Escherichia coli (500 UFC) stabiliti per le acque marino-costiere. In questi casi deve essere adottato un divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio, attraverso un'ordinanza sindacale e relativa informazione ai bagnanti.
Un'acqua temporaneamente chiusa può essere riaperta alla balneazione in seguito alla revoca del provvedimento di chiusura alla balneazione, a fronte di un primo esito analitico favorevole relativo ai campionamenti effettuati nei giorni successivi all'evento di inquinamento, che dimostri il ripristino dell'idoneità delle acque alla balneazione.
Un'acqua di balneazione deve essere vietata permanentemente alla balneazione quando, dall'elaborazione dei dati di monitoraggio, risulti classificata in qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi.
Questa Agenzia, ormai dal 2008, monitora la presenza quali-quantitativa della microalga unicellulare Ostreopsis ovata, specie potenzialmente tossica, nelle acque marino-costiere pugliesi. La specie Ostreopsis ovata è come detto un’alga di dimensioni microscopiche, originaria di zone geografiche tropicali e sub-tropicali, che da oramai più di un decennio è stata segnalata in numerose aree costiere Italiane, non solo in Puglia. Tale microalga vive abitualmente sui fondali rocciosi, colonizzando altre alghe macroscopiche. In Puglia è stata segnalata la presenza della microalga in diverse zone caratterizzate da particolari aspetti ambientali. In particolare, la specie può risultare presente in zone rocciose, all’interno di baie o in aree soggette a scarso movimento delle acque. Lunghi periodi di alta pressione, forte insolazione e temperature relativamente alte delle acque favoriscono la presenza e lo sviluppo di Ostreopsis ovata. Proprio in virtù di queste caratteristiche ecologiche, ARPA Puglia attiva il monitoraggio della microalga in questione durante la stagione estiva, in alcuni tratti costieri con le caratteristiche sopra definite (sono quindi esclusi i tratti di litorale sabbioso) e nei quali viene svolta attività balneare. In pratica, l’Agenzia controlla costantemente da giugno a settembre - con frequenza quindicinale n°20 siti distribuiti sull’intero territorio regionale; naturalmente i 20 siti non coprono l’intero territorio costiero (per questioni operative non sarebbe attualmente possibile), ma l’informazione ottenuta fornisce alcuni elementi generali sulla distribuzione quali-quantitativa della specie. Comunque è opportuno specificare che, proprio per la tipologia di organismo (alga unicellulare), in condizioni favorevoli le popolazioni di Ostreopsis ovata si sviluppano in maniera molto rapida, così come in maniera altrettanto rapida regrediscono, e quindi i dati di monitoraggio forniscono una rappresentazione “istantanea” del fenomeno, che può variare velocemente nel tempo e nello spazio.
Ciò premesso è opportuno riportare che, data la potenziale tossicità della specie, in determinate condizioni si possono verificare alcuni impatti di tipo sanitario sui frequentatori dei litorali a scopo balneare, impatti che, comunque, possono considerarsi lievi e transitori. Allorquando le microalghe siano localmente ed abbondantemente presenti (quindi in caso di “fioritura”), l’azione della tossina nella maggior parte dei casi può realizzarsi con l’inalazione di un “aerosol marino”, che si forma quasi esclusivamente in presenza di forte vento e mareggiate che seguono periodi abbastanza lunghi di calma. I sintomi, assimilabili a quelli para-influenzali, si presentano dopo 2-6 ore dall’esposizione e regrediscono, di norma, dopo 24-48 ore senza ulteriori complicazioni; tali sintomi sono solitamente transitori e generalmente non richiedono alcun tipo di trattamento. In ogni caso e a scopo preventivo potrebbe essere consigliato, nelle zone in cui è stata accertata l’abbondante presenza della specie, di evitare di stazionare lungo le coste rocciose durante le mareggiate estive, soprattutto se queste seguono lunghi periodi di alta pressione atmosferica con mare calmo.
