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FAQ (Domande e risposte)

Prima di presentare una richiesta all’URP di ARPA Puglia, si consiglia la lettura delle risposte alle Domande Frequenti (FAQ) in questa pagina.

Le medesime FAQ (Domande e risposte) si trovano in fondo alle pagine dei Temi/Servizi di interesse.

AcquaAlimentiAmiantoAriaBalneazioneBibliotecaCampi elettromagneticiEmergenze AmbientaliFitosanitariInquinamento luminoso
RadioattivitàRadonRadon Legge Regionale n.30 del 3/11/16 e s.m.i.RumoreSuolo e bonificheTerre e rocce da scavoTirociniTraversine ferroviarie (Rifiuti)

Verifiche impiantistiche


Per maggiore facilità d'uso, è possibile interrogare il motore di ricerca interno.

BIBLIOTECA (03): SERVIZI

1. Quali servizi offre la Biblioteca?
La Biblioteca mette a disposizione il proprio patrimonio per la consultazione o per il prestito. Inoltre offre servizio di informazione bibliografica e aimazione della lettura per gruppi e scuole. Attraverso circuiti di interscambio gratuito (ACNP, SBN), la biblioteca fornisce servizi di prestito interbibliotecario e fornitura di articoli scientifici posseduti da altre biblioteche.

2. I servizi sono gratuiti?
Tutti i servizi sono gratuiti.

3. Posso avere aiuto per fare una ricerca?
Il personale della Biblioteca è a disposizione per dare aiuto per le ricerche.
 
4. Posso portare e usare i miei libri o il mio notebook?
Sì, è sufficiente segnalarlo al personale della Biblioteca..
 

BIBLIOTECA (04): ISCRIZIONE E PRESTITO

1. Come posso iscrivermi?
È necessario compilare il modulo ed essere in possesso di un documento di identità valido.

2. Possono iscriversi anche i minorenni?
I minori di 18 anni devono compilare il modulo, che deve essere firmato dai genitori o da chi ne ha la tutela, ed essere in possesso di un documento di identità valido.
3. A cosa mi serve la tessera?
La tessera serve per accedere ai servizi della Biblioteca ARPA Puglia.
 
4. Cosa posso prendere in prestito?
Posso prendere in prestito il materiale specificato in catalogo.
 
5. Come si fa per chiedere un titolo in prestito?
È possibile scegliere ciò di cui si ha bisogno facendo una ricerca nell’OPAC, cercando direttamente in sala lettura oppure rivolgendosi al personale della biblioteca.
 
6. Quanto dura il prestito?
Il prestito è di 30 giorni ed è rinnovabile per due volte nel caso in cui nessun altro utente abbia prenotato il titolo interessato.
 
7. Come posso rinnovare il prestito?
Se il documento non è stato prenotato da altro utente, è possibile rinnovare il prestito prima della sua scadenza, fino a un massimo di due volte telefonando allo 0805460401 o mandando una e-mail a biblioteca@arpa.puglia.it.
 
8. Posso prenotare un libro?
È possibile prenotare via mail una pubblicazione momentaneamente in prestito.

CAMPI ELETTROMAGNETICI (01): PROBLEMI DI INTERFERENZA ELETTROMAGNETICA

Ai sensi del punto G.3  del Regolamento Regionale  n. 14/06, emanato in applicazione della L.R. n. 5/2002 “Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze tra 0 Hz e 300 GHz”, l'attività di vigilanza e controllo è affidata ai Comuni che si possono avvalere del supporto tecnico dell'ARPA e dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle rispettive, specifiche competenze.

Le attività di competenza di Arpa Puglia riguardano la tutela della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici e consistono, principalmente, nella verifica strumentale del rispetto dei limiti, valori di attenzione e obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. 08/07/03 e ss.mm.ii. La risoluzione di  specifici problemi di diversa natura, dovuti a possibili interferenze elettromagnetiche (cancello elettrico che si apre senza che qualcuno lo azioni, allarme che suona senza motivo , malfunzionamento dei telecomandi, autosmagnetizzazione di schede, malfunzionamento delle bussole, ecc.), non è di competenza di questa Agenzia.

Infatti, la problematica relativa alla compatibilità elettromagnetica è regolamentata D. Lgs. 194/2007 come modificato dal D. Lgs. 80/2016. In base all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 80/2016, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico ed, in particolare, per gli apparecchi che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, limitatamente alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo degli stessi, dalla Direzione Generale per Pianificazione e Gestione dello spettro radioelettrico.

