Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze
Tematiche: Rischi Industriali, Autorizzazioni Integrate Ambientali, Verifiche di Attrezzature, Macchine e Impianti
Tematiche: Rischi Industriali, Autorizzazioni Integrate Ambientali, Verifiche di Attrezzature, Macchine e Impianti
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L’analisi e la regolamentazione del Rischio di Incidente Rilevante sono state avviate per la prima volta, nell’ambito della Comunità Europea, con la Direttiva 82/501/CE, “Direttiva Seveso”, a seguito dell’incidente avvenuto all’ICMESA di Seveso (Mi) nel 1976, ove vi fu un’emissione di diossina in atmosfera.
In Italia, tale direttiva è stata recepita con il DPR 17 maggio 1988 n° 175 e successive modifiche o integrazioni. Nel corso degli anni, è stato necessario procedere alla revisione della direttiva comunitaria che ha a sua volta portato all’emanazione della Direttiva 96/82/CE, detta “Seveso II”, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999, che ha abrogato quasi integralmente il DPR 175/88.
L’evoluzione del quadro normativo traccia con chiarezza il mutato approccio che la Commissione Europea e la Comunità Scientifica hanno delineato. Si è passati, infatti, da un concetto di sicurezza rivolto principalmente alle installazioni industriali ed ai lavoratori, ad uno che vede le attività produttive nel contesto territoriale, urbano ed ambientale in cui sorgono, con riferimento specifico alla tutela della popolazione e dell’ambiente.
Il D.Lgs. n. 334/99, che ha recepito la Direttiva 96/82/CE, introduce il concetto di “Effetto Domino”, ossia un approccio integrato alla valutazione delle problematiche derivanti dall'analisi del rischio tecnologico con particolare riferimento alla pianificazione territoriale in prossimità di aree industriali ad elevata concentrazione di impianti di processo e depositi.
In tal senso il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 09.05.2001 ha definito i “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.
Un importante cambiamento è stato determinato dal D.Lgs. n. 238/05, che ha recepito la Direttiva 2003/105/CE, meglio nota come “Seveso III”, entrato in vigore il 6 dicembre 2005. L’impianto generale del D.Lgs. 334/99 non risulta modificato, ma vengono introdotte alcune importanti novità che le Regioni sono chiamate a recepire.
In tale contesto tecnico - normativo ed in attuazione dell’art. 72 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Attività a Rischio di Incidente Rilevante”, con cui dovranno essere conferite dallo Stato alle Regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi, di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 175/88, la Regione Puglia, chiamata ad intervenire, ha intrapreso l’iter normativo necessario a disciplinare gli aspetti tecnici connessi alla Pianificazione e Gestione dell’Emergenza, alla Sicurezza dei Processi Chimici Industriali ed alla Tutela del Territorio, attraverso l’emanazione di una specifica Legge Regionale e dei conseguenti regolamenti attuativi.
In linea generale, l’azione normativa intrapresa risulta tesa al raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria tecnica, gli organi di governo preposti alla sicurezza del territorio e la popolazione, e non prescinde dalla individuazione di opportune misure di controllo e da attività ispettive finalizzate a garantire la tutela del territorio e del contesto produttivo pugliese.
Le misure di controllo, effettuate ai fini dell’applicazione del presente decreto, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate dal Comitato Tecnico Regionale, nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 334/99, consistono in verifiche ispettive, per gli stabilimenti di cui all’art. 8 del D.Lgs. 334/99, attivate dal Ministero dell’Ambiente al fine di accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, attivata dal gestore, e l’adozione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza.
Le visite ispettive relative agli stabilimenti, di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 334/99 sono disposte ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998.
Dette ispezioni sono effettuate dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio (MATT) indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e sono concepite in modo da consentire un esame pianificato dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione della sicurezza applicati negli stabilimenti.
Mentre, le verifiche ispettive della Regione, per gli stabilimenti di cui all’art. 6, potranno essere effettuate, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione regionale vigente.
In tal senso, infatti, la Regione Puglia ha preceduto all’emanazione della Legge Regionale n. 6 del 14 maggio 2008, per disciplinare, quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., in conformità con i principi ed i criteri dettati dall’articolo 18, comma 1, della Legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europee), ossia tale legge ha individuato le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli, e di limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 72 del d.lgs. n. 112/98.
Nell’anno 2008, tale norma non ha avuto piena attuazione, poiché la stessa è stata impugnata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere c) e d), e 3, lettere h), i) e j), dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato in data il 17 luglio 2008.
Tale ricorso è stato respinto, in data 24.07.09, con sentenza della Corte Costituzionale, la quale si conclude affermando che “..l'attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, operata dalle norme regionali impugnate, non solo non viola la potestà legislativa dello Stato, ma costituisce applicazione di quanto alla Regione demanda la stessa legge statale...”.
Pertanto, nelle more dell’attuazione delle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 6/08, soprattutto in merito alle attività della Regione Puglia relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, le visite ispettive svoltasi nell’anno 2008 hanno interessato i soli Stabilimenti in art. 8.
La Legge Regionale n. 8/06 prevede il raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria tecnica, gli organi di governo preposti alla sicurezza del territorio, e la popolazione, non prescindendo dalla individuazione di opportune misure di controllo e da attività ispettive finalizzate a garantire la tutela del territorio e del contesto produttivo pugliese.
Attività a Rischio di Incidente Rilevante in Puglia
Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sul territorio regionale sono 44; di questi 28 soggetti alla notifica di cui all’art. 6 del D.Lgs. 238/05 e 16 soggetti alla notifica completa di Rapporto di Sicurezza di cui all’art. 8. Dal punto di vista della distribuzione geografica provinciale, Bari risulta essere caratterizzata dal maggior numero di stabilimenti a rischio, tuttavia è importante precisare che nelle aree industriali di Taranto e di Brindisi insistono importanti industrie di processo, le quali hanno una pericolosità intrinseca più elevata rispetto ai depositi, peraltro spesso delocalizzati, presenti nelle restanti province della regione. Pertanto è possibile affermare che il “numero” di impianti non è un indicatore di pericolosità adeguato se non venisse valutato unitamente alla complessità del processo, alle dimensioni degli impianti ed alle sostanze trattate.
Attività di Controllo in Puglia sugli Stabilimenti rientranti nelle direttive Seveso
Il Sistema di Controllo previsto dal D.Lgs. n. 238/05, sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, prevede le attività di istruttoria tecnica e le attività ispettive. Attualmente le visite ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza sono disposte dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, mentre le istruttorie sui Rapporti di Sicurezza (RdS) sono svolte dal Comitato Tecnico Regionale (CTR), peraltro integrato da due esperti dell’ARPA Puglia.
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