Comunque, per avere ulteriori dettagli in merito all’argomento generico, si consiglia e suggerisce di consultare sempre la pagina web del portale ARPA Puglia all’indirizzo http://www.arpapuglia/pagina2891_ostreopsis-ovata.html, in cui, oltre a qualche informazione tecnica, sono riportati anche i risultati del monitoraggio quindicinale dell’Agenzia su alcuni selezionati punti della costa pugliese, che possono essere anche visualizzati utilizzando la mappa interattiva disponibile. Alla stessa pagina sono disponibili anche i bollettini in formato tabellare per gli anni precedenti.
Per quanto attiene poi la specifica domanda sull’opportunità di soggiornare nella zona scelta per le vacanze, è evidente che ARPA Puglia non può dare consigli su decisioni personali e che esulano dal proprio ruolo istituzionale; l’unico suggerimento che può dare è quello di valutare serenamente sulla base delle informazioni tecnico scientifiche disponibili, anche sul sito dell’Agenzia, e che nella fattispecie descrivono un fenomeno comune a molte zone costiere italiane, con un impatto a tutt’oggi non ritenuto molto rilevante, seppure da monitorare.
In Puglia, come ormai in molte aree costiere italiane, è stata segnalata la presenza della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis ovata in diverse zone caratterizzate da particolari aspetti ambientali. In particolare, la specie può risultare presente in zone rocciose, all’interno di baie o in aree soggette a scarso movimento delle acque. Lunghi periodi di alta pressione, forte insolazione e temperature relativamente alte delle acque favoriscono la presenza e lo sviluppo di Ostreopsis ovata. Per quanto riguarda le coste pugliesi, le aree adriatiche a nord di Bari sono quelle in cui fenomeni di fioritura si sono verificati più frequentemente, anche se la specie potrebbe essere potenzialmente presente, durante i mesi estivi più caldi, in tutti i siti con le caratteristiche sopra citate.
1. Dove si trova la Biblioteca?
La Biblioteca si trova al secondo piano presso la Direzione Generale di ARPA Puglia
in corso Trieste, 27 a Bari
2. Di cosa si occupa la Biblioteca?
Nella Biblioteca sono raccolte pubblicazioni monografiche, riviste e banche dati negli ambiti di specializzazione delle aree scientifiche presenti in ARPA Puglia.
Sarà presto disponibile una nuova sezione ragazzi, con libri ed albi illustrati a tema ambiente, corredata anche di pubblicazioni per insegnanti/educatori/genitori.
3. Qual è l’orario di apertura?
Contattare la biblioteca all'indirizzo e-mail biblioteca@arpa.puglia.it
4. Chi può accedere alla Biblioteca?
Tutti possono accedere alla Biblioteca, consultare il patrimonio e prendere in prestito il materiale della Biblioteca ARPA Puglia, previa attivazione della tessera.
5. Che cosa posso fare in Biblioteca?
Al momento non sono disponibili connessioni pc per la consultazione di cataloghi e banche dati. È però possibile la consultazione in sede e il prestito a domicilio.
1. Che tipo di pubblicazioni posso trovare?
È possibile trovare sia materiale cartaceo, come libri e ali illustrati per ragazzi, monografie, opere a più volumi, periodici e quotidiani, sia materiale su supporto elettronico, come CD, CD-Rom e DVD, banche dati online e offline.
2. Quali riviste sono disponibili?
La Biblioteca dispone di numerose riviste ricercabili nel catalogo OPAC e ACNP di abbonamenti a riviste elettroniche.
3. Come posso sapere quali sono le acquisizioni più recenti?
È possibile fare una ricerca selettiva, anche per materia, sull’OPAC.
4. Posso proporre l’acquisto di un libro e come posso farlo?
Agli utenti è possibile suggerire titoli di proprio interesse per un eventuale acquista. Le proposte verranno valutate in base al budget e alla coerenza con le collezioni.
1. Quali servizi offre la Biblioteca?
La Biblioteca mette a disposizione il proprio patrimonio per la consultazione o per il prestito. Inoltre offre servizio di informazione bibliografica e aimazione della lettura per gruppi e scuole. Attraverso circuiti di interscambio gratuito (ACNP, SBN), la biblioteca fornisce servizi di prestito interbibliotecario e fornitura di articoli scientifici posseduti da altre biblioteche.
2. I servizi sono gratuiti?
Tutti i servizi sono gratuiti.