Pertanto, la richiesta di verifica deve essere inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni di Puglia e Basilicata – Via Amendola, 116 – Bari; è possibile trovare maggiori informazioni sul sito del  MISE (https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/ispettorato-puglia-basilicata-e-molise).

Si fa presente che le apparecchiature elettroniche sono generalmente estremamente sensibili alle interferenze elettromagnetiche; pertanto, il fatto che si verifichino tali fenomeni di per sé non implica che vi siano corrispondenti rischi per la popolazione relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici. Questa Agenzia è comunque disponibile a eseguire misurazioni all’interno di abitazioni private atte alla verifica dei livelli di campo elettromagnetico a tutela della popolazione esposta. Tali prestazioni sono a carattere oneroso, con oneri a carico del richiedente e sono rese alle condizioni tabilite dal Tariffario Regionale (Deliberazione di GR n. 829 del 02.07.02 pubblicata sul BURP n. 98 del 31.07.02 così come adeguate dalla DDG  ARPA Puglia n. 946 del 02/11/2009; a decorrere dal 1° maggio 2014 agli importi riportati è applicato l’incremento del 8.6% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 241 del 16.04.2014; a decorrere dal 1° settembre 2017 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 0.9% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 458 del 09.08.2017; a decorrere dal 1° agosto 2019 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 1.5% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 350 del 25.06.2019; a decorrere dal 1° giugno 2023 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 14.60% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 262 del 29.05.2023 ) consultabile sul sito www.arpa.puglia.it. Per richiedere il nostro intervento è sufficiente una richiesta scritta al Dipartimento Provinciale ARPA competente per territorio. Gli indirizzi di tutti i Dipartimenti provinciali e Servizi di ARPA Puglia sono presenti nel Portale Amministrazione Trasparente di ARPA Puglia nella sezione dedicata  "Settori e Servizi".

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile inviare una mail al servizio URP di ARPA Puglia (info@arpa.puglia.it)

Si precisa, comunque, che una eventuale indagine condotta dall’Agenzia accerterebbe esclusivamente i segnali radioelettrici on air attivi nel sito di misura e durante l’esecuzione della stessa, non rimanendo in capo all’Agenzia l’individuazione del segnale responsabile dell’interferenza.

CAMPI ELETTROMAGNETICI (02): ITER AUTORIZZATIVO IMPIANTI RADIOAMATORIALI

Gli impianti adibiti al servizio radioamatoriale sono soggetti sia alla normativa nazionale (D.Lgs. 259/03 e ss.mmi.ii.) sia alla normativa regionale (L.R. n. 5/2002 e Regolamento Regionale n. 14/06). In particolare, ARPA Puglia è coinvolta nell’iter autorizzativo con le modalità descritte nel R.R. suddetto, che dipendono sia dalla frequenza dell’impianto che dalla potenza in antenna. Normalmente (potenza in singola antenna < 5 Watt) i sistemi emittenti di che trattasi rientrano negli Allegati 1.B (frequenza ≤ 3 GHz) oppure 1.C (frequenza > 3 GHz) del suddetto R.R.; se, viceversa, la potenza è > 5 Watt, sono regolamentati da quanto previsto ai punti A del predetto R.R. La documentazione dovrà essere inviata al Dipartimento provinciale Arpa competente per territorio; gli indirizzi dei Dipartimenti provinciali sono sul nostro sito istituzionale (www.arpa.puglia.it)

CAMPI ELETTROMAGNETICI (03): MISURE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI A RADIOFREQUENZA SU RICHIESTA DI PRIVATI

ARPA Puglia è disponibile a eseguire misurazioni all’interno di abitazioni private atte alla verifica dei livelli di campo elettromagnetico a tutela della popolazione esposta ex D.P.C.M. 07.08.03 e smi. Tali prestazioni sono a carattere oneroso, con oneri a carico del richiedente e sono rese alle condizioni stabilite dal Tariffario Regionale (Deliberazione di GR n. 829 del 02.07.02 pubblicata sul BURP n. 98 del 31.07.02 così come adeguate dalla DDG  ARPA Puglia n. 946 del 02/11/2009; a decorrere dal 1° maggio 2014 agli importi riportati è applicato l’incremento del 8.6% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 241 del 16.04.2014; a decorrere dal 1° settembre 2017 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 0.9% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 458 del 09.08.2017; a decorrere dal 1° agosto 2019 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 1.5% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 350 del 25.06.2019; a decorrere dal 1° giugno 2023 agli importi riportati è applicato l'incremento del 14.60% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 262 del 29.05.2023) consultabile sul sito www.arpa.puglia.it:

