Home Page » Documentazione » FAQ (Domande e risposte)

FAQ (Domande e risposte)

Prima di presentare una richiesta all’URP di ARPA Puglia, si consiglia la lettura delle risposte alle Domande Frequenti (FAQ) in questa pagina.

Le medesime FAQ (Domande e risposte) si trovano in fondo alle pagine dei Temi/Servizi di interesse.

AcquaAlimentiAmiantoAriaBalneazioneBibliotecaCampi elettromagneticiEmergenze AmbientaliFitosanitariInquinamento luminoso
RadioattivitàRadonRadon Legge Regionale n.30 del 3/11/16 e s.m.i.RumoreSuolo e bonificheTerre e rocce da scavoTirociniTraversine ferroviarie (Rifiuti)

Verifiche impiantistiche


Per maggiore facilità d'uso, è possibile interrogare il motore di ricerca interno.

TERRE E ROCCE DA SCAVO (11): LA DICHIARAZIONE RICHIEDE UN'APPROVAZIONE?

No, in quanto non si tratta di una richiesta di autorizzazione, ma di una attestazione del rispetto delle condizioni previste dalla norma, sotto la responsabilità del dichiarante.
Si ricorda, tuttavia, che in caso di controllo il proponente dovrà esibire a richiesta tutta la documentazione necessaria a provare la sussistenza di quanto autodichiarato.

 

TERRE E ROCCE DA SCAVO (12): LA DICHIARAZIONE DI CUI ALLRT. 21 DEL DPR 120/2017 COSTITUISCE ANCHE AUTORIZZAZIONE PER LO SCAVO NEL SITO DI PRODUZIONE O PER IL RIUTILIZZO NEL SITO DI DESTINAZIONE?

Assolutamente no. La dichiarazione, come anche il piano di utilizzo, serve a dimostrare che terre e rocce possiedono i requisiti di sottoprodotto, piuttosto che rifiuti. La dichiarazione non costituisce titolo abilitativo per la realizzazione di opere e interventi.
Prima della dichiarazione il proponente deve essere già in possesso dell’autorizzazione/titolo abilitativo (SCIA, permesso di costruire, DIA, etc.) sia per l’opera in cui le terre e rocce verranno prodotte, sia per l’opera ambientale nella quale terre e rocce si intendono riutilizzare. Nella dichiarazione devono essere riportati gli estremi di tutti le autorizzazioni/titoli abilitativi suddetti.
 

TERRE E ROCCE DA SCAVO (13): SONO POSSIBILI DELLE MODIFICHE RISPETTO A QUANTO RIPORTATO NEL PIANO DI UTILIZZO O NELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL.ART. 21 DEL DPR 120/2017?

Sia il piano di utilizzo, sia la dichiarazione possono essere aggiornate e prorogate.
L’aggiornamento della dichiarazione o del P.d.U. necessario ogni qual volta si prospettano modifiche sostanziali rispetto alle modalità di gestione comunicate, è regolamentato dalla procedura di cui all’art.15 del DPR 120/2017. Il piano deve essere aggiornato e inviato agli enti competenti. Entro 60 giorni dalla  trasmissione della dichiarazione aggiornata ad A.C. ed ARPA, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. L’aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.
L’inizio scavi o la durata delle attività possono essere prorogate previa comunicazione ad A.C. ed ARPA a causa di cause di forza maggiore, in base alle seguenti modalità:

  • In caso di comunicazione di cui all’art. 21: una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, previa comunicazione;
  • In caso di P.d.U.: una sola volta e per la durata massima di due anni a causa di circostanze imprevedibili o nel caso di deroghe espressamente motivate dall’Autorità competente.
     
TERRE E ROCCE DA SCAVO (14): SE NON HO POSSIBILITÀ DI GESTIRE TERRE E ROCCE DA SCAVO IN UN SITO, PER LA REALIZZAZIONE DI REINTERRI, RIEMPIMENTI, RIMODELLAZIONI, RILEVATI, RECUPERI AMBIENTALI O ALTRE FORME DI MIGLIORAMENTI E RIPRISTINO, COME POSSO

E’ possibile gestire terre e rocce da scavo in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava secondo le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b) del DPR120/2017; in particolare, secondo quanto stabilito nell'allegato 4 del DPR 120/2017, il riutilizzo in impianti industriali quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato5, al titolo V, della parte IV, del D.lgs 152/2006, è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali. Inoltre, gli impianti industriali in questione, devono essere in possesso di una idonea autorizzazione o titolo abilitativo per la gestione di terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotto.