3. Posso avere aiuto per fare una ricerca?
Il personale della Biblioteca è a disposizione per dare aiuto per le ricerche.
4. Posso portare e usare i miei libri o il mio notebook?
Sì, è sufficiente segnalarlo al personale della Biblioteca..
1. Come posso iscrivermi?
È necessario compilare il modulo ed essere in possesso di un documento di identità valido.
2. Possono iscriversi anche i minorenni?
I minori di 18 anni devono compilare il modulo, che deve essere firmato dai genitori o da chi ne ha la tutela, ed essere in possesso di un documento di identità valido.
3. A cosa mi serve la tessera?
La tessera serve per accedere ai servizi della Biblioteca ARPA Puglia.
4. Cosa posso prendere in prestito?
Posso prendere in prestito il materiale specificato in catalogo.
5. Come si fa per chiedere un titolo in prestito?
È possibile scegliere ciò di cui si ha bisogno facendo una ricerca nell’OPAC, cercando direttamente in sala lettura oppure rivolgendosi al personale della biblioteca.
6. Quanto dura il prestito?
Il prestito è di 30 giorni ed è rinnovabile per due volte nel caso in cui nessun altro utente abbia prenotato il titolo interessato.
7. Come posso rinnovare il prestito?
Se il documento non è stato prenotato da altro utente, è possibile rinnovare il prestito prima della sua scadenza, fino a un massimo di due volte telefonando allo 0805460401 o mandando una e-mail a biblioteca@arpa.puglia.it.
8. Posso prenotare un libro?
È possibile prenotare via mail una pubblicazione momentaneamente in prestito.
Ai sensi del punto G.3 del Regolamento Regionale n. 14/06, emanato in applicazione della L.R. n. 5/2002 “Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze tra 0 Hz e 300 GHz”, l'attività di vigilanza e controllo è affidata ai Comuni che si possono avvalere del supporto tecnico dell'ARPA e dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle rispettive, specifiche competenze.
Le attività di competenza di Arpa Puglia riguardano la tutela della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici e consistono, principalmente, nella verifica strumentale del rispetto dei limiti, valori di attenzione e obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. 08/07/03 e ss.mm.ii. La risoluzione di specifici problemi di diversa natura, dovuti a possibili interferenze elettromagnetiche (cancello elettrico che si apre senza che qualcuno lo azioni, allarme che suona senza motivo , malfunzionamento dei telecomandi, autosmagnetizzazione di schede, malfunzionamento delle bussole, ecc.), non è di competenza di questa Agenzia.
Infatti, la problematica relativa alla compatibilità elettromagnetica è regolamentata D. Lgs. 194/2007 come modificato dal D. Lgs. 80/2016. In base all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 80/2016, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico ed, in particolare, per gli apparecchi che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, limitatamente alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo degli stessi, dalla Direzione Generale per Pianificazione e Gestione dello spettro radioelettrico.
Pertanto, la richiesta di verifica deve essere inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni di Puglia e Basilicata – Via Amendola, 116 – Bari; è possibile trovare maggiori informazioni sul sito del MISE (https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/ispettorato-puglia-basilicata-e-molise).
Si fa presente che le apparecchiature elettroniche sono generalmente estremamente sensibili alle interferenze elettromagnetiche; pertanto, il fatto che si verifichino tali fenomeni di per sé non implica che vi siano corrispondenti rischi per la popolazione relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici. Questa Agenzia è comunque disponibile a eseguire misurazioni all’interno di abitazioni private atte alla verifica dei livelli di campo elettromagnetico a tutela della popolazione esposta. Tali prestazioni sono a carattere oneroso, con oneri a carico del richiedente e sono rese alle condizioni tabilite dal Tariffario Regionale (Deliberazione di GR n. 829 del 02.07.02 pubblicata sul BURP n. 98 del 31.07.02 così come adeguate dalla DDG ARPA Puglia n. 946 del 02/11/2009; a decorrere dal 1° maggio 2014 agli importi riportati è applicato l’incremento del 8.6% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 241 del 16.04.2014; a decorrere dal 1° settembre 2017 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 0.9% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 458 del 09.08.2017; a decorrere dal 1° agosto 2019 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 1.5% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 350 del 25.06.2019; a decorrere dal 1° giugno 2023 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 14.60% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 262 del 29.05.2023 ) consultabile sul sito www.arpa.puglia.it. Per richiedere il nostro intervento è sufficiente una richiesta scritta al Dipartimento Provinciale ARPA competente per territorio. Gli indirizzi di tutti i Dipartimenti provinciali e Servizi di ARPA Puglia sono presenti nel Portale Amministrazione Trasparente di ARPA Puglia nella sezione dedicata "Settori e Servizi".