costo intervento per misure di campo elettrico a banda larga € 75,48 + IVA per ciascun punto di misura;
compenso a vacazione (2 ore) per la stesura della relazione; € 69,92/h + IVA;
compenso a vacazione per sopralluogo e tempi di trasferimento; € 69,92/h + IVA;
trasporto strumenti e attrezzature (valutato in Km): € 0,47/Km + IVA;
adempimenti vari di carattere amministrativo: € 8,14.

Per richiedere il nostro intervento è sufficiente una richiesta scritta al Dipartimento Provinciale ARPA competente per territorio. Gli indirizzi di tutti i Dipartimenti provinciali e Servizi di ARPA Puglia sono presenti nel Portale Amministrazione Trasparente di ARPA Puglia nella sezione dedicata  "Settori e Servizi".

A tale richiesta scritta seguirà una nota del DAP interessato riportante le modalità di esecuzione dell’intevento; in caso di accettazione, l’intervento sarà effettuato nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il carico di lavoro, l’espletamento dei compiti istituzionali di questa Agenzia e previo pagamento di un anticipo pari a € 150,00.

Si comunica che a decorrere dall’1/7/2020, questa Agenzia potrà accettare i pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica del PagoPA, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7/3/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 13/12/2017, n.217.
Il Servizio è raggiungibile dal link: https://arpapugliamypay.weebly.com/ oppure attraverso PagoPa.
In alternativa ricercando ARPA Puglia nel Portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link  https://pagopa.rupar.puglia.it.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile inviare una mail al servizio URP di ARPA Puglia (info@arpa.puglia.it)

CAMPI ELETTROMAGNETICI (04): MISURE DI CAMPI ELETTOMAGNETICI A BASSA FREQUENZA SU RICHIESTA DI PRIVATI

La normativa di riferimento nell'ambito di suo interesse è il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 e smi - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. L'art. 3 prevede quanto segue:

Limiti di esposizione e valori di attenzione

Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 µT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.
A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 µT, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Solo nel caso di nuove costruzioni o nella progettazione di nuovi elettrodotti si applica l'Art. 4 che prevede:
 
Obiettivi di qualità
Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, é fissato l'obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Questa Agenzia è disponibile a eseguire misurazioni all’interno di abitazioni private atte alla verifica dei livelli di campo elettromagnetico a tutela della popolazione esposta.
Tali prestazioni sono a carattere oneroso, con oneri a carico del richiedente e sono rese alle condizioni stabilite dal Tariffario Regionale (Deliberazione di GR n. 829 del 02.07.02 pubblicata sul BURP n. 98 del 31.07.02 così come adeguate dalla DDG  ARPA Puglia n. 946 del 02/11/2009; a decorrere dal 1° maggio 2014 agli importi riportati è applicato l’incremento del 8.6% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 241 del 16.04.2014; a decorrere dal 1° settembre 2017 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 0.9% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 458 del 09.08.2017; a decorrere dal 1° agosto 2019 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 1.5% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 350 del 25.06.2019; a decorrere dal 1° giugno 2023 agli importi riportati è applicato l'incremento del 14.60% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 262 del 29.05.2023) consultabile sul sito www.arpa.puglia.it:

determinazione dei livelli di campo elettromagnetico di una sorgente ELF (per ambiente): € 339,66  + IVA;
compenso a vacazione per sopralluogo e tempi di trasferimento; € 69,92/h + IVA;
trasporto strumenti e attrezzature (valutato in Km): € 0,47/Km + IVA;
adempimenti vari di carattere amministrativo: € 8,14.

Per richiedere il nostro intervento è sufficiente una richiesta scritta al Dipartimento Provinciale ARPA competente per territorio. Gli indirizzi di tutti i Dipartimenti provinciali e Servizi di ARPA Puglia sono presenti nel Portale Amministrazione Trasparente di ARPA Puglia nella sezione dedicata  "Settori e Servizi".
A tale richiesta scritta seguirà una nota del DAP interessato riportante le modalità di esecuzione dell’intervento; in caso di accettazione, l’intervento sarà effettuato nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il carico di lavoro, l’espletamento dei compiti istituzionali di questa Agenzia e previo pagamento di un anticipo pari a € 150,00.