TERRE E ROCCE DA SCAVO (15): ARPA DEVE EFFETTUARE CONTROLLI?

Sulla base di una programmazione annuale secondo quanto previsto dal DPR 120/2017, ARPA deve effettuare controlli. Inoltre, i controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Quanto detto è valido sia per grandi cantieri sottoposti ad AIA/VIA sia per piccoli/grandi cantieri non sottoposti ad AIA/VIA.
I controlli sono finalizzati alla verifica dei contenuti del piano di utilizzo, comunicazione ai sensi art. 21, o dichiarazione di avvenuto utilizzo. Essi possono essere disposti in fase di progettazione, in fase di esecuzione o a conclusione delle attività. Inoltre, nel caso di controllo su una determinata pratica, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del DPR 445/2000, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, Arpa ne dà notizia all’interessato (e al Comune competente) che deve regolarizzare o completare la dichiarazione.
 

TERRE E ROCCE DA SCAVO (16): QUALI SONO LE POSSIBILI IMPLICAZIONI NEL CASO IN CUI NON VENGANO RISPETTATI I REQUISITI NECESSARI A CLASSIFICARE COME SOTTOPRODOTTI LE TERRE E ROCCE DA SCAVO?

Nel caso in cui non siano rispettati i requisiti generali di cui all’articolo 4 del DPR 120/2017, oppure non sono rispettati i contenuti della dichiarazione o piano di utilizzo,  viene meno la classificazione come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo che devono, perciò, essere gestite come rifiuto. Una volta classificate come rifiuto, per le terre e rocce che non rispettano le prescrizioni della parte IV del D.lgs. 152/2006, può sussistere il reato di gestione illecita di rifiuti.
 
 

TERRE E ROCCE DA SCAVO (17): A SEGUITO DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE HO RISCONTRATO UNO O PIÙ SUPERAMENTI DELLE CSC NEI CAMPIONI DI TERRENO. COSA DEVO FARE?

Nel caso in cui la realizzazione dell’opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce le concentrazioni dei parametri di cui all’allegato 4, superino le CSC riportate nell’allegato 5, titolo V, Parte IV del T.U.A., è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale.  Durante la predisposizione del piano di utilizzo (in fase di craterizzazione), il proponente deve:

  1. segnalare il superamento di cui sopra ai sensi del art. 242 del D.Lgs. 152/2006 (disciplina sulle bonifiche);
  2. presentare all’ ARPA un piano di indagine per definire i valori da assumere come fondo naturale. Il piano è eseguito entro 60 gg dal proponente, in contraddittorio con ARPA e con oneri a carico del proponente;
  3. sulla base dei risultati ottenuti, l’ARPA definisce i valori di fondo naturale e il proponente predispone il piano di utilizzo/dichiarazione.


Le terre e rocce possono essere utilizzate in un sito diverso da quanto suddetto, a condizione che quest’ultimo presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. Il piano viene presentato secondo quanto stabilito dall’ articolo 9.
Nel caso in cui i superamenti delle CSC non siano riconducibili da principio, o seguito di indagini, a valori di fondo naturale, a seguito della comunicazione di cui al punto 1, il sito dovrà essere oggetto di un piano di caratterizzazione e dell’intera procedura prevista per i siti oggetto di bonifiche, pertanto l’opera per la quale sono previsti gli scavi  non potrà essere realizzata fino alla conclusione della procedura. I soli scavi, invece, potranno essere cominciati a seguito dell’approvazione del piano di caratterizzazione dalla Conferenza di Servizi, in accordo con l’art. 12 del DPR 120/2017.

TERRE E ROCCE DA SCAVO (18): È POSSIBILE RECUPERARE IN SITI ESTERNI TERRE E ROCCE DA SCAVO PROVENIENTI DA SCAVI ALL'INTERNO DI SITI OGGETTO DI BONIFICA? QUALI SONO LE PROCEDURE DA ATTUARE NELLA GESTIONE?

Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, già oggetto di Piano di Caratterizzazione di cui all’ articolo 242 del D.Lgs. 152/2006, approvato dalla Conferenza di Servizi, si può attuare quanto segue:

  • Il proponente, con oneri a proprio carico, richiede intervento di ARPA;
  • i requisiti ambientali di cui all’articolo 4 , riferiti sia a sito di produzione che destinazione, sono validati dall’Agenzia di protezione ambientale competente, sulla base anche della caratterizzazione di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/06;
  • ARPA, entro 60 giorni dalla richiesta comunica al proponente se, per terre e rocce, i valori riscontrati, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le CSC riportate nell’allegato 5, titolo V, Parte IV del TUA.


In caso di esito positivo, il proponente può presentare il piano di utilizzo o la dichiarazione, a seconda dei casi.
 

TERRE E ROCCE DA SCAVO (19): È POSSIBILE RECUPERARE NELLO STESSO SITO DI PRODUZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO PROVENIENTI DA SCAVI ALL'INTERNO DI SITI OGGETTO DI BONIFICA? QUALI SONO LE PROCEDURE DA ATTUARE NELLA GESTIONE?

La procedura da seguire in questi casi è quella dell’art. 25-26 del DPR 120/2017, a patto che per il sito di origine delle terre e rocce sia stato già approvato il piano di caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 del Titolo V Parte Quarta del D.lgs 152/2006.
Il proponente ha facoltà di concordare con ARPA “un piano di dettaglio” per la caratterizzazione delle terre e rocce. Il Piano viene concordato con ARPA. Deve essere  analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo.
ARPA si esprime entro trenta giorni. A seguito del parere di ARPA, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, il proponente deve inviare il piano definitivo e il cronoprogramma delle attività.
Nel caso in cui si voglia procedere con l’utilizzo in sito di terre e rocce da scavo all’interno di un sito oggetto di bonifica, ai sensi dell’articolo 26 del DPR 120/2017 è necessario che sia garantita la conformità alle CSC per la specifica destinazione d’uso o ai valori di fondo naturale. Nel caso in cui l’utilizzo delle terre e rocce sia inserito all’interno di un progetto di bonifica approvato, si applica quanto previsto dall’art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006. L’utilizzo di terre e rocce da scavo non conformi alle CSC o ai valori di fondo, ma inferiori alle CSR è consentito a condizione che queste ultime siano preventivamente approvate dall’autorità ordinariamente competente ai sensi degli articoli 242 o 252 del D.lgs 152/2006, e che le terre e rocce da scavo conformi alle CSR siano riutilizzate solo nella medesima area assoggettata all’analisi di rischio e nel rispetto dei modelli considerati per l’elaborazione dell’analisi di rischio.

 

TIROCINI (01): È POSSIBILE ATTIVARE TIROCINI CURRICULARI IN ARPA PUGLIA?

La procedura per l’attivazione di tirocini curriculari presso ARPA Puglia, ossia quelli effettuati durante un corso di studi (Università, Master, Corsi di Formazione etc.), è reperibile alla pagina Tirocini.

Per informazioni: e.mail: formazione@arpa.puglia.it  Referente: Dott.ssa Michela Elia Tel. 080 5460361

 

TIROCINI (02): È POSSIBILE ATTIVARE TIROCINI EXTRACURRICULARI IN ARPA PUGLIA?

La procedura per l’attivazione di tirocini extracurriculari o post laurea, ovvero realizzati al di fuori del corso di studi è reperibile alla pagina dedicata ai tirocini extracurriculari
Per informazioni contattare la referente dott.ssa Michela Elia

Tel. 080 5460361

formazione@arpa.puglia.it

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (01): A CHI SI FA LA RICHIESTA DEL DUPLICATO DEL LIBRETTO DI IMMATRICOLAZIONE ASCENSORE COLLAUDATO DA ENPI?

La richiesta del duplicato del libretto di immatricolazione di un ascensore collaudato da ENPI va inoltrata ad ARPA Puglia, secondo la seguente procedura.