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile inviare una mail al servizio URP di ARPA Puglia (info@arpa.puglia.it)
Si precisa, comunque, che una eventuale indagine condotta dall’Agenzia accerterebbe esclusivamente i segnali radioelettrici on air attivi nel sito di misura e durante l’esecuzione della stessa, non rimanendo in capo all’Agenzia l’individuazione del segnale responsabile dell’interferenza.
Gli impianti adibiti al servizio radioamatoriale sono soggetti sia alla normativa nazionale (D.Lgs. 259/03 e ss.mmi.ii.) sia alla normativa regionale (L.R. n. 5/2002 e Regolamento Regionale n. 14/06). In particolare, ARPA Puglia è coinvolta nell’iter autorizzativo con le modalità descritte nel R.R. suddetto, che dipendono sia dalla frequenza dell’impianto che dalla potenza in antenna. Normalmente (potenza in singola antenna < 5 Watt) i sistemi emittenti di che trattasi rientrano negli Allegati 1.B (frequenza ≤ 3 GHz) oppure 1.C (frequenza > 3 GHz) del suddetto R.R.; se, viceversa, la potenza è > 5 Watt, sono regolamentati da quanto previsto ai punti A del predetto R.R. La documentazione dovrà essere inviata al Dipartimento provinciale Arpa competente per territorio; gli indirizzi dei Dipartimenti provinciali sono sul nostro sito istituzionale (www.arpa.puglia.it)
ARPA Puglia è disponibile a eseguire misurazioni all’interno di abitazioni private atte alla verifica dei livelli di campo elettromagnetico a tutela della popolazione esposta ex D.P.C.M. 07.08.03 e smi. Tali prestazioni sono a carattere oneroso, con oneri a carico del richiedente e sono rese alle condizioni stabilite dal Tariffario Regionale (Deliberazione di GR n. 829 del 02.07.02 pubblicata sul BURP n. 98 del 31.07.02 così come adeguate dalla DDG ARPA Puglia n. 946 del 02/11/2009; a decorrere dal 1° maggio 2014 agli importi riportati è applicato l’incremento del 8.6% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 241 del 16.04.2014; a decorrere dal 1° settembre 2017 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 0.9% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 458 del 09.08.2017; a decorrere dal 1° agosto 2019 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 1.5% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 350 del 25.06.2019; a decorrere dal 1° giugno 2023 agli importi riportati è applicato l'incremento del 14.60% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 262 del 29.05.2023; a decorrere dal 1° gennaio 2025 agli importi riportati è applicato l'incremento del 1.2% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 469 del 23.10.2024) consultabile sul sito www.arpa.puglia.it:
costo intervento per misure di campo elettrico a banda larga € 76,39 + IVA per ciascun punto di misura;
compenso a vacazione (2 ore) per la stesura della relazione; € 70,75/h + IVA;
compenso a vacazione per sopralluogo e tempi di trasferimento; € 70,75/h + IVA;
trasporto strumenti e attrezzature (valutato in Km): € 0,47/Km + IVA;
adempimenti vari di carattere amministrativo: € 8,24.
Per richiedere il nostro intervento è sufficiente una richiesta scritta al Dipartimento Provinciale ARPA competente per territorio. Gli indirizzi di tutti i Dipartimenti provinciali e Servizi di ARPA Puglia sono presenti nel Portale Amministrazione Trasparente di ARPA Puglia nella sezione dedicata "Settori e Servizi".
A tale richiesta scritta seguirà una nota del DAP interessato riportante le modalità di esecuzione dell’intevento; in caso di accettazione, l’intervento sarà effettuato nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il carico di lavoro, l’espletamento dei compiti istituzionali di questa Agenzia e previo pagamento di un anticipo pari a € 150,00.