Si comunica che a decorrere dall’1/7/2020, questa Agenzia potrà accettare i pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica del PagoPA, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7/3/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 13/12/2017, n.217.
Il Servizio è raggiungibile dal link: https://arpapugliamypay.weebly.com/ oppure dal servizio Pagamenti Pago PA in home page.
In alternativa ricercando ARPA Puglia nel Portale dei Pagamenti Pago PA della Regione Puglia.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile inviare una mail al servizio URP di ARPA Puglia (info@arpa.puglia.it)

CAMPI ELETTROMAGNETICI (05): VARCHI ANTIFURTO

Regolamento Regionale 3 maggio 2007 n. 12 s.m.i. per la tutela dei soggetti sensibili ai danni che possono derivare dall'esposizione a campi elettromagnetici - Modalità rilascio del parere di competenza.

ELENCO REQUISITI TECNICI DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PARERE ARPA

  • Planimetria del locale ovvero delle aree di pubblico accesso ove sia riportata l'ubicazione  degli  impianti;
  • Schema dell'impianto con indicazione dei punti di misura e del posizionamento dei sensori;
  • Matricola impianto;
  • Caratteristiche tecniche impianto;
  • Individuazione della catena di misura utilizzata e relativi certificati di calibrazione;
  • Report delle misure eseguite;
  • Assunzione di responsabilità che le misure siano state eseguite secondo la Norma Tecnica CEI EN 62369-1 del 2013;
  • Autocertificazione attestante la conformità dell’impianto rilasciata, nelle condizioni di esercizio più gravose (massimo carico), sulla base del rispetto dei limiti di riferimento di cui alla Raccomandazione 1999/519/CE del 12 luglio 1999.

La documentazione può essere spedita o consegnata ai competenti Dipartimenti Provinciali dell’Agenzia unitamente al versamento di importo (IVA esente) pari a:

a)    1 varco: € 123,80;
b)    da 2 a 5 varchi: € 247,60;
c)    da 6 a 10 varchi: € 371,40;
d)    da 11 a 20 varchi: € 618,99;
e)   da 21 varchi in poi: per ogni 10 varchi in più si aggiunge alla cifra  di € 610,05 l’importo di € 247,60.

A questi importi vanno aggiunti gli oneri per adempimenti  di carattere amministrativo pari a € 8,14 più imposta di bollo pari ad € 2,00 per importi superiori ad € 77,47.


Si comunica che a decorrere dall’1/7/2020, questa Agenzia accetta pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica del PagoPA, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7/3/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 13/12/2017, n.217.
Il Servizio è raggiungibile dal link: https://arpapugliamypay.weebly.com/ oppure dal servizio Pagamenti Pago PA in home page.
In alternativa ricercando ARPA Puglia nel Portale dei Pagamenti PAGO PA della Regione Puglia.
I versamenti dovranno essere  intestati ai Dipartimenti Provinciali ARPA Puglia competenti per territorio, ai numeri di seguito riportati, indicando come causale “R.R. 3 maggio 2007 n. 12”:

Dipartimento Provinciale di BARI:  via Oberdan 18/E – 70100
Dipartimento Provinciale BAT:  via Piccinni, 164 – 70122 - Bari
Dipartimento Provinciale di BRINDISI:  via Galanti, 16 - 72100
Dipartimento Provinciale di FOGGIA:  via Rosati, 139 - 71100
Dipartimento Provinciale di LECCE:  via Miglietta, 2 - 73100
Dipartimento Provinciale di TARANTO:  via Anfiteatro, 8 - 74100

Ai fini del rilascio del parere di competenza, ARPA Puglia si riserva di chiedere eventuali integrazioni alla documentazione prodotta; il parere sarà rilasciato entro un termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della documentazione fatte salve eventuali interruzioni della decorrenza dei termini dovute a richieste di integrazioni.   