L'amministratore e/o proprietario dell'ascensore deve inviare una richiesta di duplicato al Direttore dei Servizi Territoriali del Dipartimento Provinciale (DAP) di ARPA Puglia territorialmente competente, indicando il numero di matricola ENPI dell'ascensore.

Successivamente ARPA Puglia richiederà il pagamento degli oneri amministrativi ai sensi della Delibera 361/2023 del 22.06.2023 e s.m.i..

Gli indirizzi dei DAP cui inviare la richiesta sono riportati sopra.

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (02): QUALE PROCEDURA BISOGNA SEGUIRE NEL CASO DI DEMOLIZIONE, FUORI SERVIZIO O VENDITA DI UN APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO?

È necessario inviare una comunicazione all'ARPA Puglia e allo SPESAL, organo di vigilanza competente per territorio, indicando tutti i dati dell'attrezzatura come indicato nel modulo fac-simile .

Inoltre il proprietario è tenuto a trasmettere la dichiarazione sul portale CIVA di INAIL.

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (03): COME PROCEDERE AD UNA RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA NEL CASO IN CUI L'AZIENDA, GIÀ REGISTRATA SUL PORTALE ARPAMIP, CAMBIA DENOMINAZIONE SOCIALE?

La ditta, cambiando denominazione sociale, deve effettuare una nuova registrazione sul portale ARPA MIP, visionabile sul sito di Arpa Puglia, seguendo le indicazioni riportate e poi procedere alla richiesta di verifica, solo dopo aver ricevuto la mail di notifica di avvenuta registrazione con allegate le credenziali di accesso.

Infatti, secondo tali procedure, dal momento di avvenuta registrazione sul nostro portale, è possibile inoltrare regolarmente le richieste di verifica per via telematica, servendosi dell’apposita sezione del nostro portale e seguendo le indicazioni riportate all’ indirizzo: http://arpamip.weebly.com/registrazione.html

Nel caso si debbano modificare altri dati non riguardanti la denominazione sociale o la Partita IVA, si può trasmettere il modulo di aggiornamento dati presente al seguente link https://arpamip.weebly.com/variazione-dati-registrazione.html  e continuare ad utilizzare il profilo ArpaMip esistente.

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (04): INFORMAZIONI UTILI SUL RILASCIO DEI LIBRETTI DI TIROCINIO PER CONDUTTORE DI GENERATORE DI VAPORE

Il decreto n. 94 del 7 agosto 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30 settembre 2020, ha stabilito nuove modalità di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore prevedendo patentini di abilitazione distinti in quattro gradi in funzione della potenza degli stessi, così come previsto dall’art.73-bis del D.Lgs. n.81/2008.

L’art.3 del decreto definisce le modalità ed i requisiti per il rilascio dei patentini di abilitazione. Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento son indicati dall’Allegato II del medesimo decreto n. 94/2020. L’art.4 del decreto individua altresì i requisiti per l’accesso al suddetto corso di formazione ed all’esame di abilitazione in funzione del grado del patentino richiesto. Tra la data di completamento del corso e quella di presentazione della domanda di esame non può intercorrere un periodo superiore ad un anno (cfr. art.5).

I suddetti corsi di formazione teorico-pratica sostituiscono il tirocinio previsto dal D.M. 01/03/1974 che è stato abrogato dal DM n. 94 del 07/08/2020.

Pertanto, a partire dal 01/10/2021, non è più necessario rivolgersi all’Agenzia per la richiesta del rilascio del Libretto Personale di Tirocinio Pratico come Conduttore di Generatori di Vapore.

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (05): IN CASO DI TRASFERIMENTO DI UNA GRU A TORRE C/O UN ALTRO CANTIERE, DI CUI È STATA INVIATA UNA RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA AD ARPA PUGLIA, QUAL È LA PROCEDURA DA SEGUIRE?