Si comunica che a decorrere dall’1/7/2020, questa Agenzia potrà accettare i pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica del PagoPA, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7/3/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 13/12/2017, n.217.
Il Servizio è raggiungibile dal link: https://arpapugliamypay.weebly.com/ oppure attraverso PagoPa.
In alternativa ricercando ARPA Puglia nel Portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link https://pagopa.rupar.puglia.it.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile inviare una mail al servizio URP di ARPA Puglia (info@arpa.puglia.it)
La normativa di riferimento nell'ambito di suo interesse è il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 e smi - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. L'art. 3 prevede quanto segue:
Limiti di esposizione e valori di attenzione
Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 µT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.
A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 µT, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
Solo nel caso di nuove costruzioni o nella progettazione di nuovi elettrodotti si applica l'Art. 4 che prevede:
Obiettivi di qualità
Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, é fissato l'obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
Questa Agenzia è disponibile a eseguire misurazioni all’interno di abitazioni private atte alla verifica dei livelli di campo elettromagnetico a tutela della popolazione esposta.
Tali prestazioni sono a carattere oneroso, con oneri a carico del richiedente e sono rese alle condizioni stabilite dal Tariffario Regionale (Deliberazione di GR n. 829 del 02.07.02 pubblicata sul BURP n. 98 del 31.07.02 così come adeguate dalla DDG ARPA Puglia n. 946 del 02/11/2009; a decorrere dal 1° maggio 2014 agli importi riportati è applicato l’incremento del 8.6% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 241 del 16.04.2014; a decorrere dal 1° settembre 2017 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 0.9% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 458 del 09.08.2017; a decorrere dal 1° agosto 2019 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 1.5% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 350 del 25.06.2019; a decorrere dal 1° giugno 2023 agli importi riportati è applicato l'incremento del 14.60% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 262 del 29.05.2023; a decorrere dal 1° gennaio 2025 agli importi riportati è applicato l'incremento del 1.2% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 469 del 23.10.2024) consultabile sul sito www.arpa.puglia.it:
determinazione dei livelli di campo elettromagnetico di una sorgente ELF (per ambiente): € 343,73 + IVA;
compenso a vacazione per sopralluogo e tempi di trasferimento; € 70,75/h + IVA;
trasporto strumenti e attrezzature (valutato in Km): € 0,47/Km + IVA;
adempimenti vari di carattere amministrativo: € 8,24.
Per richiedere il nostro intervento è sufficiente una richiesta scritta al Dipartimento Provinciale ARPA competente per territorio. Gli indirizzi di tutti i Dipartimenti provinciali e Servizi di ARPA Puglia sono presenti nel Portale Amministrazione Trasparente di ARPA Puglia nella sezione dedicata "Settori e Servizi".
A tale richiesta scritta seguirà una nota del DAP interessato riportante le modalità di esecuzione dell’intervento; in caso di accettazione, l’intervento sarà effettuato nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il carico di lavoro, l’espletamento dei compiti istituzionali di questa Agenzia e previo pagamento di un anticipo pari a € 150,00.
Si comunica che a decorrere dall’1/7/2020, questa Agenzia potrà accettare i pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica del PagoPA, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7/3/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 13/12/2017, n.217.
Il Servizio è raggiungibile dal link: https://arpapugliamypay.weebly.com/ oppure dal servizio Pagamenti Pago PA in home page.
In alternativa ricercando ARPA Puglia nel Portale dei Pagamenti Pago PA della Regione Puglia.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile inviare una mail al servizio URP di ARPA Puglia (info@arpa.puglia.it)
Regolamento Regionale 3 maggio 2007 n. 12 s.m.i. per la tutela dei soggetti sensibili ai danni che possono derivare dall'esposizione a campi elettromagnetici - Modalità rilascio del parere di competenza.
ELENCO REQUISITI TECNICI DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PARERE ARPA
La documentazione può essere spedita o consegnata ai competenti Dipartimenti Provinciali dell’Agenzia unitamente al versamento di importo (IVA esente) pari a:
a) 1 varco: € 141,51;
b) da 2 a 5 varchi: € 283,01;
c) da 6 a 10 varchi: € 424,53;
d) da 11 a 20 varchi: € 707,55;
e) da 21 varchi in poi: per ogni 10 varchi in più si aggiunge alla cifra di € 707,55 l’importo di € 283,01.