CAMPI ELETTROMAGNETICI (06): SMART METER GAS

Con deliberazione 631/2013/R/Gas l’Autorità per l’Energia il Gas ed il Sistema idrico ha determinato, per l’utilizzo del gas domestico e negli esercizi commerciali, l’installazione di contatori (in grado di trasmettere via radio il dato di misura) e di reti di concentratori radio (in grado di raccogliere questi dati) la cui definizione tecnica è attribuita alla competenza dell’ente normatore CIG (Comitato Italiano Gas), federato ad UNI. Lo sviluppo di tali reti comporterà la sostituzione degli attuali contatori di gas con contatori in collegamento con concentratori utilizzando una rete radio fissa (smart meter gas).  Tali concentratori raccolgono dati da una molteplicità di contatori sulla rete radio fissa e dedicata a tale scopo e li trasmettono al centro di gestione dell’impresa distributrice del gas utilizzando per quest’ultimo intervallo una rete di comunicazione, generalmente pubblica. Nelle norme preparate su mandato dell’AEEGSI, il CIG ha determinato per la rete radio fissa, per i contatori di gas e per la rete dei relativi concentratori l’utilizzo della banda di frequenza 169.400-169.475 MHz, con una potenza massima di trasmissione di 500 mW e.r.p.

Come da nota esplicativa del Mise del 20/02/2015 l’utilizzo della banda di frequenza radio per la trasmissione del dato di misura dei contatori non è tra quelli ai quali è destinata la disciplina prevista dal  D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche. Il Codice fonda la propria disciplina su un utilizzo delle frequenze idoneo alla diffusione di un servizio specifico e prevede all’articolo 105, per finalità analoghe a quelle della trasmissione del dato di misura dei contatori, il “libero uso”.

Considerando le specifiche finalità della rete di trasmissione, esposte in premessa, e che la frequenza è utilizzata nei limiti previsti dalla nota 86 del DM 13/11/2008, per le applicazioni di bassa potenza si può concludere che la rete per la trasmissione dei dati di misura dei contatori domestici del gas sia costituita da apparecchiature di libero uso, così come definite dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Le apparecchiature in questione risultano anche escluse, in ragione della potenza di trasmissione e delle loro dimensioni, dalle comunicazioni ad enti locali, così come previsto  dall’articolo 35, comma 4 bis della legge 98/2011.

Pertanto l'installazione di tale tipologia di reti non richiede il coinvolgimento di ARPA alla stregua dell'installazione dei modem WIFI domestici.

EMERGENZE AMBIENTALI (01): CHI CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA AMBIENTALE?

In primo luogo la classificazione di un evento quale “emergenza ambientale” non compete al semplice cittadino, ma agli enti e organismi preposti. Il cittadino può segnalare l’evento, non classificarlo. Pertanto il cittadino stesso dovrebbe rivolgersi a differenti soggetti a seconda delle macrotipologie di evento: per incendi sempre ai Vigili del Fuoco, per fenomeni in mare alle competenti Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, per eventi a terra o che interessano i corpi idrici superficiali al Corpo Forestale dello Stato o alla Polizia Provinciale. Per manifesti reati ambientali ai corpi di polizia giudiziaria (NOE, Carabinieri, Pubblica Sicurezza Guardia di Finanza Polizia Urbana e ancora Polizia Provinciale, Guardia Costiera e Corpo Forestale dello Stato). In ogni caso la prima autorità di diretta interlocuzione, salvo che per gli incendi di cui si è già detto, è l’Amministrazione Comunale del territorio interessato all’evento, attraverso i canali che essa ha attivato all’uopo, o comunque la Polizia Municipale - Urbana.
In estrema ratio, per eventi di particolare estensione e gravità, può essere interessata anche la competente Prefettura, che attiverà il sistema di Protezione Civile.
L’attivazione in emergenza dell’ARPA transita sempre attraverso i soggetti sopra citati, in quanto ARPA svolge, per le situazioni di emergenza, il ruolo di supporto tecnico scientifico specialistico a detti soggetti ed enti.
Al cittadino va anche ricordato di evitare il “procurato allarme”.
Ad ARPA può comunque essere inviata, tramite l’URP, la segnalazione di un evento ambientale, corredata del massimo di elementi utili alla sua valutazione e classificazione.

 

INQUINAMENTO LUMINOSO (01): COSA POSSO FARE NEL CASO IN CUI UNA FONTE LUMINOSA (INSEGNA ESERCIZIO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA/PRIVATA, ETC) ARRECHI DISTURBO?