In caso di trasferimento di una gru a torre c/o altro cantiere, per cui è stata richiesta una verifica periodica ad Arpa Puglia, il datore di lavoro, prima dello smontaggio, invia la sospensione della verifica secondo le procedure indicate sul nostro portale ArpaMip, nella sezione dedicata alle verifiche impiantistiche visionabile direttamente dalla home-page di Arpa Puglia www.arpa.puglia.it. Successivamente all’invio della comunicazione di montaggio della gru a torre c/o il nuovo cantiere, da inviare esclusivamente al Dipartimento Arpa di competenza per territorio, ai fini di informare lo stesso in caso di pianificazione della verifica, l’Azienda potrà riattivare la richiesta di verifica sempre on-line.

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (06): PER QUANTO RIGUARDA LE INFORMAZIONI O DOCUMENTAZIONI INERENTI UNA SPECIFICA RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA, AI SENSI DEL DM 11/04/2011 E DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 81/08, A CHI VANNO RIVOLTE?

Tutte le informazioni e le documentazioni inerenti a una specifica richiesta di verifica periodica successiva alla prima, ai sensi del D.M. 11/04/2011 e dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08, vanno inoltrate ai Dipartimenti Territoriali Arpa Puglia di competenza. Il portale Arpa Mip di Arpa Puglia, raggiungibile al seguente link: http://arpamip.weebly.com/ è stato creato per informatizzare tutte le richieste delle verifiche periodiche e le registrazioni delle aziende.

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (07): COME SI PUÒ SOSPENDERE UNA RICHIESTA DI VERIFICA?

Per sospendere una verifica, basta seguire la procedura indicata sul nostro portale, alla home-page di Arpa Puglia, sezione Arpa MIP - Macchine e Impianti http://arpamip.weebly.com, alla sezione dedicata alla Aziende, alla voce sospensione, dove indicherà la motivazione di tale sospensione, ovvero “mezzo fuori servizio”. Questo naturalmente, dopo aver proceduto all’ iscrizione della sua azienda e fatto richiesta di verifica, come indicato dalla nostra procedura.”

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (08): COME SI PROCEDE PER LA TRASMISSIONE E LE DENUNCE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI?

Il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 - "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" - obbliga tutti i datori di lavoro a denunciare all'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (I.S.P.E.S.L.) ora INAIL - SETTORE RICERCA e all'Arpa di competenza per territorio tutti i nuovi impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione messi in servizio. Per quanto riguarda gli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore al termine dei lavori equivale, a tutti gli effetti, alla omologazione degli impianti stessi. In Puglia la denuncia avviene tramite l'invio della dichiarazione di conformità, redatta ai sensi del DM 37/08, e dell'apposito Modulo di Invio Dichiarazione di Conformità debitamente compilato e firmato dal datore di lavoro, così come previsto dalle nostre procedure, appositamente previste, sul portale ARPA MIP del Servizio macchine ed impianti di Arpa Puglia. Premesso questo, si chiarisce che la prima verifica per tali impianti è effettuata a campione dall’INAIL, mentre per le verifiche periodiche successive, queste potranno essere espletate tanto da Arpa Puglia, quanto da un qualunque organismo individuato dal Ministero delle Attività Produttive. Inoltre il proprietario è tenuto a trasmettere la denuncia sul portale CIVA di INAIL.

VERIFICHE IMPIANTISTICHE (09): IL DATORE DI LAVORO DEVE SEMPRE PROCEDERE ALLA DENUNCIA DI UNA GRU ANCHE SE IL MEZZO È FUORI SERVIZIO?

 Per questo di tipo di attrezzature di sollevamento, ovvero per gru su autocarro, vige l'obbligo di denuncia sia all'INAIL Settore Ricerca di competenza per territorio per quanto concerne la richiesta di prima verifica, che all'ARPA per le verifiche periodiche successive alla prima, ai sensi dell'art. 71 D.Lgs 81/2008. Qualora il mezzo è fuori servizio il proprietario dovrà comunicare all'Arpa e all'INAIL Settore Ricerca competente per territorio (se per tale attrezzatura non abbia già effettuato la denuncia e la prima verifica) la trasmissione di temporaneo fuori uso o servizio del mezzo in questione, in modo da sospendere momentaneamente la richiesta di verifica dell'attrezzatura di sollevamento. Per le comunicazioni si rimanda alla risposta FAQ nr. 2.

< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - - >

Condividi

In questa pagina