A questi importi vanno aggiunti gli oneri per adempimenti di carattere amministrativo pari a € 8,24 più imposta di bollo pari ad € 2,00 per importi superiori ad € 77,47.
Si comunica che a decorrere dall’1/7/2020, questa Agenzia accetta pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica del PagoPA, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7/3/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 13/12/2017, n.217.
Il Servizio è raggiungibile dal link: https://arpapugliamypay.weebly.com/ oppure dal servizio Pagamenti Pago PA in home page.
In alternativa ricercando ARPA Puglia nel Portale dei Pagamenti PAGO PA della Regione Puglia.
I versamenti dovranno essere intestati ai Dipartimenti Provinciali ARPA Puglia competenti per territorio, ai numeri di seguito riportati, indicando come causale “R.R. 3 maggio 2007 n. 12”:
Dipartimento Provinciale di BARI: via Oberdan 18/E – 70100
Dipartimento Provinciale BAT: via Piccinni, 164 – 70122 - Bari
Dipartimento Provinciale di BRINDISI: via Galanti, 16 - 72100
Dipartimento Provinciale di FOGGIA: via Rosati, 139 - 71100
Dipartimento Provinciale di LECCE: via Miglietta, 2 - 73100
Dipartimento Provinciale di TARANTO: via Anfiteatro, 8 - 74100
Ai fini del rilascio del parere di competenza, ARPA Puglia si riserva di chiedere eventuali integrazioni alla documentazione prodotta; il parere sarà rilasciato entro un termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della documentazione fatte salve eventuali interruzioni della decorrenza dei termini dovute a richieste di integrazioni.
Con deliberazione 631/2013/R/Gas l’Autorità per l’Energia il Gas ed il Sistema idrico ha determinato, per l’utilizzo del gas domestico e negli esercizi commerciali, l’installazione di contatori (in grado di trasmettere via radio il dato di misura) e di reti di concentratori radio (in grado di raccogliere questi dati) la cui definizione tecnica è attribuita alla competenza dell’ente normatore CIG (Comitato Italiano Gas), federato ad UNI. Lo sviluppo di tali reti comporterà la sostituzione degli attuali contatori di gas con contatori in collegamento con concentratori utilizzando una rete radio fissa (smart meter gas). Tali concentratori raccolgono dati da una molteplicità di contatori sulla rete radio fissa e dedicata a tale scopo e li trasmettono al centro di gestione dell’impresa distributrice del gas utilizzando per quest’ultimo intervallo una rete di comunicazione, generalmente pubblica. Nelle norme preparate su mandato dell’AEEGSI, il CIG ha determinato per la rete radio fissa, per i contatori di gas e per la rete dei relativi concentratori l’utilizzo della banda di frequenza 169.400-169.475 MHz, con una potenza massima di trasmissione di 500 mW e.r.p.
Come da nota esplicativa del Mise del 20/02/2015 l’utilizzo della banda di frequenza radio per la trasmissione del dato di misura dei contatori non è tra quelli ai quali è destinata la disciplina prevista dal D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche. Il Codice fonda la propria disciplina su un utilizzo delle frequenze idoneo alla diffusione di un servizio specifico e prevede all’articolo 105, per finalità analoghe a quelle della trasmissione del dato di misura dei contatori, il “libero uso”.
Considerando le specifiche finalità della rete di trasmissione, esposte in premessa, e che la frequenza è utilizzata nei limiti previsti dalla nota 86 del DM 13/11/2008, per le applicazioni di bassa potenza si può concludere che la rete per la trasmissione dei dati di misura dei contatori domestici del gas sia costituita da apparecchiature di libero uso, così come definite dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Le apparecchiature in questione risultano anche escluse, in ragione della potenza di trasmissione e delle loro dimensioni, dalle comunicazioni ad enti locali, così come previsto dall’articolo 35, comma 4 bis della legge 98/2011.
Pertanto l'installazione di tale tipologia di reti non richiede il coinvolgimento di ARPA alla stregua dell'installazione dei modem WIFI domestici.