Dal punto di vista normativo, la materia è regolata dalla Legge Regionale 23 novembre 2005, n.15 e dal Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13 e le funzioni di vigilanza e controllo sulla conformità degli impianti di illuminazione esterna ai requisiti di legge competono ai Comuni, che possono avvalersi anche della collaborazione dell’ARPA (ex art. 4 della L.R. n. 15/2005).  ARPA Puglia non è attualmente dotata di strumentazione idonea ad eseguire misure per tale matrice. Pertanto, al momento, non può eseguire controlli strumentali a supporto delle amministrazioni comunali.

RADIOATTIVITÀ (01): COSA SI INTENDE PER "RADIAZIONI IONIZZANTI"?

Le radiazioni ionizzanti sono particelle o onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico, in grado di rompere i legami atomici del corpo irradiato e caricare elettricamente atomi e molecole neutri, strappando elettroni legati al nucleo (processo di ionizzazione). La capacità di ionizzare e di penetrare all’interno della materia dipende principalmente da: energia, tipo di radiazione emessa, composizione e spessore del materiale attraversato.
Le sorgenti di tali radiazioni possono essere sia naturali (es. radon, raggi cosmici, etc.) che artificiali (sostanze radioattive utilizzate in medicina o rilasciate nell’ambiente a seguito di test nucleari o di incidenti in impianti nucleari).Le radiazioni direttamente ionizzanti sono particelle cariche elettricamente, come le particelle α (alfa) e le particelle β (beta). Le radiazioni indirettamente ionizzanti sono i fotoni X e γ e i neutroni. In definitiva, si parla di radiazioni ionizzanti quando si ha trasferimento attraverso particelle α (nuclei di elio cioè due neutroni e due protoni), β (- o + a seconda che si tratti di elettroni o positroni) o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a 100 nm (nano metri) o con frequenza maggiore di 3*1015 Hz.

RADIOATTIVITÀ (02): QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA RADIAZIONI IONIZZANTI SULLA SALUTE?

Le radiazioni ionizzanti possono interagire con la materia vivente trasferendo energia alle molecole delle strutture cellulari e sono quindi in grado di danneggiare in maniera temporanea o permanente le funzioni delle cellule stesse.
I danni più gravi derivano dall’interazione delle radiazioni ionizzanti con il DNA dei cromosomi. I danni al DNA cellulare possono essere prodotti direttamente dalle radiazioni incidenti o indirettamente dalle aggressioni chimiche generate dall’interazione delle radiazioni con le molecole di acqua contenute nei tessuti.
A livello di organismo la gravità del danno dipende dal tipo e dalla dose di radiazione (quantità di energia ceduta dalla radiazione), dalla via di esposizione (irraggiamento esterno, inalazione, ingestione) e dalla sensibilità del tessuto interessato alle radiazioni.
La radiosensibilità di un tessuto è direttamente proporzionale all’attività proliferativa delle sue cellule ed è inversamente proporzionale al suo grado di differenziazione. Le popolazioni cellulari più radiosensibili sono pertanto quelle con un elevato indice di proliferazione, come quelle della cute, del midollo osseo e delle gonadi; sono invece definiti radio resistenti i tessuti con cellule che hanno scarsa capacità proliferativa, come il sistema nervoso, i muscoli, i reni ed il fegato.
I danni che una radiazione ionizzante può provocare ai tessuti biologici sono di vario tipo e vengono suddivisi in:

  • danni somatici deterministici (si verificano nel soggetto esposto subito dopo l’irraggiamento);
  • danni somatici stocastici (possono verificarsi nel soggetto esposto anche a distanza di anni dall’irraggiamento);
  • danni genetici stocastici (possono verificarsi nella progenie del soggetto esposto ed anche nelle generazioni successive).
     
RADIOATTIVITÀ (03): COME SI MISURA?

Storicamente la prima unità di misura utilizzata per esprimere l’attività di una sostanza radioattiva è stata il Curie (Ci): pari all’attività di circa 1 gr di Radio (Ra-226), ed esprimibile come 37.000 miliardi di disintegrazioni al secondo.
Da alcuni anni nel Sistema Internazionale (SI), tale unità di misura è stata sostituita dal Bequerel (Bq), che corrisponde a 1 disintegrazione al secondo.
In ambito radioprotezionistico, le grandezze di riferimento sono espresse tramite la dose di radiazioni necessaria a produrre effetti visibili sulla materia. Esprime la misura dell’energia assorbita per unità di massa ed in particolare:

la DOSE ASSORBITA individua la quantità di energia che viene liberata dalle radiazioni ionizzanti per unità di massa. Tale grandezza la si misura con appositi strumenti (dosimetri) ed il suo significato è del tutto generale e non legato specificatamente all’interazione delle radiazioni con i tessuti biologici. L’unità di misura è il Gray (Gy);
la DOSE EQUIVALENTE è definita come la DOSE ASSORBITA media in un tessuto o organo, ponderata a seconda del tipo e della qualità della radiazione. L’unità di misura è il Sievert (Sv);
la DOSE EFFICACE è definita tramite la somma delle dosi equivalenti in diversi organi interessati dalla radiazione, ponderata a seconda dell’organo o tessuto (non tutti gli organi e tessuti sono sensibili allo stesso modo alle radiazioni ionizzanti). L’unità di misura è il Sievert (Sv).
 

RADIOATTIVITÀ (04): COSA È IL TEMPO DI DIMEZZAMENTO?

Il “tempo di dimezzamento” di un radioisotopo (elemento radioattivo) è definito come il tempo necessario affinché la metà degli atomi di un campione puro, di tale elemento radioattivo, si trasformi in un altro radioisotopo. In altre parole, il tempo di dimezzamento, è il tempo necessario perché il numero dei nuclei radioattivi diminuisca di una metà rispetto al valore iniziale. Tale grandezza fisica varia da radionuclide a radionuclide e può variare da frazioni di secondo a miliardi di anni.
 
 

RADIOATTIVITÀ (05): QUAL È LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI?

La normativa nazionale in materia di radiazioni ionizzanti è costituita da:

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

La normativa regionale in materia di radiazioni ionizzanti è costituita da:

RADIOATTIVITÀ (06): IN QUALI SETTORI SONO UTILIZZATE LE SOSTANZE RADIOATTIVE?

I settori principali sono: industriale e sanitario.
In ambito industriale le sostanze radioattive sono utilizzate per il controllo del flusso di scorrimento di liquidi in condutture; verifica operativa nella lavorazione del petrolio (cracking); controllo di livello in serbatoi, silos e altiforni; controllo e valutazione di spessore in lamine metalliche; controllo di qualità per saldature e giunzioni (gammagrafie); sterilizzazione per l’industria agro-alimentare; prodotti tecnologici (parafulmini, dispositivi antincendio, ionizzatori per l’industria cartiera e non, gascromatografi.
In ambito sanitario le sostanze radioattive sono utilizzate presso i servizi di Medicina Nucleare (scintigrafie, flussimetrie, analisi funzionali, brachiterapia endocavitaria e interstiziale, radioterapia metabolica, teleradioterapia con sorgenti esterne), Centri di sterilizzazione ematica; Laboratori R.I.A.( Radio-Immuno-Assay).
 
 

RADIOATTIVITÀ (07): COSA SI INTENDE PER "URANIO IMPOVERITO"?

L'uranio impoverito è ottenuto come materiale di scarto del procedimento di arricchimento dell'uranio. La miscela di partenza è quella naturale ed è composta da Uranio 235 (U235) e Uranio 238 (U238) con una concentrazione relativa dell’isotopo U235 pari a 0,71 %. L’arricchimento della concentrazione di U235, da origine all'uranio arricchito utilizzato principalmente come combustibile nelle centrali nucleari e come principale elemento detonante nelle armi nucleari.
Come già detto, il materiale di scarto di tale processo consiste quindi di una miscela di U238 e U235, con una percentuale di U235 pari a 0,2 % circa, inferiore al valore naturale di 0,71 %.
 

RADIOATTIVITÀ (08): ESISTONO MONITORAGGI IN CONTINUO DELLA RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE?

La Regione Puglia, con DGR del 26 aprile 2010, n. 1077 “Approvazione della rete regionale di monitoraggio della radioattività ambientale”, ha approvato e finanziato la Rete di Sorveglianza della Radioattività Ambientale, secondo quanto stabilito dallo stesso art.104 del Dlgs. 230/1995 e s.m.i., affidandone la realizzazione e la successiva gestione ad Arpa Puglia. In Tabella 1 sono elencate le principali attività di monitoraggio della radioattività ambientale con programmazione annuale.

Attività di monitoraggio della radioatività ambientale
COMPARTO MATRICE FREQUENZA DELLE MISURE PRINCIPALI RADIONUCLIDI
ARIA Rateo di Dose Gamma Giornaliera (In continuo) Dose g
  Particolato Atmosferico Giornaliera e mensile 137Cs, Be, b-Totale, a-totale
  Deposizioni umide e secche al Suolo Mensile 137Cs, 7Be, 90Sr
SUOLO Rateo di Dose Gamma Triennale Dose g
  Terreno Triennale 137Cs, 60Co
ACQUE DOLCI E MARINE Detrito Fluviale DMO (Detrito Minerale Organico e Sedimentabile) Semestrale 137Cs, ¹³¹I, 90Sr, b-Residuo
  Acque Marine Semestrale 137Cs, ¹³¹I, 90Sr, b-Residuo
IMPIANTI DI DEPURAZIONE Fanghi impianti di depurazione Annuale 137Cs, ¹³¹I, ¹¹¹In
  Reflui impianti di depurazione Annuale 137Cs, ¹³¹I, ¹¹¹In
ACQUE POTABILI Acque potabili Semestrale a-Totale, 137Cs,

¹³¹I, 90Sr, 3H

ALIMENTI Latte fresco Mensile 137Cs, 90Sr
  Carne bovina Trimestrale 137Cs, 90Sr
  Cereali e derivati Stagionale 137Cs, 90Sr
  Altri prodotti (Vegetali, Pesci) Stagionale 137Cs, 90Sr


 

RADIOATTIVITÀ (09): QUALI SONO I COMPITI DELL'ARPA IN RELAZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI?

Nel nostro paese il controllo sulla radioattività ambientale è regolato dal DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101. Tale decreto all’art. 152 prevede che il controllo della radioattività ambientale sia affidato alle Regioni.
Ad aprile 2010 la Regione Puglia ha approvato e finanziato la Rete di Sorveglianza della Radioattività Ambientale secondo quanto stabilito dall’ art.104 del Dlgs. 230/95 e s.m.i., all’epoca vigente, affidandone la realizzazione e la successiva gestione ad Arpa Puglia.
ARPA Puglia svolge una costante attività, mediante la ricerca e quantificazione di sorgenti di radiazioni ionizzanti artificiali in matrici ambientali e alimentari, e la quantificazione di gas radon all’interno di luoghi chiusi come edifici ed abitazioni, soprattutto in ambienti sotterranei e seminterrati, dove il radon tende a concentrarsi maggiormente.
Nel Novembre 2009 è stato istituito presso Arpa Puglia il polo di specializzazione “Radiazioni Ionizzanti”. Del polo fa parte il CRR (Centro di Riferimento Regionale per il controllo della radioattività ambientale) inserito, dal 1995, nella Rete degli istituti, enti e organismi idoneamente attrezzati (RESORAD), coordinata da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), consistente in un insieme di strutture che concorrono a monitorare i punti di osservazione localizzati sul territorio nazionale.
I dati relativi al monitoraggio della radioattività ambientale prodotti dal polo di specializzazione sono trasmessi annualmente ad ISPRA che provvede a sua volta a trasmetterli annualmente alla Commissione Europea.
 
 

RADIOATTIVITÀ (10): A QUALI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI SONO ESPOSTO?

La radioattività può avere un’origine sia artificiale che naturale. La radioattività artificiale è si genera a seguito di attività umane: produzione di energia nucleare, apparecchiature mediche per diagnosi e cure, apparecchiature industriali, attività di ricerca, eccetera, cui vanno aggiunte le attività legate alla produzione di materiale bellico.
La radioattività naturale è dovuta alla presenza di radiazioni provenienti dal cosmo, alle interazioni tra queste e l’atmosfera e alla presenza di molti elementi radioattivi esistenti fin dalle origini della terra, che non si sono ancora trasformati completamente e ancora non hanno raggiunto lo stato di stabilità finale. Questi elementi sono presenti ovunque nell’aria, nel suolo, nelle acque e perfino nel nostro corpo.
Alcune determinate attività produttive che utilizzano materiali naturali possono dar luogo, durante i processi di lavorazione, a condizioni di esposizioni non trascurabili dei lavoratori o della popolazione, ad esempio per effetto del contenuto iniziale di radioattività naturale o per la produzione di residui nei quali alcuni elementi radioattivi si concentrano. 
La principale fonte di esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti di origine naturale è il radon. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) classificano il radon come cancerogeno di gruppo 1, cioè come sostanza per la quale si ha sufficiente evidenza di cancerogenicità nell’uomo.
 

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